Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22306 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 534-2011 proposto da:

B.D.M.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL’EMPORIO 16/A, presso lo studio

dell’avvocato ILARIA PAGNI, rappresentato e difeso dagli avvocati

TESTERINI FRANCA, GIUSEPPE PANCANI giusta procura a margine del

ricorso introduttivo;

– ricorrente –

contro

B.D.M.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO TIZZANI 19, presso lo studio

dell’avvocato LONGOBARDI GAETANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato TOZZI IACOPO giusta mandato in calce alla memoria

difensiva;

– resistente –

avverso il provvedimento n. 185/2010 del TRIBUNALE di AREZZO, SEZIONE

DISTACCATA di SANSEPOLCRO, depositato il 15/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato Pancani Giuseppe, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Tozzi Iacopo, difensore del resistente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso come da relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che B.d.M.G. ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Giudice Unico del Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, depositata il 15 novembre 2010 e comunicata il successivo 23 novembre, con la quale veniva dichiarato il difetto di competenza territoriale a favore del Tribunale di Firenze, quale giudice dei luogo dell’apertura della successione;

che l’eccezione di incompetenza territoriale, accolta dal giudice, era stata sollevata da B.d.M.F. – in un processo in cui era stato convenuto in giudizio dal fratello G. per il pagamento della somma di circa Euro 115.000,00, pari alla metà delle spese sostenute nel 2008 per i lavori di conservazione di un bene ((OMISSIS)) in comunione – sul presupposto della provenienza del bene dalla eredità del padre deceduto nel (OMISSIS);

che, lo stesso F. aveva proposto domanda riconvenzionale di divisione;

che, l’ordinanza impugnata ha ritenuto la competenza del foro ereditario sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) ai fini dell’art. 22 c.p.c. è causa tra coeredi quella che ha un oggetto attinente alla qualità di erede; b) il bene è compreso nella scheda testamentaria del 2002, pubblicata nel 2007; e) la natura testamentaria del bene non è messa in dubbio dalla circostanza che, nel 1985, i fratelli procedevano alla liquidazione delle proprie quote totalitarie della società (CASTELLA), intestataria del complesso immobiliare, e alla assegnazione a se stessi, prò indiviso, di tutti i beni, compreso il castello, atteso che la predetta assegnazione è funzionalmente collegata alla intera cessione delle quote della società ai fratelli da parte dei genitori nel 1982, atto in cui è ravvisabile una donazione indiretta in ragione della sproporzione tra il valore dei beni e il corrispettivo della cessione; d) il donatario è tenuto alla collazione il cui obbligo sorge automaticamente alla apertura della successione; d) l’esistenza della domanda riconvenzionale non incide sulla determinazione della competenza, seguendo la competenza ravvisata per quella principale.

che, essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, che sono state notificate alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

che la relazione del P.M. ha concluso chiedendo che la Corte dichiari la competenza in capo al Tribunale di Arezzo;

che la suddetta relazione pone in rilievo che: a) non è del tutto scontato che il complesso immobiliare sia stato oggetto di donazione indiretta, anzi, prima facie sembrerebbe esservi una comunione ordinaria; b) anche ad ammettere che si tratti di bene ereditario, l’azione proposta non presuppone la qualità di erede, potendo essere instaurata indipendentemente da tale qualità; c) ai fini dell’art. 22 cod. proc. civ., è necessario no solo che i beni siano caduti in successione, ma anche che l’oggetto della causa attenga alla qualità di erede, in modo che la legittimazione attiva e passiva tra i contendenti discenda da tale qualità.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che, il Collegio condivide le conclusioni della requisitoria, rispetto alle quali le parti non hanno mosso rilievi;

che nella causa si controverte della pretesa di restituzione, di metà delle spese sostenute, nel 2008, per lavori di manutenzione del complesso immobiliare costituito dal (OMISSIS), rivolta dal fratello che le ha sostenute ( G.) all’altro fratello ( F.);

che, secondo le prospettazioni di entrambe le parti, i due fratelli, già unici proprietari pro indiviso del Castello – per effetto dell’anticipata attribuzione di proprietà da parte del padre e della madre (atto di cessione quote della società intestataria nel 1982 e successivo scioglimento della società nel 1985) – sono gli unici assegnatarì, sempre pro indiviso, del bene suddetto (caduto in successione in quanto compreso nel testamento del 2002), sulla base della transazione del 2009, intervenuta (dopo il decesso nel (OMISSIS) del padre), tra tutti i coeredi, ivi compresa la madre e le sorelle;

che, pertanto, resta estraneo all’oggetto della causa ogni profilo attinente alla collazione del bene rispetto all’eredità e agli altri coeredi; mentre, al fine di decidere la domanda di rimborso, potrebbe rilevare se le spese sostenute nel 2008 siano o meno state oggetto della transazione, secondo le tesi contrapposte delle parti; che, quindi, non è applicabile il foro esclusivo previsto dall’art. 22 cod. proc. civ. per le cause ereditarie, atteso che per “cause tra coeredi” devono intendersi, non soltanto le controversie che riguardano diritti caduti in successione, ma ogni causa avente un oggetto attinente alla qualità di erede, per la quale la legittimazione attiva o passiva delle parti discenda necessariamente da tale condizione (Cass. 23 agosto 2006, n. 18334);

che, infatti, nella specie, la causa non ha ad oggetto diritti caduti in successione, nè attiene alla qualità di erede dell’attore e del convenuto, visto che pacificamente gli stessi riconoscono che il bene è caduto in successione, che entrambi sono eredi, che entrambi sono assegnatari pro indiviso del complesso immobiliare in argomento, sulla base della transazione con gli altri coeredi;

che, pertanto, la competenza della causa va individuata nel Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, cui la causa è rimessa, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara la competenza del Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, in composizione monocratica, cui la causa è rimessa, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento;

fissa in sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della ordinanza il termine per la riassunzione della causa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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