Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22300 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso RG n. 11289/2009 proposto da:

B.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Panama n. 79, presso lo studio dell’Avv. DE STEFANO MAURIZIO, che la

rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso e da

memoria ex art. 378 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

V.D.I., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Belsiana n. 100 presso lo studio dell’Avv. CRAPOLICCHIO SILVIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Alessandro Pace per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

B.M.R.;

– intimata –

nonchè sul ricorso RG n. 11291/2009 proposto da:

B.M.R., elettivamente domiciliata d in Roma, Via

Panama n. 79, presso lo studio dell’Avv. C. Maurizio De Stefano, che

la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso e da

memoria ex art. 378 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

V.D.I., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Belsiana n. 100 presso lo studio dell’Avv. Silvio Crapolicchio, che

la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Alessandro Pace per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 6087/07 della Corte di Appello di

Roma del 24.09.2007/9.05.2008 (R.G. n. 3861 dell’anno 2004);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28.09.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Maurizio de Stefano per le ricorrenti e l’Avv. Gaetano

Severini, per delega dell’Avv. Silvio Crapolicchio, per la

controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GAETA Pietro,

che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, adito con ricorso da V.D. I., con sentenza del 19.03.2004 condannava pro quota B. M.G. e di B.M.R., nella qualità di eredi di M.A., al pagamento a favore della ricorrente della somma di Euro 24.130,04, oltre accessori. Il tutto in relazione all’attività lavorativa di assistente geriatria domiciliare svolta dalla stessa ricorrente in favore della defunta M..

Tale decisione, a seguito di appello proposto dalle eredi B., è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 6087 del 2007. che ha determinato l’importo da corrispondersi a favore dell’appellata nella minor somma di Euro 13.347,17, oltre accessori, e, stante il maggiore importo già percepito dalla stessa appellata in esecuzione della sentenza di primo grado, ha condannato la lavoratrice alla restituzione di Euro 6.200.00, oltre accessori.

Nel pervenire a tale conclusione il giudice di appello ha ritenuto provato che la M. avesse assunto l’appellata, cittadina straniera, per svolgere le mansioni di “assistente geriatrico domiciliare” presso il proprio nucleo familiare in (OMISSIS) con orario di lavoro da osservare quotidianamente nei giorni da lunedì al sabato di 6,66 ore giornaliere pari a 40 ore settimanali, con ferie annuali da godersi in periodo concordato e retribuzione pattuiti in L. 1.400.00 mensili per tredici mensilità ed indennità sostitutiva del vitto.

La Corte ha poi ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, che tale rapporto non fosse stato oggetto di novazione e superato da altra pattuizione in relazione al fatto che la lavoratrice era andata a vivere presso la M., usufruendo di vitto ed alloggio, giacchè non era emersa alcuna volontà di porre nel nulla il primo accordo. La Corte territoriale ha ritenuto pertanto corretta la decisione del primo giudice circa la pattuizione – rimasta in vigore durante l’intero corso del rapporto – di un orario contrattuale ordinario di 40 ore. Altrettanto corretta è stata ritenuta l’affermazione del primo giudice sulla necessità del pagamento delle ore lavorative ulteriori come lavoro straordinario, liquidate in base alle tabelle del CCNL del settore, cui il Tribunale aveva fatto riferimento come criterio di determinazione della giusta retribuzione ex art. 2099 c.c., e art. 36 Cost..

Le eredi B. ricorrono in cassazione con distinti ricorsi articolati su due motivi poi riuniti ex art. 335 c.p.c..

La lavoratrice resiste con controricorso.

Le parti ricorrenti hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione della L. n. 339 dei 1958, art. 8, nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello non si è pronunciato sull’eccezione circa l’omessa applicazione della norma richiamata con riguardo all’orario di lavoro e ai riposi. Tale disposizione, ad avviso delle stesse ricorrenti, andrebbe interpretata nei senso che non si potrebbe riconoscere il compenso per il lavoro straordinario, ma soltanto un diritto al riposo compensativo.

Il motivo è infondato.

I giudici merito hanno accertato, con indagine in fatto adeguatamente e logicamente motivata, che la lavoratrice aveva prestato la propria attività di assistenza a favore della M. in ore notturne e non aveva goduto di riposo compensativo durante il giorno.

Orbene gli stessi giudici correttamente hanno ritenuto che fosse necessario riconoscere il lavoro straordinario svolto dalla lavoratrice e hanno condiviso il riferimento, come già detto, alle tabelle del CCNL del settore utilizzato come criterio per la determinazione della giusta retribuzione. Tale valutazione, condotta in via parametrica in rapporto all’art. 36 Cost., è immune da vizi logici e giuridici, avendo i giudici di merito effettuato un apprezzamento – loro riservato – dell’adeguatezza in concreto della retribuzione (cfr Cass. n. 19467 del 2007; Cass. n. 17250 del 2004).

3. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano vizio di motivazione con riferimento alle prestazioni diurne e notturne rese dalla lavoratrice domestica in regime di convivenza, qualificate dalla Corte territoriale alla stregua del lavoro effettivo, con le maggiorazioni del lavoro straordinario diurno e notturno, senza alcuna indagine circa le modalità e i tempi di servizio prestato nell’arco compreso tra l’orario iniziale e quello finale dell’attività lavorativa, ai fine di verificare le pause e i riposi comunque collocati e senza tener conto che la stessa lavoratrice dalle ore 8,30 alle 14,30 lavorava in contemporanea con altra collaboratrice, parimenti convivente, per cinque giorni la settimana.

Anche questo motivo, collegato al primo, è privo di pregio e va disatteso.

Invero i giudici di appello hanno ricostruito l’attività dalla lavoratrice attraverso le dichiarazioni dei testi escussi, osservando che la presenza di altra collaboratrice non consentiva alla lavoratrice appellata di riposare, in quanto tenuta a prestare assistenza, pur con una sorveglianza non continua, secondo le richieste dell’assistita. Il contrario apprezzamento delle ricorrenti comporta in,definitiva un riesame della valutazione dei giudici di appello, fornita di adeguata e logica motivazione, riesame non consentito in sede di legittimità.

4. in conclusione i ricorsi sono destituiti di fondamento è vanno rigettati.

Le spese dei giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore della controricorrente.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, condanna le ricorrenti alle spese che liquida in Euro 50,00 oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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