Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22307 del 03/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 03/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6138-2012 proposto da:

B.T., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIAZZALE CLODIO, 13, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO SEGALLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIER GIUSIPPE POGLIANO;

– ricorrente –

contro

BO.CA.NI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CAVASOIA che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELIO GUGLIELMINO;

– controricorrente –

e contro

BI.BA., BI.CA., BI.CA., BI.FR.,

BI.FR., BI.GI., BI.GI., BI.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1877/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Siliata per delega dell’avvocato Cavasola;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 29.7.2003, BI.Do. conveniva davanti al Tribunale di Ivrea BI.Ba. (fu G.), BI.Ca. (fu M.), BI.Ca. (fu G.), BI.Fr. (fu G.), BI.Fr. (fu M.), BI.Gi. (fu G.), BI.Gi. (fu M.) e BI.Ma. (fu G.), esponendo di comportarsi da oltre trent’anni quale proprietaria di un terreno con annesso piccolo fabbricato rurale sito in (OMISSIS), di fianco alla (OMISSIS) (C.T. al F. 27, n. 134).

L’attrice deduceva di essere una dei comproprietari dell’immobile, per la quota di 1/18 acquistata per successione a tale V.B.C., mentre i convenuti risultavano catastalmente gli altri comproprietari; aggiungeva di non aver mai avuto occasione di conoscere i restanti comproprietari e che essi non avessero mai esercitato il loro diritto nè accampato pretese sul fondo; evidenziava di non essere riuscita “a capire chi fossero costoro dagli atti custoditi in Comune (doc. 4), Conservatoria (doc. 5) e Catasto (doc. 1)”.

Ciò premesso, BI.Do. chiedeva che il Tribunale accertasse il suo intervenuto acquisto per usucapione della descritta consistenza immobiliare.

I convenuti non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.

All’udienza del 28.4.2004 interveniva, invece, volontariamente don BO.Ca.Ni., quale parroco della (OMISSIS), contestando la validità del testamento in forza del quale BI.Do. assumeva di avere acquistato la sua quota di 1/18, e rivendicando, per contro, la proprietà dell’intero immobile oggetto di causa, ovvero della quota di 17/18, in forza di atto di donazione del 22.7.2002.

Con sentenza del 3.12.2008, il Tribunale di Ivrea dichiarava l’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del compendio immobiliare da parte di BI.Do., mentre, con riguardo alle domande proposte dall’intervenuta (OMISSIS), dichiarava inammissibile quella volta alla declaratoria di nullità od inesistenza del testamento indicato e rigettava le restanti.

Con citazione del 21.12.2009, don BO.Ca.Ni. proponeva appello avverso la decisione di primo grado e la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1877 del 30 dicembre 2011, dichiarava la nullità della notificazione della citazione davanti al Tribunale eseguita da BI.Do. nei confronti di BI.Ba. (fu G.), BI.Ca. (fu M.), BI.Ca. (fu G.), BI.Fr. (fu G.), BI.Fr. (fu M.), BI.Gi. (fu G.), BI.Gi. (fu M.) e BI.Ma. (fu G.), con conseguente nullità della pronuncia del Tribunale, rimettendo le parti davanti al medesimo Tribunale di Ivrea e condannando BI.Do. a rimborsare alla (OMISSIS) le spese del giudizio di gravame. La sentenza della Corte di Torino dapprima rigettava l’eccezione dell’appellata BI.Do. di inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione processuale del Parroco, eccezione volta a sostenere, all’opposto, la legittimazione del solo Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Ivrea, ai sensi della L. 20 maggio 1985, n. 222, artt. 28 e 29. Secondo il collegio dell’impugnazione, le parrocchie, quali enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in forza della loro soggettività giuridica, ben possono acquistare beni ed avere un proprio patrimonio, e ciò era accaduto in seguito affatto, autorizzato dal Vescovo di Ivrea, di accettazione della donazione disposta da Z.M.G. con riguardo ai 34/36 degli immobili oggetto di causa in favore della (OMISSIS), ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.M. 29 novembre 1986, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Torino il 22.4.1988 al n. 1047. Evidenziava quindi la Corte d’Appello come la Parrocchia, nella propria comparsa conclusionale, avesse eccepito la nullità della notifica dell’atto introduttivo di primo grado, non avendo l’attrice effettuato alcuna ricerca per individuare con sufficiente determinatezza i convenuti BI., questione, comunque, rilevabile d’ufficio, attesa la contumacia dei medesimi convenuti. La Corte di Torino, richiamata l’interpretazione giurisprudenziale concernente le condizioni di ammissibilità della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., osservava come dalla copia prodotta si evincesse che l’atto di citazione era stato, nel caso di specie, notificato secondo tale modalità non già mediante deposito nella casa comunale dell’ultima residenza, ovvero del luogo di nascita dei destinatari, ma mediante consegna al P.M. presso il Tribunale di Ivrea, e come nella relata non si desse atto del compimento di alcuna ricerca volta a consentire la notifica nei luoghi e con le forme previste dall’art. 138 c.p.c. e segg., ovvero ad identificare l’ultima residenza od il luogo di nascita dei destinatari. I giudici dell’appello affermavano che fosse indimostrato l’assunto di BI.Do. di aver fatto tutte le ricerche necessarie e possibili, non essendo a tal fine sufficiente la visura catastale (prodotta, peraltro, in unica pagina) ed occorrendo, piuttosto, un’indagine catastale di tipo storico finalizzata a risalire al titolo che giustificava l’intestazione in favore dei comproprietari BI. convenuti, in modo da poter identificare la loro residenza, il loro luogo di nascita e la loro esistenza in vita. Nè, secondo la Corte di Torino, risultavano svolte idonee ricerche nei Registri Immobiliari, in quanto alcun elemento utile poteva ricavarsi dall’allegata trascrizione del certificato di denunciata successione di V.B.C., disponente in favore della sola BI.Do., mentre l’eseguita ispezione per immobile si arrestava all’1.11.1987. Infine, il Comune di (OMISSIS) non era stato in grado di fornire indicazioni in merito alla residenza dei convenuti, ma perchè l’istante non aveva saputo neppure precisare l’anno di nascita dei medesimi. Perciò, secondo la Corte d’Appello di Torino, doveva dichiararsi la nullità della notificazione della citazione di primo grado, difettando la prova della sussistenza dei presupposti per fare ricorso al procedimento ex art. 143 c.p.c. ed, in ogni caso, per provvedervi mediante consegna dell’atto al P.M..

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino B.T., quale erede di BI.Do., ha proposto ricorso articolato in due motivi. Resiste con controricorso don BO.Ca.Ni., parroco della (OMISSIS), che ha concluso per l’inammissibilità, o comunque per l’infondatezza dell’avverso ricorso. Sono rimasti intimati senza svolgere attività difensive BI.Ba. (fu G.), BI.Ca. (fu M.), BI.Ca. (fu G.), BI.Fr. (fu G.), BI.Fr. (fu M.), BI.Gi. (fu G.), BI.Gi. (fu M.) e BI.Ma. (fu G.). Il controricorrente Bo. ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. in data 22 settembre 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere pregiudizialmente accolta l’eccezione della controricorrente volta a sostenere l’inammissibilità della produzione dei documenti da 1 a 4 allegati dalla ricorrente. L’art. 372 c.p.c. consente, infatti, la produzione nel giudizio di cassazione dei documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità del ricorso, e non può estendersi, pertanto, ai documenti che, come nel caso in esame, attengano all’asserita validità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, a meno che non si tratti di sentenza impugnabile solo con ricorso per cassazione, ovvero di documenti diretti a dimostrare un vizio di costituzione del rapporto processuale deducibile soltanto con lo stesso ricorso in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13535 del 08/06/2007).

I documenti dei quali, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., è ammessa la produzione, in quanto “riguardano la nullità della sentenza impugnata”, sono, del resto, esclusivamente quelli che dimostrano vizi intrinseci della sentenza stessa per difetto di requisiti essenziali, e non anche quelli attinenti ad altri e precedenti atti o situazioni processuali, che pur si riflettano sulla validità della decisione, non potendo reputarsi perciò legittimato nel giudizio di legittimità il deposito di documenti riguardanti qualunque vizio del procedimento, e che potevano prodursi nel giudizio di merito.

2. Il primo motivo di ricorso di Teresina B., erede di BI.Do. (suddiviso con numerazione in 1, 1 bis e 1 ter),

deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 157 c.p.c., comma 2 e art. 160 c.p.c., la conseguente nullità del procedimento e della sentenza, nonchè l’omessa o insufficiente motivazione, per aver la Corte d’Appello di Torino, “senza spiegazione della logica giuridica seguita”, statuito che la nullità della notifica della citazione in primo grado potesse essere eccepita in appello anche dal terzo (cioè, dalla (OMISSIS)) non destinatario della stessa, ovvero rilevata d’ufficio.

Il secondo motivo di ricorso (suddiviso con numerazione in 2, 2 bis e 2 ter) sostiene, poi, la violazione, e la mancata ed erronea applicazione degli artt. 143, 160, 102, 331 e 291 c.p.c., con conseguente nullità del procedimento e della sentenza, ed ancora la contraddittorietà ed omessa motivazione, per non aver la Corte di Torino rilevato la nullità della notificazione dell’atto di appello eseguita dalla (OMISSIS) ai signori Bi. ai sensi dell’art. 143 c.p.c., comma 2, (ovvero, allo stesso modo in cui era stata effettuata l’invalidata notificazione di primo grado) e per non aver sanato detta nullità disponendo il rinnovo della citazione in appello.

3. Iniziando dall’esame del secondo motivo di ricorso, esso si rivela infondato. La ricorrente denuncia il vizio di attività della Corte di Torino consistente nella nullità della notifica dell’atto di appello eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., comma 2, dalla (OMISSIS) ai signori Bi.. Le disposizioni dell’art. 143 c.p.c., concernenti la notifica a persona irreperibile, sono, tuttavia, dettate nell’interesse esclusivo del notificando, cosicchè la loro violazione non può essere eccepita, per difetto di legittimazione, da altra parte del processo, ancorchè litisconsorte necessario del notificando medesimo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21609 del 20/09/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4540 del 18/05/1987).

4. Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato.

La Corte d’Appello di Torino, vista l’eccezione formulata dalla (OMISSIS) nella sua comparsa conclusionale, ha rilevato la nullità della notificazione della citazione operata in primo grado ai convenuti Bi., rimasti contumaci, per essere la stessa avvenuta a norma dell’art. 143 c.p.c. in difetto dei relativi requisiti legittimanti (ovvero, che la condizione di ignoranza da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto stesso non potesse essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto).

La decisione contrasta con il costante e risalente orientamento di questa Corte, secondo il quale il vizio della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio in primo grado deve essere, a norma dell’art. 291 c.p.c., rilevato d’ufficio dal giudice se il convenuto non si è costituito. Viceversa, in appello, esso può essere fatto valere soltanto dal convenuto non costituito in primo grado che abbia proposto appello e, in tal caso, il giudice del gravame, il quale accerti la nullità della notifica della citazione originaria, deve, a norma dell’art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice.

Se, altrimenti, il convenuto, illegittimamente dichiarato contumace in primo grado, non deduce il vizio della notificazione della citazione con l’atto d’appello, o lo deduce tardivamente, il giudice di secondo grado non può dichiarare la nullità di quella notificazione, poichè le regole da seguire nella notificazione degli atti processuali sono dettate nell’esclusivo interesse della parte alla quale dev’essere fatta la stessa notifica (e quindi, come già affermato a proposito del primo motivo di ricorso, l’errata applicazione, nel caso di specie, della disciplina dell’art. 143 c.p.c. neppure poteva essere eccepita da terzi). Infatti, il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità della notificazione, ex art. 291 c.p.c., è limitato all’atto introduttivo del grado di giudizio che si svolge davanti a lui, e non si estende anche all’atto introduttivo dei gradi pregressi, in quanto nessuna norma prevede il rilievo di ufficio in ogni stato e grado della nullità della notificazione citazione iniziale del processo, e il vizio di nullità che si trasmette alla sentenza ricade nell’ambito della disciplina generale dettata dal primo comma dell’art. 161 c.p.c., per cui si traduce in motivo di impugnazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23587 del 03/11/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5078 del 05/04/2001; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3604 del 16/06/1984; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1758 del 08/06/1968; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 831 del 28/03/1966).

5. Conseguono il rigetto del secondo motivo di ricorso e l’accoglimento del primo motivo.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, la quale esaminerà l’impugnazione attenendosi ai principi ed ai rilievi come sopra enunciati.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA