Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22303 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19280/2010 proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE TIRRENO 246, presso lo studio dell’avvocato DI FELICE

RENATO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO PATELLA, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 462/2009 del TRIBUNALE di TERAMO del 10.7,09,

depositata il 14/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “il ricorso è inammissibile poichè proposto per ottenere la cassazione di una sentenza di primo grado pronunciata a seguito di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, quindi assoggettatile al gravame dell’appello; l’appellabilità delle sentenze pronunciate a conclusione dei giudizi di opposizione ed. pre- esecutiva è stata ritenuta nel vigore del testo originario del codice di rito, poichè, nulla disponendo l’art. 615 c.p.c., si è sempre reputato operante il regime ordinario di impugnabilità delle sentenze conclusive dei giudizi ordinar di cognizione, quale è quello in oggetto; dopo la modifica dell’art. 616 c.p.c., ad opera della L. n. 52 del 2006, art. 14, che vi ha aggiunto un ultimo inciso per il quale la causa di opposizione all’esecuzione “è decisa con sentenza non impugnabile”, si pose un problema di coordinamento di tale norma -destinata, in sè e per sè, a disciplinare soltanto le opposizioni introdotte dopo l’inizio dell’esecuzione e, quindi, coerentemente, anche soltanto le sentenze conclusive di tali giudizi- con la norma del precedente art. 615 c.p.c., comma 1:

all’interpretazione strettamente letterale, sostenuta da una parte degli interpreti, per la quale la sentenza conclusiva dell’opposizione preventiva continuava ad essere appellabile anche se pubblicata dopo il 1 marzo 2006 (data di entrata in vigore della L. n. 52 del 2006), mentre era divenuta non impugnabile soltanto la sentenza conclusiva dell’ opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2, (perchè, a sua volta, disciplinata dall’art. 616 c.p.c.); si contrappose l’interpretazione che sosteneva l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, non quindi dell’appello, anche per le sentenze conclusive dei giudizi ex art. 615 c.p.c., comma 1, quale è quello di specie, così accedendo ad una lettura costituzionalmente orientata funzionale ad evitare disparità di trattamento tra sentenze di norma destinate a risolvere controversie di analoga portata ; tuttavia ogni dubbio possibile è stato superato con la L. 18 giugno 2009, n. 69, che, nel modificare nuovamente l’art. 616 c.p.c., ne ha eliminato l’inciso finale, sicchè, nell’attuale sistema normativo, sono soggette all’ordinario rimedio dell’appello e quindi al doppio grado di impugnazione le sentenze conclusive sia dei giudizi di opposizione c.d. pre – esecutiva che dei giudizi di opposizione all’esecuzione;

ne segue che, ove si propenda per la prima delle interpretazioni sopra esposte, la sentenza conclusiva di un giudizio introdotto ex art. 615 c.p.c., comma 1, quale è quella oggetto del presente ricorso, è sempre stata e lo è tuttora impugnabile con l’appello;

tuttavia, anche se si volesse interpretare la norma dell’art. 616 c.p.c., in riferimento all’art. 615 c.p.c., comma 1, alla stregua della seconda delle tesi su riportate, non potrebbe comunque concludersi per la non impugnabilità della sentenza del Tribunale di Teramo, oggetto del presente ricorso: l’art. 616 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, trova immediata applicazione, per effetto dell’art. 58, comma 2, di tale ultima legge, a tutti i giudizi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), quale era il presente (conclusosi con sentenza pubblicata il 14 luglio 2009)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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