Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2230 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/01/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28806-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE VIVO, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 406/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/05/2014 R.G.N. 3599/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO che ha concluso per l’accoglimento del primo e

quarto motivo, accoglimento parziale terzo motivo, rigetto del

secondo motivo.

udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO;

udito l’Avvocato GIAVANNI DE VIVO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Rieti che aveva accolto la domanda di C.L. di condanna dell’Inps – Fondo di Garanzia – a pagare Euro 19.140, 19 per TFR, 13 e 14, ferie non godute, festività, oltre accessori.

La Corte territoriale, confermato il rigetto dell’eccezione di decadenza L. n. 639 del 1970, ex art. 47 e di prescrizione, ha rilevato l’inammissibilità dell’impugnativa dell’Inps circa l’avvenuto riconoscimento di emolumenti diversi dal TFR in quanto con l’appello l’Istituto si era limitato a manifestare l’impossibilità di comprendere la motivazione della sentenza del Tribunale, pur essendo invece la stessa comprensibile, ed a richiamare, per ben sette pagine, la disciplina del Fondo di garanzia senza alcun riferimento alla fattispecie concreta o alla sentenza impugnata.

2.Avverso la sentenza ricorre l’Inps con 4 motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste la C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.Con il primo motivo l’Inps denuncia violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e censura la sentenza per aver ritenuto inammissibile l’appello con riferimento agli emolumenti diversi dal TFR. Secondo la Corte l’Inps in sede di appello di sarebbe limitato a manifestare una impossibilità di comprendere la sentenza del Tribunale ed a richiamare la disciplina del Fondo di garanzia senza alcun riferimento alla fattispecie concreta.

Il ricorrente, ai fini della specificità del ricorso in cassazione, riporta interi stralci del ricorso della C., davanti al Tribunale di Rieti, della comparsa di costituzione dell’Istituto, della sentenza del Tribunale di Rieti che aveva riconosciuto la fondatezza della domanda della C., e l’appello dell’Inps con il quale si sottolineavano i requisiti di accesso al fondo (massimale per legge, la garanzia operava solo se i tre mesi finali del rapporto di lavoro rientravano nel periodo di dodici mesi precedente il provvedimento di apertura della procedura concorsuale o la data di inizio di esecuzione; l’intervento del fondo era escluso se il lavoratore percepisse redditi alternativi).

4.Il motivo è fondato. Va rilevato infatti, che l’Istituto ha ampiamente dimostrato, ai fini della necessaria specificità del ricorso in cassazione, le questioni sollevate fin dal primo grado con le quali erano state poste questioni di diritto, riproposte in appello a seguito dell’accoglimento della domanda della C. da parte del Tribunale.

Oltre ad aver riportate la memoria di costituzione in primo grado, nonchè i tratti salienti della sentenza del Tribunale di Rieti, favorevole alla lavoratrice, l’Istituto ha riportato il contenuto ed i tratti salienti dell’appello ove affermava di nulla dovere alla C., considerati i requisiti di accesso al fondo previsti dalla normativa.

Priva di rilievo è l’osservazione della controricorrente secondo cui l’Istituto non avrebbe mai contestato i conteggi depositati dalla lavoratrice, atteso che l’Istituto ha opposto di nulla dovere alla lavoratrice ed ha, a tal proposito, sollevato questioni di diritto non ponendo, invece, problemi di quantificazione delle somme dovute, ma dello stesso diritto della lavoratrice di percepire alcunchè.

3.Con il secondo motivo l’Inps denuncia violazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, comma 2, art. 2, comma 1, lett. B). Rileva che i crediti di lavoro si riferivano al periodo 3/3/2005 – 3/5/2005 non rientrando nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’azione forzata, risalente al 2007, sulla base del decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo l’8/2/2007.

Il motivo è infondato. L’iniziativa della C. è tempestiva non potendosi porre a suo danno il periodo necessario per munirsi del titolo. In tal senso si è pronunciata questa Corte (cfr Cass. n. 22011/2008) secondo cui “avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza 10 luglio 1997 (causa C 272/95 – Maso ed altri, Gazzetta ed altri c. INPS e Repubblica Italiana) e con interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell’esecuzione forzata ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. cit. va calcolato senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione dell’atto di iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all’esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso”

Nella specie risulta che la ricorrente, il cui rapporto di lavoro era cessato il 3/5/2005, con tempestivo ricorso del 23/2/2006 aveva chiesto un decreto ingiuntivo; che quest’ultimo era stato opposto dalla società ed il giudizio definito con sentenza del 26/4/2007; che esperito senza esito le procedure esecutive, con domanda dell’8/7/2007 aveva chiesto l’intervento del Fondo di garanzia e respinta tale domanda, in data 9/9/2008 aveva presentato istanza di fallimento, respinta dal Tribunale il 3/12/2008 per situazione debitoria inferiore a Euro 30.000, e che, infine, con domanda del 24/2/2008 aveva sollecitato l’intervento del Fondo di garanzia.

Per le considerazioni che precedono il motivo deve essere rigettato stante la tempestività dell’azione della C..

4.Con il terzo motivo l’Inps denuncia violazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, con riferimento all’art. 2109 c.c.. Censura il riconoscimento dell’indennità ferie non godute in quanto avente natura risarcitoria e non retributiva.

Il motivo è fondato nei sensi di seguito esposti.

Premesso che il motivo è ammissibile in quanto, come specificato con riferimento al primo motivo, l’Istituto ha censurato la sentenza del Tribunale che aveva integralmente accolto le domande della C., va rilevato che in merito all’indennità sostitutiva delle ferie, questa Corte ha avuto modo di evidenziarne la natura mista, sia risarcitoria che retributiva (Cass. n. 20836/2013, n. 1757/2016, n. 14599/2017). Si è, infatti, chiarito che l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite è volta a compensare il danno derivante dalla perdita del periodo di riposo, ma è anche connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali. Da tali considerazioni questa Corte ha fatto discendere l’assoggettamento a contribuzione previdenziale a norma della L. n. 153 del 1969, art. 12 (Cass. n. 13473 del 29/05/2018), nonchè l’inclusione nella base di calcolo per l’indennità di fine rapporto (Cass. n. 20836 del 11/09/2013).

La funzione di tutela del lavoratore cui è predisposto il Fondo di garanzia deve comunque condurre a valorizzare la natura retributiva dell’indennità, sicchè deve ritenersi componente dell’obbligazione del Fondo l’indennità sostitutiva delle ferie, per la parte maturata nel trimestre di riferimento (e non, come avverte Cass. 12/06/2017, n. 14559, maturata nel corso dell’intero rapporto), così come ritenuto dalla Corte territoriale (cfr in tal senso Cass. n. 24890/2019), IN tali termini, pertanto, il motivo deve essere accolto rimettendo al giudice di rinvio il compito di effettuare tale accertamento.

5.Con il quarto motivo l’Inps denuncia violazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 2, censura l’inosservanza del massimale stabilito per legge. Rileva che nell’anno 2005 il massimale era di Euro 774,21 al mese. I giudici di merito avevano riconosciuto alla C. Euro 3917, 66 mentre l’importo massimo che essa avrebbe potuto percepire era di Euro 2322,63.

Il motivo è fondato. Circa l’eccezione formulata dalla contro ricorrente secondo cui l’Inps aveva sollevato la questione solo in Cassazione o, se proposta in appello, sarebbe stata tardiva, va rilevato che questa Corte ha affermato che “non costituisce domanda o eccezione nuova il motivo di appello col quale si deduce l’erronea determinazione da parte del giudice di primo grado del limite massimo, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 2, del pagamento dovuto dal Fondo di garanzia istituito presso l’I.N.P.S., trattandosi di questione attinente alla esatta determinazione del “quantum” del diritto posto dal lavoratore a fondamento della pretesa e che deve essere contenuto, secondo la previsione della legge istitutiva, nei limiti di un “massimale” direttamente conoscibile dal giudice” (cfr Cass. n. 12028/2003).

6. In conclusione la sentenza deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio che si atterrà ai principi sopra esposti.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il quarto motivo, nonchè il terzo nei sensi di cui in motivazione; rigetta il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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