Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22301 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. II, 05/09/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 05/09/2019), n.22301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10620/2018 proposto da:

B.V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DONATELLO, 23, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VILLA PIZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO SANTOLI;

– ricorrente –

ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI RIMINI, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TEULADA, 52, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO GABRIELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAVERIO BARTOLOMEI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DONATELLO, 23, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VILLA PIZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO SANTOLI;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

PROCURA PRESSO TRIBUNALE RIMINI, MINISTERO DELLA SALUTE;

– intimati –

avverso la decisione della COMM. CENTR. ESERC. PROFESSIONI SANITARIE

di ROMA, depositata il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento l motivo ricorso

principale assorbiti i restanti motivi; inammissibilità in sub

rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato VILLA PIZZI Francesco, con delega orale del

difensore del ricorrente, che si riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato GABRIELLI Maurizio, difensore del resistente, che si

riporta agli atti depositati.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata il 17/1/2018, respinse il ricorso proposto dal Dott. B.V.E., che, con Delib. Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rimini 4 aprile 2016, era stato radiato dall’Albo, per avere, in violazione dell’art. 76 codice deontologico, prescritto a un atleta sostanze dopanti.

Avverso la predetta statuizione l’interessato propone ricorso per cassazione, corredato da due motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria.

L’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Rimini resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale sulla base di unitaria censura. Ricorso incidentale avversato dal ricorrente con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, in via di preliminare pregiudizialità, invoca la cassazione con rinvio della decisione, in quanto:

a) con la sentenza n. 215 del 2016 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’incostituzionalità del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, comma 1 e comma 2, lett. e), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale e, di conseguenza, la illegittimità costituzionale del predetto art. 17, comma 1 e comma 2, lett. a), b), c) e d), sempre nelle parti in cui si fa riferimento alle predette nomine;

b) il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 769 del 6/2/2018, aveva annullato il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 27/12/2016 “nella parte in cui ha previsto la nomina da parte del Consiglio Superiore di Sanità dei componenti di derivazione ministeriale all’interno della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie”, per l’assenza d’indipendenza;

c) di conseguenza la Commissione, anche nella nuova composizione, risultava affetta dagli stessi vizi che avevano causato la pronuncia d’incostituzionalità.

2. Con il secondo, subordinato motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 221 del 1950, art. 39, commi 1 e 2 e art. 44.

Questi, in sintesi, gli assunti impugnatori:

a) la Commissione Medica del competente Ordine, a seguito di notizie di stampa, aveva, in data 10/10/2011, avviato procedimento disciplinare, successivamente sospeso in attesa della conclusione del processo penale; dopo quattro anni la medesima Commissione aveva riaperto il procedimento disciplinare omettendo di convocare l’incolpato, in violazione della norma evocata;

b) la riapertura non si fondava su fatti, ma su meri elementi indiziari, ricavati dal procedimento penale;

c) erano state utilizzate risultanze d’intercettazioni telefoniche di altro procedimento penale connesso, nonostante di esse l’uso nel processo penale risulta sottoposto a vincoli dagli artt. 270 e 268 c.p.p..

3. Con il ricorso incidentale viene denunziato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Commissione dichiarato irricevibile il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 221 del 1950, artt. 53 e 54.

4. Devesi, per ragioni di preliminarietà anticiparsi lo scrutinio della censura incidentale (cfr. Sez. 1, n. 23271, 31/1072014).

La critica, correttamente inquadrata nell’ambito della denunzia di errore processuale, conoscibile da questa Corte, anche accedendo direttamente al fatto processuale, a prescindere dall’avere o meno il giudice dell’appello o dell’unico grado (come nel caso) esaminato il punto, trattandosi di questione che involge l’ammissibilità/ricevibilità della domanda, della quale la Cassazione conosce d’ufficio (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 25209 del 27/11/2014), è infondata.

Il provvedimento con il quale era stata applicata la sanzione disciplinare venne notificato al B. l’11/5/2016 e il B., dopo aver, a sua volta, notificato il ricorso al competente Ordine, spedì lo stesso per raccomandata alla Commissione Centrale, il 26/5/2016.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni sanitarie, il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art. 57, comma 2, pone un irragionevole onere a carico di chi ricorre alla Commissione centrale, collegando la prova della tempestività del deposito a mezzo posta del già notificato ricorso alla data della ricezione del plico da parte della segreteria della Commissione, anzichè alla data della spedizione in raccomandazione postale, ciò in dissonanza da quanto stabilisce l’art. 149 c.p.c., comma 3, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2004 (Sez. 2, n. 6642, 1/4/2015, Rv. 634796).

La circostanza che, a cagione di erronea indicazione del luogo della sede della predetta Commissione, il plico venne consegnato dall’addetto postale alla Federazione nazionale di categoria, la quale, successivamente, lo trasmise all’indirizzo della Commissione, non integra la denunziata decadenza.

Il ricorso risulta correttamente indirizzato al giudice e resta irrilevante la circostanza che per l’erronea indicazione del luogo ove il giudice ha sede, l’atto sia giunto a quest’ultimo quando il termine decadenziale si era consumato.

5. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Con sentenza n. 215 del 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, comma 1 e comma 2, lett. e), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale e, di conseguenza, la illegittimità costituzionale del predetto art. 17, comma 1 e comma 2, lett. a), b), c) e d), sempre nelle parti in cui si fa riferimento alle predette nomine.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 769 del 6/2/2018, annullò il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 27/12/2016 “nella parte in cui ha previsto la nomina da parte del Consiglio Superiore di Sanità dei componenti di derivazione ministeriale all’interno della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie”, per l’assenza d’indipendenza.

Di conseguenza, come più volte chiarito da questa Corte “per effetto della declaratoria del giudice delle leggi, l’impugnata decisione della Commissione risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che sono – come ha affermato la Corte costituzionale – “connotazioni imprescindibili dell’azione giurisdizionale”, sia essa esercitata dalla magistratura ordinaria ovvero dagli organi di giurisdizione speciale. La mancanza di indipendenza e imparzialità, pur se riferibile solo ad alcuni dei componenti, si trasferisce all’organo, con conseguente nullità della decisione assunta dalla Commissione (così, ex multis, Cass. 3524/2017)” (Sez. 2, n. 29892, 20/11/2018);

In questa sede la Corte non può che limitarsì’cassare con rinvio la statuizione emessa da organo la cui composizione è stata dichiarata non conforme a costituzione, non essendogli consentito un sindacato de futuro, riguardante la composizione del giudice del rinvio, salvo l’obbligo di deliberare in altra composizione. E’ appena il caso di soggiungere che ove la nuova composizione non fosse tale da assicurare il precetto imposto dalla Corte Costituzionale gli atti potrebbero essere soggetti a nuova rimessione al Giudice delle leggi.

6. Il secondo motivo resta, all’evidenza, assorbito dall’accoglimento del primo.

7. Il Giudice del rinvio regolerà le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la decisione impugnata e rinvia, per nuova decisione, alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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