Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22302 del 13/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/09/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 13/09/2018), n.22302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11777/2017 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GAETANO ALLODI VARRIALE;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DON MINZONI

9, presso lo studio dell’avvocato ENNIO LUPONIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato EDUARDO ROMANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9606/51/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 04/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 9606/51/2016, depositata il 4 novembre 2016, non notificata, la CTR della Campania accolse l’appello principale proposto dal Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano nei confronti del sig. Z.A., rigettando nel contempo l’appello incidentale proposto da quest’ultimo nei confronti del Consorzio, avverso la sentenza della CTP di Caserta, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per contributi consortili relativo all’anno 2012, dichiarando dovuto il contributo d’irrigazione e manutenzione in misura del 29,167% e rigettando nel resto il ricorso.

Avverso la sentenza della CTR, che aveva quindi comportato il rigetto in toto dell’originario ricorso del contribuente, quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il Consorzio resiste con controricorso.

1. Preliminarmente va esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso del contribuente, formulata dal controricorrente Consorzio, per essere stato il ricorso per cassazione notificato a mezzo di Ufficiale giudiziario territorialmente incompetente.

Osserva la Corte che sulla decisione della relativa questione non interferisce la rimessione alle Sezioni Unite, in attesa di deposito, al momento della riserva in decisione del presente giudizio, della questione discussa nell’ambito di altra controversia all’udienza del 22 maggio 2018 sul se la violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107, costituisca semplice irregolarità del comportamento del notificante, atteso che già secondo l’indirizzo pregresso della giurisprudenza di legittimità, volto a considerare il vizio come nullità sanabile per raggiungimento dello scopo (in questo caso per la tempestiva costituzione del controricorrente), con effetto ex tunc (cfr., tra le molte, più di recente, Cass. sez. 1, 29 ottobre 2014, n. 22995; Cass. sez. 2, 30 agosto 2011, n. 17804), la relativa eccezione deve essere disattesa.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 215 del 1933, art. 18, nonchè della L.R. Campania n. 4 del 2003, artt. 1, 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto, richiamando il R.D. n. 368 del 1904, art. 140, che competesse “al proprietario e non al consorzio l’espurgo dei fossi, la pulizia degli scoli, l’apertura di nuovi fossi necessari allo scolo, l’estirpazione delle chiaviche e paratoie, la rimozione di alberi e rami ecc.”.

3. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del R.D. n. 215 del 1933, art. 21, nonchè degli artt. 1316,1317 e 1292 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la pronuncia impugnata ha accolto l’appello del Consorzio sul capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto il contribuente onerato del pagamento della sola quota dei contributi d’irrigazione proporzionale alla sua percentuale di comproprietà (29,167%), avendo affermato la CTR la natura di onere reale indivisibile dell’obbligazione contributiva ai sensi degli artt. 1316,1317 e 1292 c.c..

4. Infine, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la decisione impugnata ha respinto l’appello incidentale del contribuente avverso la decisione di primo grado, nella parte in cui quest’ultima aveva rigettato il motivo di ricorso volto ad ottenere la declaratoria d’illegittimità dell’atto impugnato per difetto di motivazione.

5. Va esaminato in ordine logico prioritariamente il terzo motivo.

Esso è inammissibile.

Il ricorrente fonda il proprio ricorso, volto a sostenere che nel caso di specie la motivazione della cartella di pagamento impugnata per relationem con il piano di classifica sarebbe inidonea a soddisfare il requisito motivazionale, mancando in essa gli estremi di pubblicazione del piano medesimo in modo da consentire al contribuente la reperibilità e la conoscibilità dello stesso, sul richiamo a Cass. sez. unite 14 maggio 2010, n. 11722 e a Cass. sez. 5, 10 febbraio 2017, n. 3599. Quest’ultima, che fa espresso riferimento alla citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2010, non contiene peraltro alcun riferimento al fatto che l’atto impugnato facesse o meno espresso riferimento agli estremi di pubblicazione del piano di classifica nel BURC.

Neppure risulta decisivo il richiamo a tal fine alla succitata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, atteso che la sentenza della CTR ha, con accertamento di fatto non censurato, dato atto che gli uffici indicati a pag. 3 della cartella avrebbero potuto agevolmente fornire al contribuente le informazioni in ordine agli estremi relativi alla pubblicazione del piano di classifica, rendendo agevole il controllo sulla motivazione.

6. Ugualmente è inammissibile il primo motivo, atteso che la censura non coglie l’autonoma e concorrente ratio decidendi della sentenza della CTR, laddove, al par. 9, ha affermato, nel rigetto dell’appello incidentale proposto dal contribuente, che “con la sentenza impugnata, la CTP ha dato per “non contestata” l’inclusione del fondo nel perimetro, onde l’appello incidentale, nel suo primo motivo, presenta altresì profili di inammissibilità, nella parte in cui non sia stata impugnata anche tale statuizione che presuppone l’idoneità della pubblicazione del piano”.

7. Viceversa è fondato il secondo motivo, col quale il contribuente lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui, accogliendo l’appello principale del Consorzio, ha riformato la sentenza di primo grado nella sua statuizione parzialmente favorevole al contribuente.

Questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 23 maggio 2014, n. 11466) ha avuto modo infatti modo di escludere che dall’avere l’obbligo di pagamento dei contributi consortile carattere di onere reale discenda che in caso di più comproprietari debitori, ciascuno debba considerarsi obbligato per l’intero.

Ciò non deriva, infatti, dal R.D. n. 215 del 1933, art. 21, che non contempla l’ipotesi della comproprietà, nè può farsi discendere dai principi generali, essendosi osservato che, essendo l’obbligazione consortile connessa con la titolarità del diritto dominicale su immobili compresi nel perimetro consortile, tale connessione comporta che i riflessi negativi dati dalla titolarità del diritto non possono che essere commisurati, secondo una proporzione diretta, ai vantaggi che ne vengono ritratti.

D’altronde la ripartizione tra i comproprietari della prestazione

contributiva in proporzione alle rispettive quote risulta conforme al principio di capacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost., in base al quale il tributo non deve superare l’indice di ricchezza che ne costituisce il presupposto.

8. La sentenza impugnata va pertanto cassata nei limiti di cui alla presente motivazione e la causa rimessa per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, dichiarati inammissibili il primo ed il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018

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