Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22304 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 32524/2019

R.G., sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 22/1/2019

nel procedimento vertente tra:

Y.S., da una parte;

e

MINISTERO AFFARI ESTERI CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A GERUSALEMME

dall’altra;

ed iscritto al n. 56466/2017 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Patrone Ignazio, che chiede

alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Ferrara.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Roma con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., solleva dinanzi a questa Corte di cassazione conflitto di competenza nei confronti del Tribunale di Ferrara che ha dichiarano la propria incompetenza sulla impugnazione proposta da Y.S., nato in (OMISSIS), avverso il diniego dei visto di ingresso per il ricongiungimento con la figlia Y.A., titolare di un permesso di soggiorno in Italia come rifugiato politico, negatogli dal Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme con provvedimento del 29 luglio 2015. Il giudice rimettente si ritiene incompetente nella competenza, invece, del Tribunale di Ferrara.

2. Il rappresentante della Procura Generale della Corte di cassazione ha concluso, ex art. 380 – ter c.p.c., chiedendo a questa Core di dichiarare la competenza del Tribunale di Ferrara.

3. Vengono in applicazione a dirimere il conflitto sollevato le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 6, e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 20, comma 2, quest’ultima norma nella disciplina ratione temporis applicabile.

4. Segnatamente, la fattispecie in esame resta assoggettata, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 6, e del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 21, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 20, comma 2, nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dal citato D.L. n. 13, art. 7, e la competenza è, pertanto, quella del tribunale del luogo di residenza del richiedente.

5. Individuata la disciplina alla ratione temporis, è assoggettabile la fattispecie in esame sulla competenza, va data continuità applicativa, nella sua condivisa ragionevolezza, al principio già affermato da questa Corte di cassazione a sostegno della prima.

In tema di immigrazione l’impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d’ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari D.lgs. n. 150 del 2011, ex art. 20 (assimilabile al divieto di nulla osta al ricongiungimento familiare o al diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari) deve essere proposta innanzi al Tribunale del luogo in cui il richiedente ha la residenza (Cass. n. 23412 del 19/09/2019).

6. Il diniego del visto d’ingresso adottato dall’Autorità Consolare è provvedimento amministrativo comunque annoverabile tra quelli adottati in materia di diritto all’unità familiare che, come tale, resta impugnabile D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 30, comma 6, dinanzi all’ autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio, individuata dal D.lgs. n. 150 del 2011, art. 20, comma 6, nel tribunale del luogo in cui risiede il ricorrente.

7. Poichè è pacifica la residenza del richiedente in Ferrara, va dichiarata la competenza del Tribunale di Ferrara in ordine alla impugnazione del provvedimento di diniego del visto d’ingresso.

8. Nulla sulle spese nella proposizione d’ufficio del regolamento di competenza e nella mancata costituzione delle parti.

P.Q.M.

La corte, dichiara la competenza del Tribunale di Ferrara, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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