Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22307 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4059-2011 proposto da:

SIGNAL SRL (OMISSIS), in persona del suo Amministratore Unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALLUSTIANA 26, presso lo

studio dell’avvocato IPPOLITO GIULIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BUSETTI GIULIO giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ARNOLDI COSTRUZIONI SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL TRITONE,102, presso A-I AVVOCATI ASSOCIATI IN ITALIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CHELODI CARLO giusta procura

speciale a margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza n. 70/2011 del TRIBUNALE di TRENTO del

17/01/2011, depositata il 24/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato Ippolito Giulio, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso come da relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Signal srl ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza del 24 gennaio 2011, resa dal Tribunale di Trento, in composizione monocratica, con la quale sono state rigettate le eccezioni, sollevate da entrambe le parti, di competenza degli arbitri sulla base di clausola compromissoria;

che con separata ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria;

che il processo pendente dinanzi al suddetto Tribunale concerne l’opposizione della Arnoldi costruzioni srl al decreto ingiuntivo, emesso (per l’importo di circa Euro 10.500) in favore della Signal srl per il pagamento della “fornitura di segnaletica verticale e nolo new jersey” sulla base di un ordine di fornitura del 22 marzo 2007;

che nel processo la Arnoldi aveva eccepito la devoluzione in arbitri della controversia, costituendo la fornitura suddetta integrazione dei contratti di subappalto (di cui uno nella stessa data) intercorsi tra le parti per l’esecuzione della segnaletica orizzontale nel medesimo cantiere; contratti nei quali era presente una clausola compromissoria per “le controversie che potessero insorgere tra le parti in adempimento del presente contratto” (art. 22);

che la stessa società aveva contestato l’entità del credito azionato sulla base della contabilità finale relativa al subappalto;

che la Signal aveva contestato l’eccezione di compromesso rispetto al contratto di fornitura, ma aveva eccepito l’incompetenza del giudice ordinario a conoscere dei rapporti tra le parti relativi ai subappalti – dedotti dalla Arnoldi attraverso la contabilità finale – ai fini dell’accertamento del credito contestato, appartenendo la cognizione dei subappalti agli arbitri;

che la sentenza impugnata -ritenuta l’autonomia dell’ordine di fornitura rispetto al contratto di subappalto stipulato contestualmente, dove era prevista la clausola compromissoria – riconosceva la competenza del giudice ordinario per la fornitura, rigettando l’eccezione della Arnoldi; ritenuto che la richiesta della Arnoldi di accertamento, sulla base della contabilità relativa ai subappalti, degli importi già versati alla Signal per la fornitura, non implicava un giudizio su controversie relative all’adempimento dei contratti di subappalto, riservate agli arbitri, e così rigettava anche l’eccezione della Signal;

che, essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, che sono state notificate alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

che la relazione del P.M. ha concluso chiedendo che la Corte rigetti il regolamento proposto, confermando la pronuncia impugnata che ha dichiarato la propria competenza a conoscere la controversia.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la suddetta relazione pone in rilievo che – ferma restando l’autonomia dell’ordine di fornitura rispetto ai contratti di subappalto – la decisione della controversia sull’ordine di fornitura, anche mediante l’utilizzazione della contabilità finale relativa ai contratti di subappalto per l’accertamento del credito contestato relativo alla fornitura, non concerne domande relative ai contratti di subappalto, rispetto ai quali soltanto vale la clausola compromissoria;

che il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della requisitoria;

che i rilievi contenuti nella memoria della ricorrente non presentano elementi tali da condurre a conclusioni diverse da quelle prospettate nella relazione;

che deve essere disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Trento, in composizione monocratica, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza;

che al giudice di merito è rimessa la decisione sulle spese del regolamento.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara la competenza del Tribunale di Trento, in composizione monocratica, cui la causa è rimessa, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento; fissa in sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della ordinanza il termine per la riassunzione della causa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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