Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2230 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1634-2009 proposto da:

CONDOR AUTO SAS DI RISPOLI UMBERTO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

TRIESTE 184, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MICALIZZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO LA ROTONDA, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI SPA, in persona della sua procuratrice

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38,

presso lo studio dell’avvocato ALBERICI FABIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VIGLIONE ANTONIO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1032/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

21/07/08, depositata il 23/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 7 ottobre 2009 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“1.- Con atto notificato il 7 gennaio 2009 la s.a.s. Condor Auto Servizi Finanziari, di R.U., ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 1032/2008, depositata il 23.7.2008, della Corte di appello di Torino, che – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Mondovì – ha respinto l’opposizione proposta dalla ricorrente contro il decreto ingiuntivo notificatole dalla s.p.a. GE Capital, recante condanna al pagamento di Euro 5.500,00.

Resiste con controricorso l’intimata.

2. – La vertenza nasce da un contratto intercorso fra le parti, in forza del quale la GE Capital avrebbe erogato i finanziamenti richiesti dai clienti della Condor Auto, in relazione all’acquisto delle autovetture, con obbligo della Condor di acquisire e trasmettere la documentazione necessaria a garantire l’affidabilità dei mutuatari, ed in particolare la tempestiva iscrizione al PRA delle automobili acquistate. In caso di inadempimento a tali obblighi, era previsto l’obbligo della Condor di restituire il finanziamento.

Il decreto ingiuntivo riguardava per l’appunto la condanna della Condor a restituire la somma erogata da GE a certo V. M., a fronte di documentazione non veritiera e della mancata iscrizione al PRA del trasferimento a quest’ultimo dell’automobile acquistata.

L’opposizione – respinta in entrambi i gradi di merito – era diretta a dimostrare che la Condor aveva regolarmente adempiuto.

2.1.- Il primo e il secondo motivo, con cui la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 1218 cod. civ., in relazione alla mancata prova del suo adempimento, sono entrambi inammissibili per l’omessa od incongrua formulazione dei quesiti.

Si ricorda che, a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione impugnata. Nella specie le censure si risolvono in una serie di critiche alle valutazioni di merito in base alle quali la Corte di appello è pervenuta alla sua decisione: valutazioni non suscettibili di riesame in sede di legittimità, se non in presenza di gravi illogicità od incongruenze, che non ricorrono nella sentenza impugnata, avendo la Corte di appello più che adeguatamente motivato la sua soluzione. Anche nel caso di vizi di motivazione, inoltre, il motivo di ricorso deve contenere un momento di sintesi (analogo al quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008). Tale requisito non si può ritenere rispettato quando – come nel caso in esame – solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo, all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente, consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

2.2.- In relazione al secondo motivo, il quesito è stato formulato, ma risulta inidoneo ad esprimere il principio di diritto che il ricorrente ritiene violato, la cui riaffermazione dovrebbe giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.

Si chiede alla Corte di cassazione di dichiarare se l’atto non veritiero sia da equiparare all’atto falso, come (a suo avviso) avrebbe ritenuto la Corte di appello, per accertare il suo inadempimento. La Corte di appello, per contro, ha ritenuto sufficiente ad integrare l’inadempimento la non corrispondenza al vero della documentazione inviata da Condor alla società finanziatrice, anche a prescindere dal fatto che essa costituisse tecnicamente un falso.

La risposta al quesito sarebbe quindi irrilevante al fine di infirmare la ratio decidendi della sentenza impugnata.

3.- Il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1382, 1383 e 1396 cod. civ., in relazione all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 2, – sul rilievo che la Corte di appello ha qualificato come clausola penale, anzichè come mera prestazione di garanzia, subordinata all’inadempimento del debitore principale, il suo obbligo di restituire il finanziamento – è inammissibile, in quanto la norma richiamata dell’art. 366 c.p.c., n. 2 concerne la mancata indicazione nel ricorso della sentenza o decisione impugnata e non ha nulla a che fare con l’illustrazione del motivo.

Ammesso che il richiamo sia frutto di errore materiale e che il ricorrente abbia voluto fare appello all’art. 360 c.p.c., n. 3, il motivo risulta comunque inammissibile, poichè denuncia un asserito errore di interpretazione di una clausola contrattuale: materia riservata alla discrezionale valutazione del giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti (non di altre), o d in relazione ad eventuali vizi della motivazione:

questioni che non sono state proposte in questa sede, mentre la sentenza impugnata risulta congruamente e logicamente motivata.

4.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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