Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22303 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 03/11/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 03/11/2016), n.22303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4265-2012 proposto da:

C.C. (OMISSIS), QUALE EREDE DELL’ORIGINARIO CONVENUTO

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO CALGARO;

– ricorrente –

contro

N.M.G. C.F. (OMISSIS) QUALE GENITORE ESERCENTE LA

POTESTA’ SULLE MINORI R.A. C.F. (OMISSIS), R.C. C.F.

(OMISSIS), R.M. C.F. (OMISSIS), QUALI EREDI DI

R.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA FIORE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO DAL FERRO;

– controricorrente –

nonchè contro

RI.TE., R.F., R.M.A., R.U.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2059/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito l’Avvocato FIORE Giovanna difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto che ha concluso per l’accoglimento primo motivo del

ricorso assorbito il resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17/4/01 il signor R.V. conveniva davanti al tribunale di Vicenza il signor C.R., esponendo la narrativa di fatto di seguito sintetizzata:

– con atto pubblico del 10/6/69 esso attore aveva acquistato in comune di Marano Vicentino vari beni immobili, tra cui un terreno, catastalmente identificato come mappale (OMISSIS) del foglio (OMISSIS), con ivi insistente una porzione di un fabbricato ad uso artigianale;

– più precisamente detto fabbricato risultava edificato a cavallo del confine tra il menzionato mappale (OMISSIS) ed il confinante mappale (OMISSIS) (all’epoca numerato come (OMISSIS)), di proprietà di C.R.; si trattava di un capannone delle dimensioni complessive di circa 90 metri quadri, insistente in parte (per circa 53 metri quadri) sul mappale (OMISSIS) e in parte (per circa 37 metri quadri) sul mappale (OMISSIS);

– l’attore aveva concesso in locazione il suddetto terreno, con la porzione di capannone ivi insistente, dapprima al Sig. B.B. e quindi al figlio di costui B.P.;

B.P. – che deteneva l’intero capannone, avendo preso in locazione dal C. anche la porzione insistente sul mappale (OMISSIS) – venne sfrattato per morosità, con ordinanza del pretore di Thiene, dalla porzione in proprietà C.;

– nel (OMISSIS) il C. si impossessò dell’intero capannone, compresa la porzione proprietà dell’attore, e lo cedette in locazione a terzi.

Sulla scorta di tali premesse il signor R.V. chiedeva che fosse riconosciuta la sua proprietà sulla porzione di fabbricato insistente sul mappale (OMISSIS), meglio identificata in atti, e che il signor C.R. fosse condannato a rilasciare tale porzione libera da persone e cose, a consegnare all’attore la chiave della porta di collegamento tra il capannone e l’area contigua identificata dal mappale (OMISSIS) e a risarcire il danno nella misura ritenuta di giustizia.

C.R. si costituiva contestando le pretese dell’attore e – deducendo di aver ininterrottamente posseduto dall'(OMISSIS) l’intero capannone, e non solo la porzione del medesimo insistente sul mappale (OMISSIS) – svolgeva domanda riconvenzionale di usucapione della porzione di capannone insistente sul mappale (OMISSIS) rivendicata dall’attore.

Nel corso del giudizio di primo grado decedevano tanto l’attore quanto il convenuto e il tribunale di Vicenza, con sentenza pronunciata nei confronti degli eredi delle parti originarie, regolarmente costituitisi, accoglieva le domande di parte attrice.

La sentenza di primo grado, appellata da C.C., erede dell’originario convenuto, veniva confermata dalla corte d’appello di Venezia con la sentenza qui impugnata per cassazione dallo stesso C.C. sulla scorta di tre motivi.

Le eredi di R.V., A., C. e R.M. rappresentate dalla madre N.M.G. si sono costituite con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23.6.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza gravata per illeggibilità – incomprensibilità del testo della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Il motivo non può trovare accoglimento, alla stregua del principio, più volte espresso da questa Corte (tra le tante, sent. n. 7269/12), per cui, in mancanza di un’espressa comminatoria, non è configurabile alcuna nullità della sentenza nel caso in cui il testo originale, anzichè formato dal cancelliere, in caratteri chiari e facilmente leggibili, mediante copiatura dalla minuta redatta dal giudice, risulti pubblicato direttamente nell’originale minuta scritta di pugno dal giudice, ancorchè con grafia non facilmente leggibile: l’inosservanza delle disposizioni concernenti la formazione, ad opera del cancelliere, del testo originale della sentenza e la redazione della minuta in caratteri chiari e facilmente leggibili danno infatti luogo a semplici irregolarità, a meno che (e tale ipotesi non ricorre nella specie) il testo autografo del giudice non sia assolutamente inidoneo ad assolvere la sua funzione essenziale, consistente nell’esteriorizzazione del contenuto della decisione.

Con il secondo motivo di ricorso si denunciano promiscuamente il vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza, il vizio di omesso esame del motivo di appello sulla attendibilità dei testi B.B. e R.F. e il vizio di violazione di legge (con riferimento all’art. 1143 c.c.).

Il motivo va disatteso perchè, pur denunciando promiscuamente vizi di violazione di legge e vizi di motivazione, non individua, quanto al dedotto vizio di violazione di legge, alcuna esplicita od implicita affermazione in diritto della sentenza gravata che si ponga in contrasto con le disposizioni di cui viene lamentata la violazione, nè individua, quanto al dedotto vizio di motivazione, alcuna vizio logico dell’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale, nè alcun fatto storico decisivo, dalla stessa trascurato, di cui nel mezzo di gravame si precisi, come richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quali atti ed in quali termini lo stesso sia stato dedotto in sede di merito. La censura proposta con il motivo in esame, in sostanza, si appunta contro le conclusioni a cui è approdato il libero convincimento del giudice di merito e non contro eventuali vizi del percorso formativo di tale convincimento; essa cioè si risolve in una istanza di revisione, da parte della Corte di cassazione, delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito. La censura risulta dunque inammissibile, perchè, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito. Al riguardo va altresì ricordato che questa Corte ha pure già chiarito, per un verso, che il motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo anteriore alla riforma del 2012 (applicabile nel presente giudizio) – si denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (sent. n. 2805/11); per altro verso, che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (sent. n. 16499/09).

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia il vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, sulla decorrenza degli interessi sull’importo liquidato a titolo di risarcimento danno nella misura del 58% dei canoni versati al C. dal suo conduttore L.. Il motivo è fondato.

La sentenza infatti, confermando la decisione di primo grado, liquida l’indennità da riconoscere agli aventi causa del R. nella misura del 58% dell’importo dei canoni che il C. ha percepito dal L. per la locazione dell’intero capannone (percentuale corrispondente a quella rappresentata dalla superficie della porzione di proprietà degli eredi R. sulla superficie totale del capannone per cui è causa); nella stessa sentenza, tuttavia, non si spiega perchè gli interessi su tale somma debbano decorre da data anteriore rispetto alle date dei singoli versamenti mensilmente effettuati dal L. al C. (il cui cumulo costituisce appunto l’importo complessivo dei frutti civili il cui 58% sarebbe spettato al R. e per la cui mancata percezione viene riconosciuto il credito risarcitorio del R. stesso).

In definitiva il ricorso va accolto limitatamente al terzo mezzo, disattesi i primi due. La sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte territoriale, che rinnoverà con adeguata motivazione l’accertamento sulla decorrenza degli interessi riconosciuti sull’importo liquidato agli eredi R. a titolo risarcitorio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso limitatamente al terzo mezzo, disattesi i primi due. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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