Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22305 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 03/11/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24839-2012 proposto

D.Z.R. (OMISSIS), D.Z.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SISTINA, 42, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI GALOPPI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PAOLO CORLETTO;

– ricorrenti –

DI.MA.LU., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA

D’ARBOREA 38, presso lo studio dell’avvocato SIMONA TORRINI, che la

rappresenta difende unitamente all’avvocato ANTONELLA LILLO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè contro

DI.FR., DI.RE.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 965/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/05/2012;

udita la relazione della causa ORILIA svolta nella pubblica udienza

del 13/09/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’estinzione del procedimento

per intervenuta rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l Nel giudizio di scioglimento della comunione dei beni lasciati dai coniugi Di.Gu. e L.A., promosso con atto (OMISSIS) dalla figlia Di.Ma.Lu. nei confronti delle sorelle Fr. e Re., con intervento di vari soggetti e nel quale sono state formulate, tra l’altro, anche domande di collazione di immobili, di petizione dell’eredità lasciata dalla L. e di annullamento del testamento olografo redatto dalla stessa in data (OMISSIS) in favore dei propri nipoti R. e D.Z.M. – anch’essi intervenuti nel giudizio per reclamare la qualità di unici eredi testamentari della L. il Tribunale di Belluno, con sentenza non definitiva n. 45/2005 del 23.12.2004, per quanto ancora interessa:

– dichiarò Di.Re. tenuta alla collazione della quota di un terzo delle porzioni 4,9 e 10 dell’immobile sito in (OMISSIS), località (OMISSIS), p.lla (OMISSIS);

– annullò il testamento olografo per mancanza di data.

2 La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza 111/2010 depositata il 18.1.2010, decidendo non definitivamente sulle impugnazioni immediate proposte rispettivamente dall’attrice Di.Ma.Lu. (sul rigetto della domanda di collazione di parte della porzione 6 del fabbricato in località (OMISSIS)) dai Z. (sull’annullamento del testamento olografo e sul rigetto della domanda di collazione della porzione 6 del citato fabbricato), confermò la pronuncia di annullamento del testamento olografo della L. ed ha invece disposto con ordinanza una consulenza tecnica per accertare il valore del bene oggetto della domanda di collazione.

Per giungere a tale conclusione la Corte veneta osservò:

– che, in relazione al primo motivo di appello dei D.Z., la mancanza di data del testamento è causa di annullabilità perchè essa costituisce un dato formale richiesto per la validità dell’atto e non è possibile desumere aliunde la fabbricato in località (OMISSIS) (venduto dal de cuius Di.Gu. alla figlia Fr. con scritture autenticate il (OMISSIS) e (OMISSIS)) necessitava di ulteriore istruzione, non potendosi ravvisare un negotium mixtum cum donatione nella mera compravendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo;

– che non era ammissibile in materia di simulazione, la prova testimoniale e quella per presunzioni della simulazione assoluta della quietanza di L. 150.000.000 rilasciata dal de cuius ostandovi il combinato disposto degli artt. 2726 e 2722 c.c., posto che gli appellanti, agendo in qualità di eredi, erano subentrati nella posizione cuius soggiacendo alle stesse limitazioni probatorie;

– che di conseguenza, per stabilire se si trattasse di donazione indiretta, occorreva accertare l’effettivo valore dell’immobile alla data dell’atto.

3. All’esito dell’ulteriore accertamento tecnico, con successiva sentenza 365/2012 del 2.5.2012 la Corte d’Appello, ha respinto entrambi gli appello, osservando:

– che il valore della porzione 6 dell’immobile in località (OMISSIS) era stato correttamente stimato in L. 155.428.000 con riferimento alla data del 1982, sicchè il modesto scostamento di L. 5.428.000 rispetto al prezzo pagato non consentiva di ravvisare una donazione corrispondente a tale valore, essendo necessaria una significativa sproporzione del prezzo pagato rispetto a quello effettivo e la consapevolezza dell’alienante dell’insufficienza del corrispettivo ricevuto: pertanto, secondo la Corte di merito, con il contratto in questione, non è stata posta in essere dal de cuius una donazione indiretta in favore della figlia Fr..

4. Le due sentenze della Corte lagunare sono state impugnate per cassazione dai D.Z. sulla base di due motivi.

Al ricorso resiste Di.Ma.Lu. con controricorso contenente a sua volta ricorso incidentale contro le due pronunce, fondato su unico motivo.

Le altre parti del giudizio non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

5. Nell’imminenza dell’udienza sono pervenute rinunzie ai ricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso, sviluppato in una articolata censura, i D.Z. denunziano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 602 c.c., comma 3 e art. 606 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Dolendosi della conferma della pronuncia di annullamento del testamento olografo redatto dalla L., i ricorrenti osservano attraverso ampi richiami dottrinali e riferimenti a caso di specie, non si poneva alcuna questione sul tempo di redazione, sulle capacità del tastatore o sull’esistenza di altri testamenti. In tali ipotesi – si sostiene – la mancanza della data doveva considerarsi del tutto irrilevante e dunque non poteva condurre all’annullamento dell’atto. Invocano sostegno della tesi l’opinione contraria di alcuni autori e di alcuni giudici di merito (trascrivendo ampi brani di opere dottrinarie e di sentenze).

Evidenziano profili di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto all’ipotesi di testamento con data falsa, ritenuto valido alla stregua dell’art. 602 c.c., comma 3.

2. Col secondo motivo, i D.Z. deducono la nullità della sentenza per omissione di pronuncia e violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 2722 e 2726 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che la Corte d’Appello ha errato nel ritenere inammissibile la prova per testi o per presunzioni sulla simulazione della quietanza; ha omesso di pronunciarsi (così violando anche gli artt. 112 e 277 c.p.c.), sulla eccezione secondo cui era ammissibile la prova, con qualsiasi mezzo, della simulazione della quietanza in quanto proveniente da terzi rispetto al de cuius Di.Gu.; ha errato nel ritenere gli appellanti soggetti alle stesse limitazioni probatorie del de cuius.

2. bis Analogo contenuto presenta il ricorso incidentale della Di..

3. Come esposto in narrativa, sono pervenuti nell’imminenza dell’udienza atti di rinunzia ai ricorsi, debitamente sottoscritti, e pertanto ai sensi artt. 390 e ss c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo senza alcuna pronuncia sulle spese avendo la controricorrente aderito alla rinunzia (art. 391 c.p.c., u.c.).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenute rinunzie.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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