Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2230 del 03/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2230 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA
sul ricorso 22859-2012 proposto da:
NATALI MARIA CRISTINA NTLMCR38A61L008A, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 72, presso lo studio dell’avvocato
DI NAPOLI ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato
PALMA ANTONIO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO PARCO DEI PINI DI
ANTONIO SPAGNOLO & F. SAS, BANCO DI NAPOLI SAN
PAOLO IMI, SPAGNOLO ANDREA, SPAGNOLO TONTA
ROSA ANNA;

intimati

avverso la sentenza n. 19862/2011 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/09/2011;

Data pubblicazione: 03/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Premesso in fatto:
– E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“1.- Con atto notificato il 9 novembre 1995 il Banco di Napoli ha
notificato alla s.a.s. Parco dei Pini di Spagnolo Antonio & F. ed ai
fideiussori della società, Antonio Spagnolo, Maria Cristina Natali,
Tonia Rosa Anna Spagnolo e Andrea Spagnolo, precetto per il
pagamento di £ 222.980.858, a cui hanno fatto seguito atto di
pignoramento e più atti di intervento nell’esecuzione ad opera del
Banco di Napoli, per crediti ulteriori, per un totale che il ricorrente
indica in oltre £ 800 milioni.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione all’esecuzione, a cui ha
resistito il Banco di Napoli.
In data 11 maggio 2004, nel corso del giudizio di primo grado, la s.a.s.
Parco dei Pini ed il socio accomandatario Antonio Spagnolo sono stati
dichiarati falliti.
Il Tribunale di Lecce non ha dichiarato l’estinzione del giudizio e, con
sentenza n. 2296/1994 ha respinto le opposizioni.
Maria Cristina Natali ha notificato atto di appello alla curatela del
fallimento della soc. Parco dei Pini, agli accomandanti Andrea
Spagnolo e Tonia Rosa Anna Spagnolo, nonché al creditore
procedente Banco di Napoli.

Ric. 2012 n. 22859 sez. M3 – ud. 05-12-2013
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La Corte,

L’atto è stato notificato il 21 settembre 2005 al Curatore del fallimento
ed agli accomandanti, ed il 24 settembre 2005 al Banco di Napoli, ed è
stato iscritto a ruolo il 4 ottobre 2005.
La Corte di appello ha dichiarato improcedibile l’impugnazione ai sensi
dell’art. 348 cod. proc. civ., a causa della tardiva costituzione in

dieci giorni dalla data della prima notificazione dell’atto di appello, pur
se tempestivamente, con riferimento alla data dell’ultima di esse.
Il ricorso proposto dalla Natali alla Corte di cassazione è stato respinto
con ordinanza 15 giugno – 28 settembre 2011 n. 19862, non notificata.
Con atto notificato il 28 settembre 2012 la Natali propone ricorso per
revocazione della suddetta ordinanza, deducendo che la Corte è
incorsa in errore di fatto, poiché l’unico soggetto ritualmente
convenuto nel giudizio di appello era il Banco di Napoli, dovendosi
ritenere non legittimate ad agire tutte le altre parti citate in precedenza.
La Corte di cassazione si sarebbe pronunciata su di un caso diverso da
quello che le era stato sottoposto, che consisteva nell’accertare “se il
fallito può adire l’autorità giudiziaria per promuovere una causa di opposizione
all’esecuzione”, quindi se la sas Parco dei Pini, essendo fallita, avrebbe
potuto proporre appello in una causa di opposizione all’esecuzione, o
aderire alle tesi difensive del fideiussore appellante.
Assume che le parti appellate con l’atto notificato il 21 settembre 2005
non potevano esercitare alcuna difesa nel processo, perché due di esse
(la s.a.s. Parco dei Pini e lo Spagnolo Antonio) erano fallite e le altre
erano soci accomandanti della società debitrice, non legittimati a stare
in giudizio per la società.
Da qui l’errore della Corte di appello e della Corte di cassazione nel far
decorrere il termine per l’iscrizione a ruolo dalla prima notificazione
alle suddette parti.
Ric. 2012 n. 22859 sez. M3 – ud. 05-12-2013
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giudizio dell’appellante, in quanto la causa è stata iscritta a ruolo oltre i

2.- Il ricorso è inammissibile, oltre che manifestamente infondato.
In primo luogo, l’ipotetico errore che sarebbe stato commesso dalla
Corte di cassazione nel ritenere valida la prima notificazione dell’atto
di appello sarebbe un errore di diritto e non un errore di fatto, perché
riguarderebbe la qualificazione dell’atto e l’individuazione dei suoi

fatto.
La Corte di cassazione non ha motivato la sua decisione sulla base del
falso presupposto che gli appellati fossero in bonis anziché falliti, o che
fossero soci accomandatari anziché accomandanti.
Ha solo implicitamente (e correttamente) ritenuto irrilevante
l’alternativa ed equivalenti le due situazioni, in ordine all’idoneità della
notificazione a determinare la pendenza della lite.
In secondo luogo e soprattutto, il ricorrente deduce nella sostanza la
carenza di legittimazione al giudizio di tutte le parti diverse dal Banco
di Napoli, alle quali è stato notificato l’atto di appello.
Ma tale carenza di legittimazione, pur se fosse effettivamente
prospettabile, riguarderebbe il merito della controversia, cioè la
proponibilità o meno della domanda nei confronti delle parti evocate
in giudizio. Non gli effetti processuali dell’impugnazione, quindi
l’idoneità della notificazione a costituire il rapporto processuale nei
confronti dei soggetti concretamente evocati in giudizio.
La circostanza che tale evocazione sia in ipotesi erronea e destinata ad
essere dichiarata inefficace con la sentenza definitiva non esclude
l’applicabilità delle norme sulla regolare costituzione del rapporto
processuale in appello, fra cui l’art. 348 cod. proc civ.
Solo l’assoluta inesistenza della notificazione potrebbe produrre
l’effetto prospettato dalla ricorrente, di impedire la pendenza della lite,
quindi anche la decorrenza del termine per l’iscrizione a ruolo.
Ric. 2012 n. 22859 sez. M3 – ud. 05-12-2013
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effetti: cioè problemi squisitamente giuridici e non accertamenti in

Il mero difetto di legittimazione a resistere all’impugnazione produce
altri effetti, quali la nullità dell’atto di appello, il passaggio in giudicato
della sentenza di primo grado, ecc.
Non la cancellazione degli effetti della notificazione validamente
eseguita, fra cui quello che consiste nel determinare la pendenza della

dieci giorni successivi, se del caso anche solo per far dichiarare la
nullità dell’atto e il difetto di legittimazione dell’appellato.
Per questa elementare ragione, non per l’omesso esame degli atti e
delle difese della ricorrente, l’ordinanza qui impugnata non ha preso in
esame le circostanze e le premesse in fatto esposte dalla ricorrente, che
risultano nella specie irrilevanti.
3.- Propongo che il ricorso sia respinto, con ordinanza in Camera di
consiglio”.
– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori
delle parti.
– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
– La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato in diritto:
Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella
relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono
a disattendere, in quanto si limitano a riproporre i medesimi argomenti già fatti
valere con il ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Considerato che gli intimati non hanno depositato difese non vi è luogo a
pronuncia sulle spese.

Ric. 2012 n. 22859 sez. M3 – ud. 05-12-2013
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lite, quindi l’obbligo dell’appellante di iscrivere la causa a ruolo entro i

P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione civile, il 5

dicembre 2013.

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