Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22302 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 15/02/2017, dep.25/09/2017),  n. 22302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8345/2016 proposto da:

R.P., elettivamente domiciliata in Roma presso la Corte

Suprema di Cassazione, piazza Cavour, rappresentata e difesa

dall’Avv. GIANANTONIO TESTA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4132/2015 del 22/9/2015 della COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal

Consigliere Relatore Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi e illustrato con memoria, la parte contribuente censura la sentenza della CTR della Lombardia, per violazione del giudicato formale e sostanziale, in riferimento a due intimazioni di pagamento inviate da Equitalia Nord SpA per il pagamento di una serie di cartelle di pagamento relative a Irpef e altro per l’anno 1999 e 2001.

La parte contribuente ha evidenziato come le intimazioni di pagamento impugnate fossero reiterative di precedenti intimazioni di pagamento, sottese sia ad una iscrizione ipotecaria, annullata dal giudice del merito con sentenza definitiva della CTR Lombardia n. 94/26/11, sia a cartella annullata con sentenza della CTR Lombardia n. 3302/14.

Il concessionario della riscossione non ha spiegato difese scritte.

Il collegio ha deliberato di adottare la motivazione in forma semplificata. Esaminati congiuntamente i due motivi di impugnazione, in quanto strettamente connessi tra loro, il ricorso risulta privo di fondamento.

In violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non sono stati indicati dal ricorrente i riscontri documentali probatori, in ordine al passaggio in giudicato delle sentenze della Commissione tributaria regionale della Lombardia richiamate dal ricorrente, nè risulta provato che le intimazioni di pagamento, asseritamente annullate con sentenze passate in giudicato, siano le stesse di quelle oggetto del presente giudizio.

Va infine rilevato che la ricorrente non ha specificamente censurato le argomentazioni del giudice di appello, in forza delle quali è stata esclusa la violazione del giudicato (“Infatti, la diversità di funzione dell’atto con il quale viene richiesto il pagamento e di quello con il quale viene esercitato il diritto di garanzia esclude la violazione del giudicato”).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, ma la mancanza di difese da parte del concessionario esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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