Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22306 del 25/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 05/07/2017, dep.25/09/2017), n. 22306
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 841/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO SOCIETA’ (OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2429/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il
28/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
La società (OMISSIS) srl, con ricorso presentato nell’anno 1993 innanzi al giudice tributario, impugnava l’avviso di irrogazione sanzioni per omessa registrazione di corrispettivi per l’anno 1992.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso con decisione confermata dalla CTR Puglia.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR indicata in epigrafe, affidato ad un motivo.
Nessuna difesa ha depositato la curatela del fallimento della società (OMISSIS).
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
L’Agenzia ricorrente prospetta la violazione del D.L. n. 357 del 1994, art. 4 ter, in relazione alla sua applicazione retroattiva, soprattutto rilevando che il giudice di appello avrebbe fatto scorretta applicazione della superiore disposizione. Era infatti incontroverso che la contribuente avesse omesso di stampare, in sede di verifica, le registrazioni meccanografiche, incorrendo in una violazione punibile.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Premesso che questa Corte ha già escluso ogni pregiudizio derivante dall’applicazione retroattiva del ricordato art. 4 ter a condotte pregresse rispetto all’entrata in vigore dello stesso – cfr. Cass. n. 26177/2011 – va ricordato che il D.L. 10 giugno 1994, n. 357, art. 7, comma 4-ter, conv. nella L. n. 489 del 1994, non prevede l’istituzione di un registro informatico alternativo a quello cartaceo, ma si limita a consentire un differimento temporale nella registrazione cartacea, restando irrilevante l’assenza di pregiudizio all’Erario e l’intrinseca veridicità dei dati, con la conseguenza che l’omessa trascrizione dei dati relativi alle fatture di acquisto di beni e servizi, annotati solo su supporti informatici, determina la perdita del diritto alla detrazione, previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 – Cass. n. 20442/2011 e Cass. n. 22245/11, alle quali è stata data continuità da Cass. nn. 15061/2013, 23757/2013, 3107/2014; Cass. n. 25871/2015, Cass. n. 22871/2015.
In particolare, Cass. n. 20442/2011, ha ribadito quanto già espresso in passato – cfr. Cass. n. 22851/10 – e cioè che la scelta della registrazione meccanografica prevede sempre e comunque la trascrizione su supporto cartaceo, mentre la parificazione degli effetti dalla registrazione meccanografica non trascritta a quelli della registrazione cartacea è espressamente limitata nel tempo (ai dati riferiti all’esercizio di competenza in corso) e condizionata alla stampa immediata dei dati inseriti nell’archivio, non essendo pertanto neppure necessaria alcuna espressa previsione normativa per escludere il diritto alla detrazione in relazione a dati emergenti da registri la cui tenuta, sulla base di quanto sopra esposto, non può essere considerata regolare.
Orbene, di tali principi non ha fatto corretta applicazione la sentenza della CTR qui impugnata. Il giudice di merito, infatti, senza avere accertato la stampa delle registrazioni meccanografiche all’atto della verifica da parte della contribuente, ha escluso la sussistenza della violazione che, per converso, presuppone ineludibilmente la stampa dei dati.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Puglia che provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Puglia che provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017