Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22307 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 05/07/2017, dep.25/09/2017),  n. 22307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6888/2016 proposto da:

MARROIMPRESA S.A.S. DI A.G. (C.F. (OMISSIS)), in persona

del rappresentante legale, elettivamente domiciliata in ROMA, Via

ANTONIO GRAMSCI, n. 54, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO

TASCO, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato GIORGIO POZZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5035/38/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 25/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La società Marroimpresa sas di A.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio indicata in epigrafe che, per quel che ancora qui interessa, ha escluso l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato alla società contribuente in relazione all’omessa contabilizzazione, per l’anno 2007, degli interessi maturati, attinenti ad un finanziamento fruttifero che la società aveva concesso ad altre società e non aveva imputato al conto economico.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

L’unica censura proposta, con la quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 163, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, è manifestamente infondata.

Ed invero, questa Corte ha ormai affermato, in modo consolidato, che in tema di determinazione del reddito d’impresa, le regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito sono inderogabili sia per il contribuente che per l’ufficio finanziario e, pertanto, il recupero a tassazione dei ricavi nell’esercizio di competenza non può trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati in un diverso esercizio – Cass. n. 26665/2009; Cass. n. 23725/2013.

Si è ancora chiarito che in tema di reddito d’impresa, le regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito, dettate in via generale dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo di reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come “esercizio di competenza”, nè essendone ammessa l’imputazione in misura superiore a quella prevista per ciascun esercizio. Il recupero a tassazione dei ricavi nell’esercizio di competenza non può pertanto trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati in un diverso esercizio, non potendosi lasciare il contribuente arbitro della scelta del periodo più conveniente in cui dichiarare i propri componenti di reddito, con innegabili riflessi sulla determinazione del proprio reddito imponibile – cfr. Cass. n. 28159/2013.

Inoltre, Cass. n. 1648 del 24/01/2013 ha avuto modo di precisare, con evidente rilevanza rispetto alla censura esposta nel caso di specie, che “…anche il prospettato contrasto della soluzione appena esposta con i principi costituzionali e con quello di cui all’art. 127 T.U.I.R. non sembra cogliere nel segno, se è vero che “la pratica conseguenza di una vietata (v. D.P.R. n. 917 del 1986, art. 127) doppia imposizione… non risulta evento irrimediabilmente connesso all’applicazione del criterio sopra enunciato (del resto, immediatamente scaturente dalla legge), giacchè, in base ai principi generali, può essere evitata (cfr., in materia di IVA, Cass. 8965/07) mediante l’esercizio da parte del contribuente – con istanza di rimborso e conseguente impugnazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, del silenzio rifiuto su di esso eventualmente formatosi – dell’azione di restituzione della maggior imposta indebitamente corrisposta per la mancata esposizione nell’annualità di competenza dei costi negati in relazione a diversa imputazione temporale”. Principio, quest’ultimo, che può ovviamente essere applicato anche con riferimento ai componenti positivi di reddito.

Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata si è uniformata ai superiori principi con riguardo agli interessi fruttiferi concordati nel contratto stipulato nel corso dell’anno 2007 e maturati al 31.12.2007 che, in quell’anno, dovevano essere imputati ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 1, nella versione ratione temporis applicabile – ed è pertanto immune dal prospettato vizio, sicchè il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, dandosi atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia in Euro 2500,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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