Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22308 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 15/10/2020), n.22308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20704-2019 proposto da:

ELIPSO FINANCE SRL e per essa quale mandataria FBS SPA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOVANNI ANTONIO PLANA 4, presso lo studio dell’avvocato

ALBERIGO PANINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TITO

LIVIO 112, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GABRIELLINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE CHIRICO;

– controricorrente –

contro

P.L.M.A., D.V., D.M.,

D.A., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 789/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 4/6/2018, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla Banca Antoniana Popolare Veneta (in seguito Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) volta a far dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei propri confronti, degli atti con i quali D.G. (debitore a titolo fideiussorio della banca attrice) aveva disposto di taluni diritti immobiliari unitamente a P.L.M.A., D.V., D.M. e D.A.;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto non adeguatamente comprovata la circostanza della consapevolezza, da parte di D.G., di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla banca attrice, con la conseguente insussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria originariamente spiegata;

avverso la sentenza d’appello, la Elipso Finance s.r.l. (per mezzo della mandataria FBS s.p.a.) quale cessionaria del credito della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;

D.G. resiste con controricorso;

nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la società ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2901 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’integrazione dell’elemento soggettivo in capo al D., ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, in contrasto con gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2901 c.c., nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di esaminare la decisiva circostanza di fatto costituita dall’avere, il D., disposto l’intero proprio patrimonio immobiliare per mezzo degli atti impugnati in questa sede, con il conseguente azzeramento della garanzia patrimoniale offerta nei confronti del proprio creditore: circostanza di per sè idonea ad attestare la presumibile consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie della banca attrice;

con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2901,2727 e 2729 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di attribuire efficacia dirimente, ai fini della prova dell’elemento soggettivo indispensabile ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, alle circostanze di fatto analiticamente richiamate in ricorso;

con il quarto motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale disatteso la domanda originariamente proposta dalla banca attrice sulla base di una motivazione meramente apparente, valorizzando elementi di fatto del tutto irrilevanti ai fini della decisione e, viceversa, omettendo di esaminare le numerose circostanze di fatto idonee a fornire la prova dell’effettiva consapevolezza, da parte del D., di arrecare un concreto pregiudizio alle ragioni creditorie della banca attrice;

tutti e quattro i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili;

osserva al riguardo il Collegio come, attraverso tutte e quattro le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) la ricorrente si sia sostanzialmente spinta a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, la banca ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

rileva, sul punto, il Collegio come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguente oggettiva inidoneità delle censure in esame a dedurre la violazione dell’art. 2729 c.c., nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par. 4. e segg.);

nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti;

si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

a tale ultimo riguardo, con riferimento al preteso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, è appena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze della ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini del cit. art. 360 c.p.c., n. 5, bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma, dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma, dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA