Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 223 del 09/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.09/01/2017),  n. 223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25168/2015 proposto da:

B.C., B.P., B.R., in proprio e quali soci

della S. e B. s.n.c. – ora S. s.a.s. di

B.R. – nonchè di eredi di S.M.G., rappresentati e

difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato

Rinaldo Reboa;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– resistente –

avverso il decreto n. 130/2015 della Corte d’appello di Torino,

depositato il 18 settembre 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30

novembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Rinaldo Reboa.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che B.P., B.R. e B.C., in proprio e quali – all’epoca dei fatti – legali rappresentanti della S. & B. s.n.c., ora S. s.a.s. di B.R., e quali eredi di S.M.G., chiedevano alla Corte d’appello di Torino la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio civile iniziato con citazione notificata nell’ottobre 1993 e definito con sentenza della Corte d’appello di Genova in data 20 novembre 2013;

che il consigliere designato dichiarava inammissibile la domanda non avendo i ricorrenti prodotto la documentazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, avendo provveduto solo in parte all’invito a produrre loro rivolto;

che avverso questo decreto i ricorrenti proponevano opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter;

che la Corte d’appello di Torino, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione ritenendo che il nuovo testo della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4 e il mancato rinvio alla disciplina di cui agli artt. 737 c.p.c. e segg., impongano alla parte di produrre in copia autentica i documenti ivi specificamente indicati e che i ricorrenti avevano consapevolmente omesso di adempiere al detto onere di produzione;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso affidato a due motivi;

che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, dolendosi che la Corte d’appello non abbia rilevato un contrasto tra la citata disposizione e la Convenzione EDU, e ciò in quanto l’art. 3, come modificato nel 2012, rende senz’altro maggiormente oneroso il compito della parte che intende agire per ottenere l’equa riparazione, ponendosi quindi in contrasto con la disciplina convenzionale e con gli artt. 24, 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1;

che con il secondo motivo i ricorrenti deducono la incompatibilità con la Costituzione del D.L. n. 83 del 2012, art. 55, rilevando che la caducazione della citata disposizione comporterebbe l’accoglimento del ricorso e la riforma della decisione impugnata;

che il ricorso è infondato;

che, invero, deve ritenersi incontestato che i ricorrenti neanche nel giudizio di opposizione ebbero a produrre la documentazione della quale il consigliere designato aveva rilevato la mancanza ovvero a sollecitare la concessione di un termine ai fini del completamento della produzione stessa, come consentito dallo stesso art. 3, attraverso il richiamo dell’art. 640 c.p.c.;

che, in proposito, questa Corte ha affermato il principio per cui “in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, sicchè non è precluso alcun accertamento od attività istruttoria, necessari ai fini della decisione di merito, e la parte può produrre, per la prima volta, i documenti che avrebbe dovuto produrre nella fase monitoria ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata legge, abbia o meno il giudice invitato la parte a depositarli, come previsto dal richiamato art. 640 c.p.c., comma 1” (Cass. n. 19348 del 2015);

che le censure dei ricorrenti si appuntano, quindi, proprio sulla scelta del legislatore di modificare il procedimento di equa riparazione, strutturandolo in una fase “monitoria” e in una fase a cognizione piena, subordinata alla proposizione della opposizione da parte del ricorrente la cui domanda sia stata rigettata ovvero solo parzialmente accolta o da parte dell’amministrazione tenuta al pagamento dell’indennizzo, per il caso in cui la domanda di equa riparazione sia stata accolta dal consigliere designato;

che in questa scansione procedimentale, tenuto conto del fatto che il decreto monocratico deve essere motivato, ben si giustifica l’onere di produzione della documentazione indicata dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, con il temperamento del richiamo ai primi due commi del citato art. 640 c.p.c., che consente al consigliere designato di indicare alle parti eventuali carenze documentali ovvero alla parte di integrare la detta produzione nel corso del giudizio di opposizione, secondo il principio dianzi richiamato;

che deve quindi escludersi sia che la disciplina in questione sia irragionevole, trovando la stessa fondamento proprio nella scelta del legislatore di articolare il procedimento in una fase che si svolge in assenza di contraddittorio; sia che la stessa renda eccessivamente oneroso l’esercizio del diritto di azione, essendo appunto previsto il correttivo costituito dal richiamo alla disciplina di cui al richiamato art. 640 c.p.c., come interpretato da questa Corte;

che ciò che non è consentito alla parte che agisce in equa riparazione è di rendersi inottemperante alla richiesta di produzione documentale fatta dal consigliere designato o dalla Corte d’appello in composizione collegiale;

che, nella specie, dal provvedimento impugnato e dal tenore delle censure proposte, emerge che la parte ricorrente ha inteso contestare non già l’applicazione fatta da parte della Corte d’appello della disciplina vigente, ma sostenere la illegittimità di tale nuova disciplina a fronte di quella precedente che, con l’art. 3, comma 5, consentiva alla parte di sollecitare il giudice dell’equa riparazione ad acquisire atti dal fascicolo del giudizio presupposto;

che, all’evidenza e per le ragioni già esposte, deve escludersi la sussistenza dei denunciati profili di illegittimità costituzionale;

che il ricorso va quindi rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’amministrazione intimata svolto effettiva attività difensiva;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017

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