Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 223 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. II, 05/01/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 05/01/2011), n.223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), B.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V. PACUVIO 34,

presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato IASIELLO PAOLO;

– ricorrenti –

contro

B.E.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio

dell’avvocato LONGO TOMMASO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FAMIGLIETTI ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1440/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2010 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato IASIELLO Paolo, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FAMIGLIETTI Antonio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 19.6.1984 C.A.A. con una prima scheda testamentaria dispose: “nomino eredi i miei figli G. e F.”, e con una seconda aggiunse, “col mio testamento del (OMISSIS) ho nominato eredi i miei figli F. e G. perchè mio figlio G.E. ha già avuto altrettanto in vita”.

Apertasi la successione ereditaria, B.E.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Genova (in riassunzione di precedente giudizio instaurato il 2.5.1989 innanzi al Tribunale di Chiavari, dichiaratosi incompetente per territorio) i suoi fratelli, G. e F., proponendo domanda di nullità (o inesistenza) o annullabilità delle ridette disposizioni testamentarie, per assoluta indeterminatezza della volontà della de cuius, illiceità o errore sul motivo unico e determinante l’attribuzione patrimoniale, assumendo di non aver egli ricevuto donazioni dalla madre. In subordine, propose domanda di reintegrazione della quota di legittima.

Entrambi i convenuti resistettero in giudizio, sostenendo, al contrario, che le disposizioni testamentarie erano dovute proprio alle donazioni materne ricevute dall’attore.

Il Tribunale di Genova accolse la domanda subordinata, condannando i convenuti al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 69.836,32 a titolo di reintegrazione della quota di legittima lesa.

Sull’impugnazione principale di E.G. e incidentale di G. e B.F., la Corte d’appello di Genova con sentenza non definitiva annullò le disposizioni testamentarie per errore determinante sul motivo, e dichiarò l’eredità devoluta per legge in parti uguali fra i tre fratelli, disponendo per il prosieguo del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria formulata da B.E.G..

Per quanto rileva in questa sede di legittimità, la Corte ligure ritenne che le prove testimoniali e documentali dedotte dai convenuti al fine di dimostrare le donazioni che in vita la madre aveva effettuato in favore del figlio E.G., erano da ritenersi tardive, in quanto formulate con memoria (del 6.6.2000) successiva alla scadenza del termine perentorio (31.12.1999) che in primo grado il giudice istruttore aveva fissato alle parti ai sensi dell’art. 244 c.p.c. e che in tale giudizio l’attore aveva tempestivamente eccepito la decadenza in cui erano incorsi i convenuti. Rilevava, inoltre, che dalla deposizione di una nipote della de cuius era emerso che quest’ultima aveva sostenuto elevate spese di cura e di ricovero ospedaliero in favore del figlio E.G., che aveva sofferto per anni di depressione; che la circostanza che la madre avesse versato a quest’ultimo somme di denaro per necessità aziendali non era provato dal documento dattiloscritto prodotto dai convenuti, che non essendo un atto olografo non garantiva la spontaneità delle dichiarazioni della anziana donna; e che era del tutto generica l’allegazione che l’attore avesse ricevuto dalla madre dei gioielli.

Sicchè, in definitiva, non essendovi prova di donazioni a favore di E., le disposizioni testamentarie dovevano ritenersi essere state effettuate in favore dei soli figli F. e G. sull’erronea convinzione che le somme versate a E. per necessità di cura costituissero donazione, mentre si trattava di erogazioni non soggette a collazione.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono G. e B. F., con undici motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso gli intimati, i quali pure hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Sulla premessa che il giudice istruttore, in causa soggetta alle disposizioni processuali previgenti all’entrata in vigore della L. n. 353 del 1990, ha fissato un termine alle parti per la formulazione e l’integrazione delle deduzioni istruttorie, e che la Corte d’appello, qualificando come perentorio detto termine, ha ritenuto inammissibili le prove orali e documentali dedotte successivamente dai convenuti, la parte odierna ricorrente, ritenendo “illegittima sia la fissazione del termine, sia la pronuncia di decadenza, deduce con i primi sei motivi d’impugnazione la nullità della sentenza d’appello e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 184 c.p.c., dell’art. 244 c.p.c., comma 3, degli artt. 180, 280 e 345 c.p.c., formulando analoghi quesiti ex art. 366 bis c.p.c..

1.1. – I primi cinque motivi, da esaminare congiuntamente siccome espressivi di una medesima censura di nullità processuale anche se giustificata attraverso il rimando a distinti dati positivi, sono infondati.

1.2. – La deduzione dei mezzi di prova nel sistema processuale anteriore alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, prevede due soli termini preclusivi, quello – legale – della rimessione della causa al collegio, previsto dall’art. 184 c.p.c., e quello – giudiziale – che il giudice istruttore può fissare ai sensi dell’art. 244 c.p.c., comma 3, limitatamente alla prova testimoniale.

Ne consegue che ove questi fissi alle parti un termine, senza qualificarlo, per le allegazioni istruttorie e la produzione di documenti, esso deve intendersi stabilito ai sensi e per gli effetti di cui alla norma da ultimo citata, non essendo dato al giudice istruttore alcun potere di provvedere altrimenti in materia, ossia di fissare termini, ad un tempo, puramente ordinatori, ma finalizzati a completare la deduzione di prova testimoniale, ovvero perentori, ma riferiti a mezzi istruttori diversi da questa.

1.3. – Come ripetutamente affermato da questa Corte, e dei resto richiamato dallo stesso giudice d’appello, l’art. 244 c.p.c., comma 3 nel testo anteriore alla L. n. 353 del 1990, attribuisce al giudice istruttore un potere discrezionale circa l’assegnazione di un termine per formulare o integrare le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate, e definisce il termine come perentorio, precludendo così la possibilità di concederne dilazioni. L’inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d’ufficio e non sanabile nemmeno sull’accordo delle parti (Cass. nn. 12292/04, 11879/04, 3343/01, 1978/81, 8/72). Inoltre, tale provvedimento, a prescindere dalla sua formulazione letterale, impone alla parte un preciso limite temporale per integrare la deduzione laddove essa è incompleta, e, quindi, per indicare i testi, non essendo logicamente e giuridicamente concepibile, in relazione all’esigenza di completezza della deduzione della prova, la fissazione di un termine perentorio per la sola formulazione dei capitali di prova senza specificazione delle persone da escutere su di essi (Cass. n. 2337/95).

1.3.1. – Tale norma, applicabile ratione temporis alla fattispecie, essendo stato instaurato il processo prima del 30.4.1995 (data di entrata in vigore, in parte qua, della L. n. 353 del 1990), è stata rettamente richiamata e interpretata dalla Corte d’appello ligure, che dalla constatazione, oggetto di specifico motivo del gravame di B.E., che i convenuti avevano dedotto le loro prove testimoniali solo con memoria del 6.6.2000 e dunque dopo la scadenza del termine del 31.12.1999 appositamente fissato dal giudice istruttore per la formulazione delle istanze istruttorie, ha tratto la corretta conclusione che detta parte era decaduta dalla facoltà processuale di dedurre il suddetto mezzo di prova.

1.3.2. – Per contro, le odierne censure di parte ricorrente non contengono alcuna argomentazione di contrasto ai principi premessi, ma si limitano ad operare un richiamo generico e fuorviante all’art. 152 (s’intende, comma 2) c.p.c., e al principio costituzionale del giusto processo, senza considerare nè il dato testuale dell’art. 244 c.p.c., che coordinandosi con il primo comma dello stesso art. 152 c.p.c. consente la fissazione di un termine perentorio per completare la deduzione della prova testimoniale; nè il fatto che la perentorietà di detto termine discende (come esattamente rilevato dalla Corte territoriale) dalla norma stessa, e non dalla qualificazione in ipotesi operata dal giudice istruttore; nè, infine, la circostanza che l’art. 111 Cost., dotando di copertura costituzionale anche l’esigenza di assicurare che il processo abbia una ragionevole durata, costituisce, semmai, referente che giustifica l’esercizio dei poteri del giudice intesi al sollecito svolgimento del processo (art. 175 c.p.c., comma 1), tra i quali rientra quello di fissare il termine perentorio previsto dall’art. 244 c.p.c., comma 3, nient’affatto distonico rispetto ai citato parametro costituzionale.

1.4. – Nè è esatto che l’art. 244 c.p.c., comma 3, , nel testo ante riforma del 1995, consenta al giudice di fissare un termine solo per integrare le indicazioni richieste per la deduzione della prova testimoniale, di cui le parti abbiano già formulato i capitoli, e non permetta, per contro, che tale termine sia fissato pure per sollecitare la deduzione ex nervo di capitoli in precedenza non formulati (nella specie, sostiene parte ricorrente, i convenuti prima della memoria 6.6.2000 non avevano dedotto alcuna prova testimoniale, ma solo una prova per interrogatorio formale dell’attore).

1.4.1. – Non solo la piana esegesi della norma da ultimo citata (che parla di fissazione di un termine per “formulare o integrare” le indicazioni necessarie alla compiuta allegazione della prova testimoniale), ma anche la sua interpretazione logica e teleologica non lascia adito a dubbi di sorta sul fatto che l’assegnazione del termine perentorio sia consentita non solo per completare una deduzione di prova carente o comunque ancora in itinere, ma anche per formulare capitoli aggiuntivi sul medesimo o su altro tema di prova, ovvero ancora per dedurre per la prima volta tutte le indicazioni prescritte dallo stesso articolo.

1.4.2. – In linea con la già rilevata finalità di realizzare il sollecito svolgimento del processo (che non è altra cosa rispetto all’esigenza di assicurarne la durata ragionevole), l’art. 244 c.p.c., comma 3 assolve, mercè la previsione di un termine perentorio, una medesima funzione processuale acceleratoria in ogni caso in cui le parti non abbiano dedotto in maniera completa la prova testimoniale, dilatando così i tempi dell’attività di trattazione.

La circostanza che, nel rito previgente, trattazione e istruzione probatoria si possano reinscenare con l’unico limite della rimessione della causa al collegio (art. 184 c.p.c. vecchio testo), non toglie che la prova testimoniale debba essere dedotta in maniera unitaria per assicurarne la concentrazione, e che il termine giudiziale perentorio previsto dall’art. 244 c.p.c., comma 3 valga non solo per “integrare” una prova testimoniale dedotta in maniera incompiuta, ma anche per “formulare” per la prima volta tutte le indicazioni prescritte, vale a dire i fatti e le persone, com’è confermato dall’espressione “in ogni caso”, con cui inizia l’alinea.

1.4.3. – Il richiamo di parte ricorrente a Cass. n. 5406/91, secondo cui l’esercizio del potere di cui all’art. 244, comma 3 presuppone che la parte, assolvendo l’onere che la legge pone a suo carico, abbia già formulato i capitoli di prova, sicchè esso non può essere esercitato per sollecitare una prova testimoniale non richiesta, non appare pertinente, perchè enunciato con riguardo ad una fattispecie diversa – in cui la parte ricorrente si doleva della mancata concessione di un termine per indicare i testi da escutere in controprova, termine negato sulla considerazione che la prova diretta era stata già ammessa – e per confutare il motivo d’impugnazione che dall’art. 244 c.p.c., comma 3 intendeva trarre conferma della possibilità di dedurre la controprova testimoniale anche dopo l’ammissione della prova diretta.

1.5. – Per le superiori ragioni, il termine che il giudice istruttore aveva concesso alle parti fino al 31.12.1999 per deduzioni istruttorie e produzione di documenti, deve intendersi efficacemente fissato, con carattere di perentorietà, solo per la prova testimoniale, la cui allegazione successiva da parte degli allora convenuti deve ritenersi pertanto tardiva.

2. – Il settimo e l’ottavo motivo, logicamente prioritari rispetto al sesto, sollecitano, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, risposta a un duplice quesito.

2.1. – Il primo se, in ordine al fatto controverso della configurabilità come donazioni o come spese sostenute per malattia e non soggette a collazione, delle erogazioni di danaro effettuate dalla de cuius in favore del figlio E.G., sia insufficiente la motivazione del giudice d’appello, per non aver questi tenuto conto: 1) della data delle donazioni, che risalgono per la maggior parte ad anni (1972 – 1980) anteriori ai ricoveri per depressione (dal novembre 1981 in poi); 2) della mancanza agli atti di qual si voglia ricevuta per spese di ricovero e cura, non prodotte dall’attore; 3) del fatto che i ricoveri documentati dall’attore sono avvenuti in struttura pubblica facente parte del sistema sanitario nazionale e quindi non comportante spese per il paziente; 4) dell’ingente ammontare delle predette donazioni di denaro, pari a oltre L. 316 milioni in moneta degli anni dal 1972 al 1983, corrispondente a Euro 800.000,00, e quindi incompatibile, in mancanza di ricevute, con la qualificazione come spese sostenute per malattia;

5) dei documenti dedotti, da cui risulta il rilascio, da parte della de cuius, di fideiussioni bancarie a garanzia dei debiti derivanti dall’attività imprenditoriale del figlio E.G. (docc. 12 e 26 fase, primo grado parte convenuta) e l’impiego delle somme ricavate dalla vendita di immobili appartenenti alla stessa de cuius per estinguere debiti verso le banche (docc. 13 – 19 primo grado parte convenuta); 6) della scarsa attendibilità dell’unica deposizione, resa dalla teste B.S., figlia dello stesso attore e, quindi, portatrice di aspettative successorie sul di lui patrimonio.

2.2. – Il secondo se nell’interpretazione di un testamento con cui il testatore istituisce eredi due figli dichiarando di avere già dato altrettanto al terzo figlio, ed al fine di stabilire se le donazioni effettuate dalla testatrice in favore di quest’ultimo integrino spese sostenute per malattia escluse dalla collazione ex art. 742 c.c., il giudice di merito debba tenere conto, quale comportamento posteriore rilevante ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 2, di un documento dattiloscritto, firmato dalla testatrice, contenente la dichiarazione della stessa de cuius che le suindicate donazioni erano state effettuate per necessità aziendali del terzo figlio.

2.3. – Entrambi i motivi anzidetti sono inammissibili – riqualificato il secondo sub specie della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essendo stata dedotta non già la violazione del citato canone ermeneutico in uno o più dei passaggi motivazionali, bensì l’insufficienza della motivazione stessa in rapporto ad altre risultanze istruttorie, non considerate o non apprezzate nel significato ritenuto favorevole alla parte ricorrente.

2.4. – E’ fermo orientamento di questa Corte che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. S.U. a 5802/98 e successive conformi tra cui, da ultimo, Cass. n. 15264/07). In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (ai fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. nn. 2272/07 e 14084/07).

2.4.1. – Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta essenzialmente un apprezzamento delle risultanze istruttorie, da parte della Corte territoriale, non conforme alla propria prospettazione dei fatti, nonchè il mancato esame di elementi documentali, asseritamente decisivi, che non trascrive integralmente, sicchè dette censure sotto il primo profilo si risolvono in accertamenti e valutazioni di mero fatto, come tali precluse al giudice di legittimità, mentre sotto il secondo difettano del requisito di autosufficienza.

3. – L’inammissibilità del settimo e dell’ottavo motivo assorbe l’esame del sesto motivo, rubricato come nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 353 del 1990, con il quale parte ricorrente formula il seguente quesito:

“dica l’Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se ai sensi dell’art. 345 c.p.c. nel testo anteriore all’entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353, qualora il giudice istruttore nel giudizio di primo rado abbia assegnato alle parti un termine per formulare istanze istruttorie e produrre documenti, le parti possano produrre nel giudizio d’appello sia documenti non depositati in prime cure sia i documenti depositati tardivamente in primo grado”. Infatti, esclusa l’autosufficienza dei motivi inerenti alla mancata valutazione di documenti ritenuti decisivi, perde rilievo stabilire se le produzioni documentali ritenute tardive in primo grado di giudizio, si sarebbero dovute reputare ammissibili in appello.

4. – Con il nono motivo parte ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 183 c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 353 del 1990, per aver la Corte territoriale ritenuto ammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, proposta da B.E.G. con la citazione in riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Genova e non con l’originario atto introduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Chiavari. Formula, al riguardo, il seguente quesito:

“dica l’Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se in un giudizio avente ad oggetto domanda di annullamento del testamento per errore sul motivo con conseguente declaratoria di apertura della successione legittima e in subordine domanda di reintegrazione della quota spettante all’attore quale legittimario, configuri domanda nuova vietata dall’art. 183 c.p.c., nel testo anteriore all’entrate in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353, la richiesta di divisione del compendio ereditario proposta dall’attore in corso di causa”.

4.1. – Il motivo è infondato.

Sebbene sia esatto, come sostiene parte ricorrente, che il processo riassunto innanzi al giudice dichiarato competente costituisca prosecuzione del medesimo giudizio promosso davanti al giudice che tale competenza ha declinato, questa Corte ha già avuto modo di affermare, altresì, che l’atto di riassunzione può contenere una nuova domanda in aggiunta a quella originaria posto che la particolare funzione dell’atto riassuntivo non è di ostacolo a che esso cumuli in sè anche quella introduttiva di un nuovo giudizio (Cass. n. 4045/91; nello stesso senso, Cass. nn. 9671/97 e 821/06).

4.1.1. – La prosecuzione del giudizio, chiuso con declinatoria d’incompetenza, davanti al giudice dichiarato competente, costituisce un principio diretto a conservare gli effetti sostanziali della litispendenza, non a salvaguardare il contraddittorio, che è comunque assicurato dallo svolgimento del susseguente giudizio secondo le regole proprie dell’ordinario processo di cognizione di primo grado, nel quale ben possono essere introdotte, pertanto, domande nuove.

5. – Con il decimo motivo i ricorrenti principali deducono la nullità, per violazione dell’art. 112 c.p.c., della sentenza impugnata, essendo questa incorsa nel vizio di omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della somma versata all’attore a titolo di reintegrazione della quota di legittima, in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.

5.1. – Il motivo è fondato.

5.1.1. – Come si ricava dalla sentenza impugnata, gli appellati F. e B.G., nel proporre appello incidentale avverso il capo della decisione di primo grado che aveva accolto la domanda subordinata di reintegrazione della legittima formulata da B. E.G., avevano chiesto la condanna di quest’ultimo alla restituzione della somma di Euro 76.066,89 riscossa in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale.

5.1.2. – Su tale domanda la Corte d’appello ligure non si è pronunciata, per cui deve ritenersi senz’altro integrato il prospettato error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al quale la sentenza impugnata deve essere cassata.

6. – Resta assorbito, infine, l’undicesimo motivo – proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa motivazione sul rigetto della domanda di restituzione – proposto in via subordinata per il caso di mancato accoglimento della censura precedente.

7. – In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al solo decimo motivo, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il decimo motivo, assorbito l’undicesimo, respinge i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono, assorbito il sesto, e cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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