Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22306 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 15/10/2020), n.22306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19705-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CONCETTA POLIFRONE;

– controricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI

MESSINA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 956/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 18/12/2018, la Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, tra le restanti statuizioni, ha condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento, in favore di L.M., di somme a titolo risarcitorio in relazione ai danni sofferti da quest’ultima in conseguenza del mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, della Dir. comunitaria 93/16/CEE, avendo l’originaria ricorrente, dopo il conseguimento della laurea in medicina, frequentato una scuola di specializzazione presso l’Università degli Studi di Messina a partire dall’anno accademico 2003/2004, senza percepire gli adeguamenti economici alla borsa di studio alla stessa già riconosciuta ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, a seguito della Dir. 93/16/CEE, lo Stato italiano, dopo avervi dato attuazione con il D.Lgs. n. 368 del 1999, ne aveva tuttavia differito nel tempo (sino all’anno accademico 2006/2007) l’operatività, con particolare riguardo al trattamento economico ivi previsto, in tal modo eludendo il dettato comunitario, con la provocazione del conseguente illecito pregiudizio ai danni di coloro che, come l’odierna attrice, avevano frequentato le scuole di specializzazione sotto la disciplina delle direttive comunitarie tardivamente recepite, conseguentemente determinando il danno sofferto dall’originaria ricorrente nella misura pari alla differenza, per ciascuno degli anni accademici fino al 2006/2007, tra il trattamento concretamente percepito, incrementato della rideterminazione triennale dal 5 giugno 2004, e quello dovuto in base al D.P.C.M. 7 marzo, al D.P.C.M. 6 luglio e al D.P.C.M. 2 novembre 2007, oltre interessi;

avverso la sentenza d’appello, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

L.M. resiste con controricorso;

nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo d’impugnazione proposto, il Ministero ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che la Dir. 93/16/CEE (attuata dallo Stato italiano, con il D.Lgs. n. 368 del 1999) avesse imposto agli Stati membri la necessaria rimodulazione dell’adeguata retribuzione dei medici specializzandi già prevista nelle precedenti Dir. n. 82/76, Dir. n. 75/363 e Dir. n. 75/362 definitivamente recepite nell’ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. n. 257 del 1991, essendosi limitata, detta Dir. del 1993, a raccogliere il contenuto delle precedenti direttive con portata meramente compilativa, senza determinare il conseguimento di alcuna ulteriore prerogativa di carattere economico ai medici specializzandi già retribuiti ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, con la conseguente insussistenza di alcun diritto della controparte a percepire alcun risarcimento del danno, attesa l’avvenuto definitiva recepimento delle direttive comunitarie con il D.Lgs. n. 257 del 1991;

il motivo è manifestamente fondato;

osserva il Collegio come questa Corte abbia già avuto modo di rilevare (cfr. Sezione 3, n. 6645 del 16/3/2018 e, da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 5716 del 27/2/2019) la circostanza secondo cui, in base all’indirizzo già espresso con le sentenze della Sezione Lavoro n. 794 del 16/01/2014 e n. 15362 del 04/07/2014 (al quale intende darsi continuità), il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la L. 29 dicembre 1990, n. 428, e con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (che ha riconosciuto agli specializzandi una borsa di studio pari ad Euro 11.603,52 annui), e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;

quest’ultimo decreto, nel recepire la Dir. CEE n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti Dir. nn. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione e lavoro” e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali;

tale contratto, secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, nè è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost., ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 27481 del 19/11/2008, Rv. 605890 – 01; Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/09/2009, Rv. 610255 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 – 01);

ai sensi della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300, peraltro, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute nel D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42, (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007;

il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con il D.P.C.M. 7 marzo, con il D.P.C.M. 6 luglio e con il D.P.C.M. 2 novembre 2007;

per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato espressamente disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (sia sotto il profilo ordinamentale che sotto il profilo economico);

la Dir. CEE n. 93/16 (che costituisce, dichiaratamente, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti) non ha d’altra parte carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione;

la previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti Dir. nn. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la Dir. n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257;

l’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sè sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la Dir. n. 93/16, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunzie di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso D.Lgs. n. 257 del 1991 e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che “nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nè sono posti i criteri per la determinazione della stessa (vedi: Cass. 26 maggio 2001 n. 11565)” (Cass., Sez. L. Sentenza n. 12346 del 15 giugno 2016; Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23 settembre 2016);

l’indirizzo trova indiretta conferma nella stessa sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria;

il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il D.Lgs. n. 368 del 1999 (a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in base alla L. n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi;

l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del D.Lgs. n. 257 del 1991;

ogni eventuale questione sul punto non può quindi che riguardare in modo esclusivo l’ordinamento interno, e dunque esorbita dai contenuti della decisione impugnata, nella specie limitata al riconoscimento del risarcimento del danno da inadempimento agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie;

pertanto, sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la manifesta fondatezza del ricorso, dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata;

ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, ritiene il Collegio di poter decidere nel merito, disponendo, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto della domanda proposta da L.M.;

la natura lungamente controversa delle questioni trattate giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese di entrambi i giudizi di merito e del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da L.M..

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i giudizi di merito e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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