Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22301 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Anastasio

II n. 80, presso lo studio dell’Avv. DI NARDO LITTORIO, rappresentato

e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura Castellano e Canio

Salese del foro di Pescava come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REXAM BEVERAGE CAN ITALIA S.r.l., in persona del legale

rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Bertoloni n. 14, presso lo Studio Legale De Berti – Jacchia –

Franchini – Forlani, rappresenta e difesa, anche disgiuntamente,

dagli Avv.ti FORLANI GIOVANNI GIANNI, Guido Ercole Maria Callegari e

Antonella Terranova per procura speciale notaio Lucio Lombardi di

Verona del 4.09.2009 rep. n. 81425;

– controricorrente –

e contro

MERKER S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, Dott. L.G.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Gorizia n. 14, presso l’Avv.

Franco Sabatini (studio legale Sinagra – Sabatini – Sanci),

rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Grossi del foro di Pescara come

da procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1243/08 della Corte di Appello di

L’Aquila del 26.06.2008/11.08.2008 (R.G. n. 1160 dell’anno 2007);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28.09.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Laura Castellano per il ricorrente e l’Avv. Guido Ercole

Maria Callegari per la controricorrente Rexam Beverage Can Italia;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GAETA Pietro,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’ambito della procedura di mobilità, che riguardava il personale impiegato presso la REXAM BEVERAGE CAN ITALIA S.r.l. venne concluso un verbale di intesa, che prevedeva il reimpiego delle maestranze licenziate, alle condizioni ivi previste, presso la MERKER YSHIMA S.p.A. G.A., già dipendente della REXAM con le mansioni di 7^ livello secondo il CCNL di settore, conveniva in giudizio la ex datrice di lavoro perchè fosse accertata l’inadempimento della REXAM e della MERKER in ordine alle intese raggiunte e in particolare della prima società 4 anche con riguardo al verbale di conciliazione in sede sin – dacale del 14.03.2001, con le conseguenti statuizioni di ordine reintegrazione e risarcitorie.

Il Tribunale di Pescata con sentenza n. 1461 del 2005 rigettava il ricorso nei confronti della Rexam e dichiarava l’estinzione del giudizio nei confronti della Merker per rinuncia alle domande da parte del ricorrente. Tale decisione, appellata dal G., è stata confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila con sentenza n. 1243 del 2008. che ha condiviso l’interpretazione del primo giudice relativa agli accordi intervenuti nel gennaio 2001, osservando che dagli stessi non si evinceva alcun automatismo nell’assunzione dei lavoratori, già dipendenti della Rexam, da parte della Merker.

La stessa Corte ha ritenuto infondate le contestazioni mosse dal G. all’interpretazione, data dal primo giudice ai medesimi accordi, in relazione alle due lettere del 2.10.2001 (rectius 2.10.2002), di cui una della Rexam e l’altra di un supdifensore (Avv. Callegari), non potendo attribuirsi ad esse alcun valore confessorio.

La Corte infine ha sottolineato come il G. in data 14.03.2001 avesse sottoscritto in sede sindacale una conciliazione individuale con la Rexam, con cui accettava la risoluzione di rapporto di lavoro in data 28.02.2001 e la somma di L. 42.000.000, oltre alle competenze di fine rapporto ed indennità sostituiva del preavviso, e, a titolo di transazione novativa, si dichiarava completamente tacitato rinunciando ad ogni impugnazione di sorta avente ad oggetto il pregresso rapporto di lavoro e l’intervenuta risoluzione.

Il G. ricorre in cassazione con quattro motivi. La Rexam e la Merker resistono con distinti controricorsi. Il G. e la Rexam hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1361, 1325, 1382, 1366 e 1366 c.c., dell’art. 116 c.p.c., art. 416 c.p.c., comma 3, e art. 420 c.p.c., comma 1, nonchè vizio di motivazione.

Al riguardo il ricorrente deduce erronea interpretazione degli accordi e del verbale intesa del 17.01.2001, nonchè di diversi documenti (lettere Rexam e Avv. Caliegari del 2.10.2002, lettera dei 6.09.2002 dell’Assessore della Provincia di Pescara), osservando che il giudice di appello non ha indagato sulla comune intenzione delle parti, che era quella della riassunzione di tutti i lavoratori (e non soltanto quelli con qualifica fino alla quarta) nella stessa qualifica in precedenza rivestita.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2730, 2735, 1362, 1365, 1369 e 1381 c.c., dell’art. 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione. Le censure sono rivolte contro l’interpretazione del giudice di appello relativa ai gli anzidetti documenti e con riferimento alle dichiarazioni dei testi escussi ( D.M.B.L., D.L., D.T. D. e S.A.). Una più attenta lettura di tali risultanze documentali e testimoniali, ad avviso del ricorrente, avrebbe consentito al giudice di appello di verificare il riconoscimento del fatto dedotto (ossia la promessa e la garanzia della Rexam circa la riassunzione del G. presso la Merker con la qualifica e le retribuzioni equivalenti a quelli di provenienza).

Con il terzo motivo il ricorrente, nel dedurre violazione degli artt. 1362, 1366, 1369, 1175 e 1381 c.c., e vizio di motivazione, lamenta erronea interpretazione – da parte del giudice di appello del verbale di conciliazione sindacale del 14.03.2001 – effettuata in modo scollegato rispetto agli accordi del 17.01.2001, come se non fossero stati espressamente richiamati e come se la conciliazione non traesse da essi la sua causa giuridica.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono infondati.

Le doglianze sollevate dal ricorrente ribadiscono quelle già avanzate in fase di merito ed esaminate dal giudice di appello, che ha evidenziato il tenore non equivoco dell’accordo sindacale ed anche l’inidoneità del carteggio successivo (lettere riconducibili alla Rexam e al suo legale) a modificarne il contenuto.

Il ricorrente in sostanza oppone una sua ricostruzione del tenore degli accordi, disattesa con adeguata e logica motivazione dalla Corte territoriale, senza peraltro segnalare, al di là di un generico riferimento alla giurisprudenza alta “comune intenzione delle parti” specifiche incoerenze ermeneutiche o violazione dei canoni legali di interpretazione da parte del giudice del gravame (in questo senso Cass. n. 18897 del 2010 che si è pronunciata su analoga controversia insorta tra la Rexam ed altro lavoratore, che parimenti aveva chiesto riassunzione presso la Società Merker).

In questa situazione non assume rilievo decisivo il richiamo operato dal ricorrente alle dichiarazioni testimoniali, che peraltro, come si evince dalla sentenza di appello, non hanno formato oggetto di specifiche deduzioni in sede di appello.

Nè sono fondate le contestazioni mosse dal ricorrente alla sentenza di appello, che ha tratto ulteriori elementi – a sostegno dell’infondatezza dell’appello – dal verbale di conciliazione in sede sindacale con cui il G. accettava la, risoluzione del rapporto con la Rexam e conseguenti pagamenti per differenze retributive, trattandosi di una valutazione in fatto, congruamente e logicamente motivata, del giudice di appello circa la riconducibilità dell’intervenuta conciliazione nell’ambito degli accordi del 17 gennaio 2001.

3. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., osservando che il giudice di appello ha omesso di esaminare la censura, con cui egli si era doluto della pronuncia di estinzione del processo nei confronti della società Merker, pur avendo rinunciato alle sole domande di condanna e non a quelle di accertamento dell’inadempimento e delle responsabilità. Il motivo è privo di pregio e va disatteso, in quanto la censura è stata richiamata nella sentenza di appello in sede di svolgimento del processo (pag. 3) ed implicitamente esaminata nel quadro delle altre doglianze sollevate dai G. e ritenute infondate sia nei confronti della Rexam sia nei confronti della Merker.

In ogni caso la censura può ritenersi assorbita in conseguenza del rigetto dei primi tre motivi.

4 In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese di giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida per ciascuna delle controricorrenti in Euro 30,00 oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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