Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22300 del 04/08/2021

Cassazione civile sez. I, 04/08/2021, (ud. 17/06/2021, dep. 04/08/2021), n.22300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21578/2020 proposto da:

J.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Stefania Urbinati, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di BOLOGNA n. 4102/2020, pubblicata

in data 28 giugno 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 giugno 2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Bologna, con decreto del 28 giugno 2020, ha respinto l’opposizione presentata da J.E., nato in (OMISSIS) ((OMISSIS)-(OMISSIS)), avverso il provvedimento di diniego della competente Commissione territoriale, con la quale aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e umanitaria. Contro il decreto J.E. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura all’uopo conferita.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Le Sezioni Unite di questa Corte, di recente, hanno statuito il seguente principio di diritto: “La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materia regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente” (Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177).

Nel caso in esame, la procura speciale depositata in atti è viziata, perché non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “E’ vera ed autentica”.

Il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente e’, dunque, inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

 

 

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