Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22303 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31047-2019 R.G. proposto da:

D.L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

D.L.L., D.L.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato ALESSANDRO DI LIETO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

SALERNO, depositata il 03/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, che

chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. D.L.M., “advocat” stabilito in Italia, parte convenuta e difensore di se stesso nel giudizio n. 239/11, introdotto da D.L.L. e D.L.A., propone dinanzi a questa Corte di cassazione ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 43 c.p.c. avverso l’ordinanza con cui il tribunale di Salerno, per quanto in questa sede rileva e secondo deduzione contenuta in ricorso – nel rimettere la causa per la decisione assegnando parti termini per il deposito di conclusionali e repliche – aveva “per implicito” ritenuto la propria competenza a pronunciare sulla lite, così disattendendo l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, qui ricorrente.

Ed infatti la causa n. r.g. 239/11, avente ad oggetto il giudizio di merito conseguente a un sequestro giudiziario immobiliare, a cui era stato riunito un parallelo procedimento contraddistinto con il n. r.g. 7797/14, relativa, a sua volta, al sequestro giudiziario dell’azienda appartenente al ricorrente, era stata già decisa dal medesimo tribunale con sentenza n. 3227/2014, previa riunione, all’epoca, con un ulteriore procedimento, avente n. r.g. 238/11, tribunale che aveva in tal modo esaurito “qualsiasi competenza”.

Resistono i signori D.L.A. e D.L.L..

Il rappresentante della Procura Generale della Corte di cassazione ha concluso ex art. 380-ter c.p.c., per l’inammissibilità del ricorso.

2. Il ricorso e inammissibile perchè non sussumibile nel paradigma normativo del ricorso per regolamento di competenza, nella fattispecie in esame più correttamente da intendersi quale regolamento necessario ex art. 42 c.p.c..

Il ricorrente infatti non ha neppure dedotto che il giudice a quo abbia definito, a mezzo dell’impugnata ordinanza, anche il merito della controversia, sì da rendere proponibile, il diverso strumento, invocato in ricorso, del regolamento facoltativo di competenza ex art. 43 c.p.c..

3. Il ricorso per regolamento necessario di competenza richiede infatti che il provvedimento ordinatorio del giudice adito, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi comunque la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, previa rimessione della causa in decisione con invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni, anche di merito, o in ogni caso conclamando in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta pregiudiziale questione (Cass. SU n. 20449 del 29/09/2014; Cass. n. 1615 del 20/01/2017; Cass. n. 5354 del 07/03/2018; Cass. n. 2338 del 03/02/2020).

4. Ciò posto, il provvedimento impugnato, come rilevato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte, per quanto in questa sede rileva non statuisce in alcun modo sulla competenza della controversia.

L’ordinanza risulta emessa, piuttosto, in delibazione di una istanza di ricusazione, materia che – in disparte ogni considerazione, qui non rilevante, sulla ritualità del provvedimento adottate dal tribunale nel sub-procedimento di ricusazione ex art. 52 c.p.c. e ss. – non è impugnabile con il regolamento di competenza.

Il provvedimento adottato sulla ricusazione di un giudice non contiene nè una statuizione sulla competenza nè una sospensione del giudizio, ma ha ad oggetto, esclusivamente, la sostituzione della persona fisica del giudice nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario (Cass. n. 2690 del 05/02/2018).

5. Come chiarito da questa Corte di legittimità, nell’ordinamento processuale, le questioni attinenti all’astensione del giudice, alle quali possono accostarsi quelle sulla ricusazione nella identità di ratio, non rilevano sotto il profilo della competenza, ma della trattazione della causa (Cass. n. 20573 del 13/10/2015), dovendosi fare riferimento per i criteri di quest’ultima soltanto all’ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste e non ai suoi rapporti con la lite o con i litiganti (Cass. n. I 1331 del 26/04/2019), destinati, invece, a venire in rilevo nelle ipotesi di astensione e ricusazione.

6. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile ed il ricorrente va condannato alle spese di lite secondo soccombenza, come in dispositivo indicato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente D.L.M. a rifondere a D.L.A. e D.L.L. le spese di lite che liquida, per ciascuno, in Euro 2.100,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generale nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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