Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22304 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 03/11/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio N – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20966-2012 proposto da:

T.A. (OMISSIS), P.M. (OMISSIS), elettivamente

ex lege presso la CORTE di CASSAZIONE P.ZZA CAVOUR, domiciliati in

CATANIA, V. FRANCESCO RISO 12, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO LONGHITANO NAPOLI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1068/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo

(S.U.N4421/07 – S.U. N 4806/05); inammissibilità 2 motivo del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per Decreto Ingiuntivo del 2 maggio 2007 il condominio di via (OMISSIS), chiese al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, di intimare ai coniugi T.A. e P.M. – proprietari di tre appartamenti dell’edificio, uno al quarto piano e due al quinto piano – il pagamento di alcune spese condominiali, comprensive degli oneri di cui al bilancio consuntivo dell’anno (OMISSIS) e dei costi per lavori straordinari effettuati nello stabile condominiale.

Gli intimati proposero opposizione contestando, per quanto qui rileva, i criteri applicati per la ripartizione dei costi di lavori; chiesero pertanto che il tribunale, dichiarata la nullità della delibera di approvazione del riparto delle spese sulla cui base era stato emesso il decreto opposto, revocasse tale decreto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale da loro proposta, condannasse il condominio al risarcimento di taluni danni causati ai loro appartamenti da infiltrazioni provenienti dalle parti comuni dell’edificio, se del caso compensando le reciproche poste creditorie.

Il Tribunale accolse in parte l’opposizione.

Sull’appello proposto da T.A. e P.M., la corte d’appello di Catania, nel contraddittorio del condominio, rilevò che il tribunale aveva preso in esame un decreto ingiuntivo diverso da quello opposto e quindi dichiarò la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 112 c.p.c.; per altro, esaminando nel merito l’opposizione, la corte distrettuale la rigettò, rilevando che le delibere assembleari su cui si fondava la pretesa pecuniaria del condominio non erano state tempestivamente impugnate e che di tanto i condomini erano invece onerati, trattandosi di delibere non nulle bensì -in ipotesi- meramente annullabili, in quanto contrastanti con i parametri legali o convenzionali in relazione a singole spese già determinate. La corte rigettò inoltre la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dagli opponenti, da costoro riproposta in appello, in quanto sfornita di prova.

Avverso tale sentenza T.A. e P.M. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il condominio intimato non ha depositato controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 19.7.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 1123 c.c., dolendosi del fatto che la corte d’appello abbia ritenuto meramente annullabili, e non affette da nullità assoluta, le delibere adottate con modifica dei criteri regolamentari in relazione al riparto delle spese per lavori straordinari. Sostengono in proposito che le delibere in questione sarebbero da considerare radicalmente nulle, in quanto contrarie al fondamentale criterio di ripartizione delle spese enunciato dall’art. 1123 c.c., comma 2. Rilevano, inoltre, che erroneamente la corte territoriale avrebbe ritenuto che tali delibere non erano state impugnate e, al riguardo, richiamano il contenuto della lettera di contestazione da loro inviata all’amministratore successivamente all’approvazione.

Il motivo non può trovare accoglimento, perchè l’argomentazione della corte etnea secondo cui le delibere di riparto delle spese sostenute per i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, poste a fondamento del decreto ingiuntivo impugnato nel presente giudizio, dovevano ritenersi annullabili, ma non nulle, risulta conforme all’orientamento di questa Sezione che, con la sentenza n. 6714/2010, ha già avuto modo di precisare che, in tema di condominio, sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’art. 1123 c.c., o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all’art. 1137 c.c., u.c., le delibere con cui l’assemblea, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135 c.c., n. 2 e n. 3, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all’art. 1123 c.c. (nello stesso senso, in precedenza, SSUU 4/8/06/05). Nè può trovare accoglimento il rilievo dei ricorrenti secondo cui – poichè il piano di riparto tra i condomini delle spese per i lavori straordinari sul fabbricato era stato contestato dagli odierni ricorrenti con una lettera da loro inviata all’amministratore in data (OMISSIS) – la corte d’appello avrebbe errato nell’affermare che le delibere sulla cui base era stato emesso il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio non risultavano essere state impugnate. Al riguardo è sufficiente considerare che la contestazione stragiudiziale rivolta da un condomino all’amministratore in ordine al contenuto di una delibera non costituisce impugnativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1137 c.c., comma 2, ove si fa espresso riferimento alla richiesta di annullamento da rivolgere alla “autorità giudiziaria”.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunziano la “violazione del principio di rispondenza tra il chiesto e il pronunciato” in relazione al rigetto della loro domanda di risarcimento danni, dolendosi del fatto che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto di alcune voci di danno.

Il motivo va giudicato inammissibile.

Osserva al riguardo il Collegio che le Sezioni Unite di questa corte hanno chiarito, con la sentenza n. 17931/13, che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga – esattamente come avviene nel motivo di ricorso in esame (cfr. pag. 32, primo cpv, del ricorso per cassazione: “questa motivazione è illogica ed incoerente…”) – che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.

Il ricorso va in definitiva rigettato; non vi è luogo a regolazione di spese, non essendosi costituito l’intimato condominio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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