Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22305 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20260/2010 proposto da:

I.S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FRANCESCO MICELI PICARDI 4, presso lo studio

dell’avvocato IRACI SAREI TONY FREDIANO, rappresentato e difeso da se

stesso;

– ricorrente –

contro

C.P. (OMISSIS), C.G.

(OMISSIS), C.S. (OMISSIS), BANCA

CARIGE SPA – CASSA di RISPARMIO di GENOVA ed IMPERIA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 175/2010 del TRIBUNALE di NICOSIA del

25/05/2010, depositata il 26/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “i primi due motivi del ricorso sono inammissibili poichè proposti per ottenere la cassazione del capo n. 1) della sentenza di primo grado, assoggettabile al gravame dell’appello, poichè pronunciato a seguito di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, così qualificata sia dal giudice a quo che dallo stesso ricorrente;

dopo la modifica dell’art. 616 c.p.c., ad opera della L. n. 52 del 2006, art. 14, che vi ha aggiunto un ultimo inciso per il quale la causa di opposizione all’esecuzione “è decisa con sentenza non impugnabile”, il regime di impugnazione della sentenza conclusiva dei giudizi ex art. 615, comma secondo, c.p.c. mutò e quindi le sentenze pubblicate dopo il 1 marzo 2006 (data di entrata in vigore della legge su citata) relative ad opposizioni all’esecuzione proposte ai sensi del richiamato secondo comma dell’art. 615 c.p.c., divennero non impugnabili e, ricorrendone i presupposti, soltanto assoggettabili al ricorso straordinario per cassazione (cfr. Cass. n. 20392/09, n. 2043/10, – ord. n. 20324/10, nonchè, a contrario, Cass. n. 20414/06 ed, ancora, anche per il rigetto di un’eccezione di incostituzionalità, Cass. n. 976/08);

la disciplina di cui si è appena detto è stata superata con la legge 18 giugno 2009 n. 69 che, nel modificare nuovamente l’art. 616 c.p.c., ne ha eliminato l’inciso finale, sicchè, nell’attuale sistema normativo, sono soggette all’ordinario rimedio dell’appello e quindi al doppio grado di impugnazione le sentenze conclusive sia dei giudizi di opposizione c.d. pre – esecutiva che dei giudizi di opposizione all’esecuzione;

l’art. 616 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, trova immediata applicazione, per effetto dell’art. 58, comma 2, di tale ultima legge, a tutti i giudizi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), quale era il presente (introdotto con ricorso depositato il 14 giugno 2005 e conclusosi con sentenza pubblicata il 26 maggio 2010);

poichè, nel caso di specie, non risulta applicabile alcuna altra norma che consenta il ricorso per cassazione avverso la sentenza appellabile del tribunale, i primi due motivi di ricorso vanno reputati inammissibili;

col terzo motivo il ricorrente lamenta che il tribunale avrebbe errato nel qualificare come opposizione agli atti esecutivi la sua domanda di dichiarazione di nullità/inesistenza del pignoramento e quindi avrebbe errato nel ritenere la stessa proposta oltre il termine dell’art. 611 c.p.c.; lamenta altresì il vizio di motivazione della sentenza su tali questioni;

il motivo di ricorso, pur essendo ammissibile quanto alla statuizione impugnata poichè proposto avverso un capo di sentenza che il giudice a quo ha qualificato come pronunciato ai sensi dell’art. 611 c.p.c., è tuttavia inammissibile poichè non risulta rispettato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4;

sostiene infatti il ricorrente che l’opposizione avrebbe dovuto essere qualificata come proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., quindi non soggetta ad alcun termine di decadenza, ma non indica le norme di diritto sulle quali fonda tale qualificazione nè specifica quale sarebbe il motivo di opposizione – oltre quello relativo all’eccezione di prescrizione, che il Tribunale ha rigettato con statuizione non esaminabile in questa sede per le ragioni di cui sopra – che il ricorrente avrebbe fatto valere per denunciare la pretesa nullità del pignoramento di Banca Carige e che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato come sussumibile nella norma dell’art. 617 c.p.c.”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Giova aggiungere che la qualificazione come opposizione agli atti esecutivi contenuta nella sentenza impugnata (pag. 4, rigo 14) è riferita al motivo di opposizione, fatto valere con l’intervento da parte dell’odierno ricorrente, concernente la nullità del pignoramento, della quale è detto col terzo motivo di ricorso;

invece, le questioni oggetto dei primi due motivi di ricorso sono state trattate e decise dal giudice a quo con riferimento all’art. 615 c.p.c., ed avverso le relative statuizioni il ricorrente avrebbe dovuto proporre l’appello.

Quanto al terzo motivo, è sufficiente rilevare che la lacuna riscontrata nel ricorso, quanto alla mancata indicazione delle norme delle quali sarebbe stata denunciata la violazione, non può certo essere colmata per il tramite delle indicazioni contenute nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c.. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non sussistono i presupposti per la statuizione sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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