Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22302 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18264/2010 proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ANGELICO 86, presso lo studio dell’avvocato ACCETTA

BIAGINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MANFREDI GIGLIOTTI –

MICHELE, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALLE

CORTENO 41, presso lo studio dell’avv. SILVIA MONTANI, rappresentata

e difesa dall’avv. CARROCCIO BENEDETTO, giusta procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 425/2010 del GIUDICE DI PACE di SANT’AGATA DI

MILITELLO del 22.4.2010, depositata il 24/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

Benedetto Carroccio che condivide la relazione scritta;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità di entrambi i

ricorsi.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“il ricorso è inammissibile poichè proposto per ottenere la cassazione di una sentenza di primo grado pronunciata a seguito di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, quindi assoggettatile al gravame dell’appello; l’appellabilità delle sentenze pronunciate a conclusione dei giudizi di opposizione c.d.

pre-esecutiva è stata ritenuta nel vigore del testo originario del codice di rito, poichè, nulla disponendo l’art. 615 c.p.c., si è sempre reputato operante il regime ordinario di impugnabilità delle sentenze conclusive dei giudizi ordinar di cognizione, quale è quello in oggetto; dopo la modifica dell’art. 616 c.p.c., ad opera della L. n. 52 del 2006, art. 14, che vi ha aggiunto un ultimo inciso per il quale la causa di opposizione all’esecuzione “è decisa con sentenza non impugnabile”, si pose un problema di coordinamento di tale norma -destinata, in sè e per sè, a disciplinare soltanto le opposizioni introdotte dopo l’inizio dell’esecuzione e, quindi, coerentemente, anche soltanto le sentenze conclusive di tali giudizi- con la norma del precedente art. 615 c.p.c., comma 1:

all’interpretazione strettamente letterale, sostenuta da una parte degli interpreti, per la quale la sentenza conclusiva dell’opposizione preventiva continuava ad essere appellabile anche se pubblicata dopo il 1 marzo 2006 (data di entrata in vigore della L. n. 52 del 2006), mentre era divenuta non impugnabile soltanto la sentenza conclusiva dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2, (perchè, a sua volta, disciplinata dall’art. 616 c.p.c.); si contrappose l’interpretazione che sosteneva l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, non quindi dell’appello, anche per le sentenze conclusive dei giudizi ex art. 615 c.p.c., comma 1, quale è quello di specie, cosi accedendo ad una lettura costituzionalmente orientata funzionale ad evitare disparità di trattamento tra sentenze di norma destinate a risolvere controversie di analoga portata ; tuttavia ogni dubbio possibile è stato superato con la L. 18 giugno 2009, n. 69, che, nel modificare nuovamente l’art. 616 c.p.c., ne ha eliminato l’inciso finale, sicchè, nell’attuale sistema normativo, sono soggette all’ordinario rimedio dell’appello e quindi al doppio grado di impugnazione le sentenze conclusive sia dei giudizi di opposizione all’esecuzione preventiva che dei giudizi di opposizione all’esecuzione successiva;

ne segue che, ove si propenda per la prima delle interpretazioni sopra esposte, la sentenza conclusiva di un giudizio introdotto ex art. 615 c.p.c., comma 1, quale è quella oggetto del presente ricorso, è sempre stata e lo è tuttora impugnabile con l’appello;

tuttavia, anche se si volesse interpretare la norma dell’art. 616 c.p.c., in riferimento all’art. 615 c.p.c., comma 1, alla stregua della seconda delle tesi su riportate, non potrebbe comunque concludersi per la non impugnabilità della sentenza, oggetto del presente ricorso: l’art. 616 c.p.c., cosi come modificato dalla L. n. 69 del 2009, trova immediata applicazione, per effetto dell’art. 58, comma 2, di tale ultima legge, a tutti i giudizi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), quale era il presente (introdotto con citazione notificata il 12 giugno 2008 e conclusosi con sentenza pubblicata il 24 maggio 2010);

consegue l’inammissibilità del ricorso incidentale”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti. Non sono state presentate conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.

Si deve peraltro aggiungere che, in considerazione del fatto che trattasi di opposizione all’esecuzione cui non si applica la sospensione dei termini feriali, controricorso e ricorso incidentale risultano proposti tardivamente.

Ne consegue la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Penale – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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