Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22301 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14122-2019 proposto da:

B.A., B.R., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO

ETTORE VERINO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FRANCO ZAMBELLI, ANNAMARIA TASSETTO;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA, in persona del Presidente prò tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il

26/03/2019;

udita la relazione della causa svelta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. B.A. e B.R. ricorrono con quattro motivi avverso l’ordinanza pronunciata ex art. 702-bis c.p.c., pubblicata in data 26 marzo 2019, con cui la Corte di appello di Venezia ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione all’indennità di esproprio e di occupazione nella causa promossa dall’Anas S.p.A. avverso la stima-perizia redatta dalla terna arbitrale ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 21, per carenza del decreto di esproprio.

2. Con il primo motivo le ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la corte di merito, una volta ritenuta la carenza del decreto di esproprio, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso in opposizione nonostante le sezioni unite della Corte di cassazione avessero affermato, in più occasioni, la non idoneità di siffatta circostanza “à pregiudicare l’istruttoria sulla quantificazione dell’indennità”.

3. Con il secondo motivo le ricorrenti fanno valere violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la corte di merito aveva omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio integrato dalla circostanza che la modifica del progetto originario dell’opera pubblica non aveva escluso l’espropriazione degli immobili di proprietà delle ricorrenti.

4. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 ed omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale negato alle prime anche l’indennità di occupazione e di assenimento ritenendola domanda subordinata là dove le ricorrenti avevano chiesto, in via principale, la conferma della stima arbitrale comprensiva anche della indennità.

5. Con il quarto motivo le ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione ex artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; la corte di appello aveva compensato per metà, in modo ingiustificato, le spese di lite nonostante la soccombenza di Anas S.p.A..

6. Il primo motivo di ricorso (violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione dell’art. 42 Cost. ed omesso esame della giusta indennità di esproprio ed occupazione oggetto di discussione tra le parti) è inammissibile per manifesta infondatezza.

6.1. Secondo consolidato indirizzo di legittimità, infatti, “l’anione di determinatone dell’indennità di esproprio, trovando causa nella procedura espropriativa ritualmente definita mediante la pronuncia del relativo decreto ablativo – che attribuisce la proprietà dell’immobile, a titolo originario, dall’espropriato all’ente espropriante, ed opera la trasformatone del diritto reale del primo in quello a percepire il giusto indenni ex art. 42 Cost. – ha in detto provvedimento la sua conditone indefettibile, rappresentandone un fatto indispensabile per integrarne la fattispecie costitutiva, sicchè non è consentito addivenire, in sua assenna, ad una statuizione definitiva sull’indennità” (Cass. n. 17604 del 18/07/2013; in termini: Cass. n. 11261 del 31/05/2016).

6.2. Ancora, l’indicato motivo si presta ad una valutazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. non avendo le ricorrenti, per confronto con l’impugnata ordinanza, offerto a questa Corte di cassazione ragioni per discostarsi dall’indicato indirizzo (Cass. n. 23586 del 18/11/2015; Cass. n. 8804 del 04/05/2016).

7. Il secondo motivo, con cui si deduce l’omesso accertamento da parte della corte di merito del persistente assoggettamento degli immobili al procedimento espropriativo, è inammissibile perchè sortisce l’effetto di non cogliere la ratio decidendi (Cass. 19989 del 10/08/2017) dell’impugnata ordinanza incentrata sulla intervenuta modifica del progetto originario (già approvato con CdG 88349 del 4 agosto 2016) a cui si era accompagnata la mancata previsione di una futura emanazione del decreto di esproprio con riferimento all’immobile oggetto di domanda.

In ricorso si assiste ad una contrapposta ricostruzione dei fatti rispetto a quella fatta propria dal giudice del merito (Cass. n. 27197 del 16/12/2011) a mezzo della quale non si riesce a dar conto di una circostanza fattuale decisiva, tale non potendosi intendere l’evidenza secondo la quale i terreni, già interessati dal progetto originario, non sarebbero

stati più restituiti alle proprietarie e, ancora, la proroga del termine per il compimento delle espropriazioni.

Si tratta infatti di evidenze che non valgono ad escludere, nella sua decisività, il rilievo dell’obiettiva modifica del progetto originario su cui la corte territoriale fonda l’assunta decisione.

8. Il terzo motivo (violazione dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia, error in procedendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5) è invece manifestamente fondato.

8.1. La corte lagunare ha infatti dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione di Anas S.p.A. non per tardività, secondo le conclusioni in via principale rassegnate dalle appellate, ma, ex officio, per difetto del decreto di esproprio per poi dichiarare assorbita la domanda svolta dalle opposte in via riconvenzionale e subordinata di accertamento della indennità di occupazione legittima e di asservimento.

8.2. La pronuncia impugnata è viziata da violazione del principio della domanda principale che è srata malintesa dal giudice del merito, con successiva ricaduta sull’ordine delle domande proposte dalle opposte in via riconvenzionale ed erronea applicazione del principio del cd. assorbimento improprio.

Del principio dell’assorbimento cd. improprio, che ricorre nel caso di rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che rende vano esaminare le altre, si da corretta applicazione là dove il giudice del merito nell’osservanza dell’ordine delle domande introdotte dalla parte provveda a rispettare i contenuti della domanda principale che sia stata dedotta come “assorbente”, altrimenti incorrendo nel vizio di ultra o extrapetizione ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

Si tratta di fare applicazione del principio per il quale, proposta dal convenuto domanda riconvenzionale subordinata all’accoglimento di quella principale dell’attore, è viziata da ultrapetizione la decisione con cui il giudice, respinta la domanda principale, pronunci anche sulla riconvenzionale, rigettandola (Cass. n. 33361 del 21/12/2018).

8.3. Il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre infatti quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 9002 del 11/04/2018).

8.4. Non essendo l’assorbimento stato chiesto dalle resistenti per la ipotesi accertata dalla corte di appello di opposizione alla stima inammissibile per mancanza decreto di esproprio, esso non deriva dalla pronuncia sulla domanda principale, come chiarisce la stessa corte di appello, e non preclude la trattazione della riconvenzionale subordinata. Una volta diversamente risolta rispetto al petitum la questione della inammissibilità dell’opposizione – la corte di merito ha infatti diversamente dichiarato rinammissibilità dell’opposizione dell’Anas S.p.A. per difetto del decreto di esproprio – resta ferma la riconvenzionale delle resistenti di conferma della perizia di stima che comprendeva non solo l’indennità di esproprio, ma anche quella di occupazione d’urgenza, come quantificata dalla terna peritale, e quella per danni indiretti da asservimento richiesta ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 44 ed in accoglimento del terzo motivo va cassata l’ordinanza impugnata.

9. Il quarto motivo sulle spese (violazione art. 91 c.p.c., comma 1, e art. 92 c.p.c., comma 2 e dell’art. 111 Cost.) resta assorbito.

10. La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo ed assorbito il quarto, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla corte di appello di Venezia, altra sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo ed assorbito il quarto, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla corte di appello di Venezia, altra sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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