Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22307 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 15/10/2020), n.22307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20518-2019 proposto da:

L.G.V., U.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato

AMINA LABBATE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIULIANO FINA;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC. COOP. PER AZIONI, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN

SEBASTIANELLO 6, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CAPPIELLO,

rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE DELL’ANNA, GIUSEPPE

DELL’ANNA MISURALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 316/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 29/3/2019, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti della Banca Popolare Pugliese “capogruppo Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese” soc. coop. per azioni, dell’atto con il quale L.G.V. (debitore a titolo fideiussorio) aveva costituito, unitamente a U.L., un fondo patrimoniale;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, premessa la certezza e la legittimità del credito della banca attrice, ha confermato la sussistenza del pregiudizio arrecato dal debitore alle ragioni creditorie mediante la costituzione dell’atto impugnato;

avverso la sentenza d’appello, L.G.V. e U.L. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

la Banca Popolare Pugliese “capogruppo Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese” soc. coop. per azioni resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1956 e 2721 c.c., degli artt. 112 e 183 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto valida l’obbligazione fideiussoria prestata dal L. in favore della banca attrice, senza tener conto dell’offerta probatoria avanzata dal L. in ordine al difetto dei presupposti richiesti dall’art. 1956 c.c., ai fini della validità del vincolo fideiussorio;

il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza;

al riguardo, osserva il Collegio come secondo il consolidato insegnamento dalla giurisprudenza di questa Corte, il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, senza che il relativo giudizio debba ritenersi soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poichè tale accertamento non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, nè può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito (cfr., ex plurimis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019, Rv. 653004 – 01);

nel caso di specie, il giudice a quo ha financo evidenziato (con dictum neppure censurato in questa sede) come il credito vantato dalla banca attrice nei confronti del L. trovasse causa nell’emissione di decreto ingiuntivo formalmente pronunciato ai danni del L. e dallo stesso non opposto, sì da costituire addirittura oggetto di res iudicata (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);

con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di dettare alcuna motivazione in ordine alla contestata sussistenza dei requisiti soggettivi indispensabili ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ex adverso proposta;

il motivo è inammissibile;

al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., n. 6 (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche per quelli previsti dalla stessa disposizione normativa, nn. 3 e 4), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);

siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;

è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 dei 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);

nella violazione di tali principi devono ritenersi incorsi i ricorrenti con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che gli stessi, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe trascurato di dettare alcuna motivazione in ordine alla contestata sussistenza dei requisiti soggettivi indispensabili ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ex adverso proposta, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione (con la corrispondente allegazione documentale) in ordine all’effettiva contestazione di tale circostanza in sede d’appello (in contrasto con quanto viceversa attestato dal giudice a quo: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di escludere (o, viceversa, di apprezzare) l’effettivo carattere incontestato delle circostanze di fatto poste a fondamento del motivo d’impugnazione proposto;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma, dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma, dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di. Cassazione, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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