Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22304 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 05/07/2017, dep.25/09/2017),  n. 22304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14939/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SOLIDARIETA’ E COOPERAZIONE SOCIETA’ COPERATIVA EDILIZIA (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI, n. 54,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7286/6/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’ufficio avverso la sentenza resa dal giudice di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato alla Solidarietà e cooperazione soc. Coop. ed..

La società intimata si è costituita con controricorso. Le parti ricorrenti hanno depositato memorie.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il motivo di ricorso, con il quale si contesta la decisione impugnata per avere ritenuto inesistente la notifica dell’impugnazione presso il precedente procuratore domiciliatario della società, che era stato sostituito, nel corso del giudizio di primo grado, da altro difensore, il quale aveva chiesto ed ottenuto termine dal giudice per l’esame del procedimento, è manifestamente fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in termini generali, che la notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l’atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario (nella specie è stata considerata nulla, e dunque sanata dalla costituzione del convenuto, la notifica dell’atto d’appello al difensore indicato nell’atto di precetto anzichè al procuratore costituito nel giudizio di primo grado) – cfr. Cass. n. 621/2007.

Tali principi sono stati ribaditi da Cass. S.U. n. 14916/2016, ove si è ritenuto, con riguardo alla notifica del ricorso per cassazione, ma con affermazioni di evidente portata generale, che la notifica è inesistente, oltre che in caso di mancanza materiale dell’atto, quando l’attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali idonee individuabili, per l’un verso, nell’attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell’attività della consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti possibili della notificazione previsti dall’ordinamento, esclusi soltanto i casi di mera restituzione dell’atto al mittente e di notifica solo tentata. Si è poi ivi espressamente fissato il principio in forza del quale “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c.” ritenendo in concreto che la notificazione del ricorso principale, eseguita presso il difensore domiciliatario della controparte per il giudizio di primo grado, anzichè presso il difensore costituito nel giudizio di appello e presso il quale essa aveva eletto domicilio per tale grado del processo era affetta da nullità.

Orbene, tali principi, estensibili anche al di fuori delle notifiche relative al ricorso per cassazione – Cass. n. 21865/2016, Cass. n. 384/2016 – non sono stati correttamente applicati dalla CTR posto che, nel caso di specie, l’appello era stato notificato dall’Agenzia al vecchio procuratore domiciliatario della parte contribuente dopo che, in primo grado, lo stesso era stato sostituito da nuovo difensore che aveva chiesto, in sede di udienza, un termine per lo studio del procedimento ottenendolo dal giudice che aveva dato atto dell’intervenuta modificazione, come si rinviene dalla sentenza della CTR. La notifica effettuata presso il precedente procuratore era dunque in grado di determinare unicamente la nullità della notifica, rimasta sanata per raggiungimento dello scopo per effetto della costituzione in appello della parte appellata – cfr. Cass. S.U. n. 14916/2016 cit..

Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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