Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 223 del 09/01/2020

Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 09/01/2020), n.223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14039/2018 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in Roma, al viale Bruno

Buozzi 19, presso lo studio dell’avvocato Polano Paola che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Faedda Maria Cristina,

con procura speciale in atti;

– ricorrente –

Contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il

09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2019 dal Consigliere Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.M., cittadino del (OMISSIS), impugnò il provvedimento della Commissione territoriale che negò la protezione internazionale con ricorso innanzi al Tribunale di Cagliari che, con decreto emesso il 9.4.18, lo respinse osservando che: era infondata la domanda relativa al riconoscimento della protezione sussidiaria, essendo da escludere nel (OMISSIS) una situazione di notevole violenza indiscriminata da far temere il rischio di subire minacce e non avendo il ricorrente allegato e provato i fatti sottesi al pericolo paventato di subire una minaccia grave, come desumibile dal COI del Ministero dell’Interno italiano del 15.4.16, che peraltro dimostrava che la regione di provenienza del ricorrente era estranea agli episodi violenti registrati in altre zone del Paese; non sussisteva alcuna situazione di vulnerabilità ai fini del permesso umanitario, peraltro non dimostrata dalla generica relazione psicologica in atti, mentre la fragilità del ricorrente avrebbe anzi imposto il rientro in patria.

Il M. ricorre in cassazione formulando cinque motivi, illustrati con memoria. Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, avendo il Tribunale omesso di esaminare, circa la protezione sussidiaria, le informazioni più recenti sulla situazione del (OMISSIS), parte delle quali erano state fornite dallo stesso ricorrente, valutando solo fonti non aggiornate.

In particolare, il Tribunale ha deciso utilizzando un report del Ministero dell’Interno del 15.4.2016, mentre il ricorrente allega di aver prodotto altre relazioni informative sulla situazione del (OMISSIS) (ONU e Amnesty International) il cui esame sarebbe stato omesso. Il Tribunale non da conto di quest’ultime relazioni, rilevando anzi che (pag. 5 del decreto impugnato) la difesa del ricorrente sarebbe fondata su report non aggiornati (rispetto a quello suddetto del 2016).

Il motivo è inammissibile perchè non è specificato il contenuto delle COI prodotte dal ricorrente nel giudizio di merito. Dai generici riferimenti ad esso, peraltro, non si evince la rilevazione di una situazione di violenza indiscriminata nei confronti della popolazione civile derivante da un conflitto armato interno internazionale, come viceversa richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Con il secondo motivo è denunziata violazione del medesimo art. 8, comma 2, avendo il Tribunale omesso di personalizzare la decisione sulla domanda di protezione sussidiaria.

Il motivo è inammissibile perchè generico e, comunque, diretto al riesame dei fatti. Al riguardo, il Tribunale ha comunque correlato la decisione alla specifica situazione personale del ricorrente, esaminando anche la relazione psicologica acquisita.

Con il terzo motivo è denunciata la violazione dello stesso art. 8, comma 2, nonchè omesso esame di fatto decisivo, per non aver il Tribunale indicato i motivi della mancata audizione del ricorrente, che avrebbero giustificato l’eventuale rinvio dell’adempimento.

Il motivo è inammissibile. Invero, il ricorrente non ha prodotto l’asserita documentazione dell’impedimento a partecipare all’udienza per rendere l’audizione, nè ha precisato in cosa essa consista e se fosse stata prodotta al Tribunale.

Inoltre, fissata l’udienza di comparizione, non sussiste l’obbligo di ascoltare il ricorrente, se non ricorrendo giustificati motivi (v. Cass., n. 5973/19) per cui non sussiste la decisività del fatto oggetto dell’omesso esame lamentato.

Con il quarto motivo è denunziata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, avendo il Tribunale escluso la situazione di vulnerabilità del ricorrente, omettendo di motivare sul fatto che era stata proprio la madre del ricorrente a indurre quest’ultimo ad allontanarsi dal suo Paese attraverso minacce.

Il motivo è inammissibile essendo diretto al riesame dei fatti. Al riguardo, va osservato che il ricorrente non ha neppure precisato se il riferimento all’asserite minacce del genitore sia stato formulato innanzi alla Commissione territoriale o, invece, nel ricorso introduttivo del procedimento.

Con il quinto motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale considerato, ai fini della condizione di vulnerabilità, la relazione psicologica e le condizioni generali di salute del ricorrente.

Il motivo è inammissibile, tendendo al riesame della questione afferente alla relazione psicologica, esaminata dal Tribunale. Il ricorrente, peraltro, prospetta anche l’omessa valutazione di un fatto rilevante, ovvero il contenuto della suddetta relazione, attraverso una censura inammissibile in quanto non declinata in conformità della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 2100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA