Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 223 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 223 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrentecontro
MALFATTI PIO

-intimatoavverso la sentenza n.67/2/08 della Commissione
Tributaria Regionale delL’Emilia Romagna, depositata il
22.9.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

1

Data pubblicazione: 09/01/2014

udienza

30.10.2013

del

dal

Consigliere

Roberta

Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Sergio Del Core che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo con assorbimento del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due
motivi, per la cassazione della sentenza indicata in
epigrafe con la quale la CTR dell’Emilia Romagna aveva,
rigettandone l’appello,confermato la decisione di primo
grado di accoglimento dell’istanza di rimborso delle
somme versate, a titolo di IRAP, da Pio Malfatti,
medico.
Giudici

di

appello

ritenevano

che

il

contribuente avesse fornito la prova, attraverso il
deposito di documentazione, di svolgere la propria
attività senza disporre di “alcuna delle
caratteristiche organizzative necessarie a renderlo
soggetto IRAP”.
Pio Malfatti non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso -rubricato

violazione

e falsa applicazione dell’art.7 della legge n.289/2002
in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.-

2

l’Agenzia delle

secondo ed, in subordine, per il rigetto.

Entrate, premesso di avere ribadito in appello quanto
già eccepito in primo grado ovvero l’inammissibilità
della richiesta di rimborso avendo il contribuente
presentato domanda di condono ex ar . t.7 della legge
n.289/2002, deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la

sul merito della pretesa, implicitamente ritenuto
l’istanza ammissibile.
2.Con

il

secondo

motivo

si

deduce,

ai

sensi

dell’art.360 n.5 c.p.c., l’insufficiente motivazione
della sentenza impugnata laddove nello statuire che,
nella specie, non sussisteva quell’organizzazione che
rende l’attività del contribuente soggetta a IRAP, non
aveva, in alcun modo, argomentato circa le ragioni
della dedotta inesistenza dell’organizzazione rilevante
ai fini dell’applicazione dell’IRAP. Al contrario,
l’Ufficio aveva fornito tutta una serie di elementi
specifici, in punto di voci di spesa per beni
strumentali, beni mobili e compensi corrisposti a
terzi, che avrebbero dovuto indurre i giudici a
confermare l’applicazione dell’imposta.
3.11 primo motivo è fondato. In materia, l’orientamento
consolidato di questa Corte, cui il Collegio ritiene
di dare continuità, è nel senso che “in tema di
condono fiscale e con riferimento alla definizione

3

Commissione Tributaria emiliana nell’avere, motivando

automatica prevista dall’art. 9 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza
preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso
per le annualità d’imposta definite in via agevolata,
ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente non

specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a
definire “transattivamente” la controversia in ordine
all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente
di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti
e che non si intersecano tra loro, ovverossia coltivare
la controversia nei modi ordinari, conseguendo, se del
caso, il rimborso delle somme indebitamente pagate, o
corrispondere quanto dovuto per la definizione
agevolata, ma senza possibilità di riflessi o
interferenze con quanto eventualmente già corrisposto
in via ordinaria” (Cass.n.1967/12).
4. L’accoglimento del motivo, assorbente l’esame del
secondo, comporta la cassazione della sentenza che,
invece, entrando nel merito, ha implicitamente ed
erroneamente, per quanto sopra detto, ritenuto
ammissibile l’istanza di rimborso. Ne consegue il
rinvio al Giudice di merito affinché, oltre a regolare
le spese di questo grado di legittimità, provveda
all’esame dell’eccezione implicitamente rigettata alla

4

dovute per assenza del relativo presupposto (nella

luce dei principi sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso,
assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e,
rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo

Regionale dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
30.10.2013.

grado, a diversa sezione della Commissione Tributaria

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