Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 223 del 11/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 11/01/2010), n.223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 77, presso lo studio dell’avvocato INTORRE

SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ELETTRONICA S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso n. 22071/2006 proposto da:

ELETTRONICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato VESCI GERARDO & PARTNERS, rappresentata e

difesa

dall’avvocato VESCI GERARDO, giusta mandato a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4319/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/06/2005 r.g.n. 2624/03;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2009 dal Consigliere Dott. ROSELLI Federico;

udito l’Avvocato INTORRE SALVATORE;

udito l’Avvocato CHIARA TURCO per delega VESCI GERARDO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso chiedendo alla Corte di pronunciare

sentenza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma

2, per manifesta infondatezza del ricorso principale. Assorbito il

ricorso incidentale in quanto condizionato, conclusioni confermate

anche dal Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con sentenza del 30 giugno 2005 la Corte d’appello di Roma confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di rigetto della domanda proposta da B.S. contro la datrice di lavoro s.p.a. Elettronica onde ottenere la condanna al pagamento di un’indennita’ di trasferta;

che la Corte osservava come il B. avesse percepito pacificamente la detta indennita’ per trasferimenti da (OMISSIS) onde la contraddizione non consentiva che egli la percepisse anche per gli spostamenti inversi, risultando altresi’ che egli non risiedeva nella capitale bensi’ a (OMISSIS);

che contro questa sentenza ricorrono per Cassazione in via principale il B. ed in via incidentale la s.p.a. Elettronica, che e’ anche controricorrente;

che il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale;

che il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che i due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;

che col primo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., dell’art. 163 c.c., n. 5, dell’art. 414 c.p.c., nn. 4 e 5, e di C.C.N.L. sull’industria metalmeccanica privata, lungamente discettando sulla natura delle lavorazioni eseguite dall’impresa sua datrice di lavoro, sulle prestazioni da lui rese e sulle sedi di lavoro, mentre col secondo motivo denuncia vizi di motivazione della sentenza impugnata;

che i due connessi motivi sono manifestamente infondati poiche’ con essi il ricorrente non nega di aver ricevuto, nel periodo in esame, indennita’ per trasferte da (OMISSIS), e quindi non infirma la fondamentale ragione di decisione della Corte d’appello, consistente nella contraddittorieta’, ossia non accoglibilita’, della pretesa di essere indennizzato per trasferte da (OMISSIS), ove egli non risultava residente;

che in definitiva il ricorrente tenta inutilmente di ottenere da questa Corte di legittimita’ nuovi accertamenti di fatto;

che, rigettato il ricorso principale, quello incidentale rimane assorbito a causa del suo carattere dichiaratamente condizionato;

che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in Euro 20,00, oltre ad Euro duemila/00 per onorario, piu’ spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010

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