Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2230 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2230 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso 19353-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
IMERC SRL, CARBONARI ELMO, CARBONARI PAOLA, CENNI
2017
1548

RAFFAELLA, CARBONARI BRUNO, CARBONARI GIOVANNI,
CARBONARI KATIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA
DELLA GIULIANA 44, presso

n

studio dell’avvocato

VITTORIO NUZZACI, rappresentati e difesi dall’avvocato
GABRIELLA GIOVANETTI;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 30/01/2018

non chè contro
CENNI MARIA PIA;
– intimata avverso la sentenza n. 73/2011 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 10/06/2011;

consiglio del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO
CAMPANILE.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

19353.2012
FATTI DI CAUSA

Con la decisione indicata in epigrafe la CTR del Lazio ha confermato previa riunione – le sentenze della CTP di Roma n. 84/65/2009 e n.
269/23/2009, con le quali sono stati accolti i ricorsi proposti dai sog-

stato elevato il valore di un atto di cessione di un terreno alienato in
data 4 luglio 2001 alla S.r.I Irmec, nelle quali veniva rilevato il vizio di
motivazione perché le stime richiamate non solo riguardavano anni
precedenti ed immobili lontani da quello in esame, ma neppure erano
state allegate.
Per la cassazione di tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, cui resistono con controricorsi, illustrati
da memoria, gli eredi dei venditori meglio specificati in epigrafe e la
curatela della S.r.l. Irmec.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata.
Con il primo motivo l’Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della I. n. 241/90, 7 della I. n. 212/2000 nonché
51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo l’insussistenza della
nullità rilevata dalla CTR, in quanto all’avviso era stato allegata la
stima effettuata dall’UTE, senza che il relativo obbligo fosse esteso
agli atti ivi richiamati, il cui contenuto essenziale era stato per altro
riprodotto.

getti specificati in rubrica avverso l’avviso di accertamento in cui è

Con il secondo mezzo si denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria, per essersi esaminato il merito nonostante la rilevata
nullità, senza per altro specificare quale dei sei atti richiamati presentasse gli aspetti di inidoneità ai fini della comparazione, comunque
contestata.

nessione, sono fondati.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, riferito proprio
all’imposta di registro, “l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica del valore risulta assolto quando l’Ufficio enunci il petitum, ed indichi le relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere” (Cass., 30 maggio 2017, n. 13586;
Cass., 28 maggio 2014, n. 11967).
Si ritiene, invero, che il parametro di sufficienza e satisfattività
dell’obbligo di motivazione dell’atto debba essere vagliato nell’ottica
del concreto esercizio del diritto di difesa del contribuente, atteso
che: “in materia tributaria, l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere
la pretesa, in modo da poter valutare sia l’opportunità di esperire
l’impugnazione giudiziale sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il “quantum debeatur; sicchè tali elementi conoscitivi
devono essere forniti all’interessato “non solo tempestivamente, tramite l’inserimento “ah origine” nel provvedimento, ma anche con quel
grado di determinatezza ed intelligibilità idonei a consentire un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa” (Cass. 26 marzo 2014, n.
7056). Sulla base di tali considerazioni è stato considerato adeguatamente motivato l’avviso di accertamento che rinvii ai dati contenuti
in una stima effettuata dall’Ute (Cass. 3 dicembre 2014, n. 25559;
Cass., 25 marzo 2011, n. 6928; Cass. 7 novembre 2005, n. 21515).

Detti motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima con-

D’altra parte, ove si consideri il tenore della norma contenuta nell’art.
52, comma 2 bis del citato d.P.R. n. 131 del 1986 (” Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo
che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accerta-

comma”), appare evidente che l’obbligo di allegazione (nella specie la
stima dell’U.T.E.: sulla cui doverosità cfr. Cass., 26 maggio 2008, n.
13490) debba intendersi riferito ai soli atti richiamati nella motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione, e non anche a quelli indicati
negli stessi, che, eventualmente, potranno costituire oggetto di attività probatoria e della concreta estrinsecazione del contraddittorio fra
le parti.
Alla stregua di tale principio la seconda censura appare del tutto condivisibile, in quanto le affermazioni circa l’inidoneità dei riferimenti
contenuti nella stima, che per altro non sembrano per altro assurgere, per la loro indeterminatezza, a vera e propria ratio decidendi,
concretano dei rilievi apodittici e generici.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla
C.T.R. del Lazio, che, in diversa composizione, applicherà i principi
sopra indicati, provvedendo altresì al pagamento della spese relative
al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.
Roma, 28 giugno 2017.
Il Presidente

mento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente

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