Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22303 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 05/07/2017, dep.25/09/2017),  n. 22303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5437/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, legittimata in quanto società incorporante della

EQUITALIA POLIS s.p.a., in persona del legale rappresentante legale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. CANTORE, n.

5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARIA GAZZONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VIVIANA DE BELLO;

– ricorrente –

contro

Società SPINETA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7554/12/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

11/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Equitalia sud spa propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe. La CTR ha confermato la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Spineta s.r.l., annullando l’iscrizione ipotecaria con riferimento ai soli crediti di natura tributaria in ragione della mancata notificazione della previa intimazione ad adempiere.

Nessuna difesa è stata depositata dalla parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il motivo proposto si deduce la violazione del D.Lgs. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 e art. 77. Secondo parte ricorrente non era necessaria la preliminare notifica dell’intimazione ad adempiere.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, pur dovendo integrarsi la motivazione della sentenza nei termini di seguito esposti.

Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19667/14, depositata il 18 settembre 2014, hanno affermato che l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

Nella medesima occasione le S.U. hanno però aggiunto che l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41,47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.

Nella motivazione della pronuncia questa Corte ha anche precisato che “stante la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione per avventura eseguita senza che sia stato rispettato dall’amministrazione l’obbligo della preventiva comunicazione al contribuente, conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l’illegittimità, salvo in ogni caso la responsabilità dell’amministrazione ai fini dell’eventuale risarcimento del danno”.

A fronte di detto principio, deve ritenersi che il giudice del merito si è nel caso di specie sostanzialmente uniformato alle prescrizioni desumibili dal principio medesimo, annullando l’iscrizione ipotecaria perchè non preceduta da alcuna comunicazione preventiva (sia pure in ragione dell’erroneamente ritenuta applicabilità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50) – cfr. Cass. n. 9926/2015.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese, dando atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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