Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22299 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.A.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via

S. Alberto Magno n. 9, presso lo studio dell’Avv. SEVERINI GAETANO,

che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l’Avv. Paolo

a Beccara di Trento come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FM MARTINELLI TRASPORTI S.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore M.T., elettivamente domiciliati in Roma,

Via L.G. Faravelli n. 22, presso lo studio dell’Avv. MARESCA ARTURO,

che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l’Avv.

Filippo Valcanover dei foro di Trento per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 34/08 della Corte di Appello di

Trento del 9.10.2008/23.10.2008 (R.G. n. 17 dell’anno 2008);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28.09.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Gaetano Severini per il ricorrente e l’Avv. Roberto

Romei, per delega dell’Avv. Arturo Maresca, per la controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GAETA Pietro,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 26.07.2004, D.C.A.S., premesso di avere lavorato alle dipendenze della MARTINELLI TRASPORTI S.r.l. in qualità di autista (3 livello super) dall’8.06.2002 fino al maggio 2003 e di avere svolto un enorme numero di ore straordinarie non fruendo regolarmente dei riposi e delle ferie, conveniva in giudizio l’anzidetta società per sentirla condannare al pagamento, a titolo di differenze retributive e accessori, di Euro 85.563,89, oltre al risarcimento in via equitativa dei danni subiti a causa della mancata fruizione del riposo e delle ferie.

Il Tribunale di Rovereto con sentenza n. 21 del 13. 04.2007, accolta l’eccezione di prescrizione estintiva ex art. 2948 c.c., n. 2, e disattesa l’eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2955 c.c. – eccezioni entrambe sollevate dalla società convenuta -, condannava quest’ultima al pagamento a favore del ricorrente dell’importo di Euro 22.465,55, oltre accessori.

Tale decisione, a seguito di appello proposto dalla FM Martinelli Trasporti S.r.l., è stata riformata dalla Corte di Appello di Trento con sentenza n. 34 del 2008. che ha rigettato la domanda del lavoratore.

Nel pervenire a tale conclusione il giudice di appello ha ritenuto fondata anche l’eccezione di prescrizione presuntiva, non ravvisando l’incompatibilità di tale prescrizione con l’altra estintiva quinquennale. Il D.C. ricorre in cassazione con quattro motivi.

La FM Martinelli Trasporti resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza e violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., nonchè del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82.

In particolare li ricorrente il D.C. eccepisce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul presupposto che l’appello è tardivo, per essere stato proposto oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., decorrenti, ex art. 326 c.p.c., dalla notificazione della sentenza di primo grado, notificazione da effettuarsi (art. 170 c.p.c., richiamato dall’art. 285 c.p.c.) ai procuratore costituito presso il domicilio eletto da questi o fissato ex lege. Orbene nel caso di specie (difensore che esercita il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, con elezione di domicilio – R.D. n. 37 del 1934, ex art. 82 – presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario presso cui è in corso il giudizio) la notifica della sentenza di primo grado correttamente è stata effettuata presso la cancelleria del Tribunale di Rovereto, ivi essendo domiciliata la convenuta Martinelii Trasporti.

Dagli atti si evince che l’originario ricorrente ha notificato alla Martinelii Trasporti, presso la cancelleria dell’anzidetto Tribunale, la sentenza di primo grado in data 29 febbraio 2008, mentre il ricorso in appello è stato depositato il 2 aprile 2008, ossia dopo la scadenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c.. In questa situazione ben può dirsi che la sentenza di primo grado era già passata in giudicato.

Tale conclusione è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che l’inammissibilità dell’appello, conseguente al mancato deposito del ricorso in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, è correlata alla tutela di interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato. (Cass. n. 23907 dell’11 novembre 2009).

Dalla giurisprudenza di questa stessa Corte (in particolare sentenza n. 18129 del 13 settembre 2005) si evince che nella nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., rientra – quale nullità propria o originaria – la nullità derivante da giudicato interno per inammissibilità del ricorso in appello, atteso che tale sentenza, decidendo nonostante il giudicato formatosi, non è idonea, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., a raggiungere lo scopo disciplinando il rapporto controverso e non è pertanto conforme alla fattispecie legale. D’altra parte, diversamente opinando, sarebbe vulnerato il principio del “ne bis in idem”, posto nell’interesse pubblico e volto anche ad evitare che – attraverso attività inutili – si metta in pericolo il bene, costituzionalmente protetto, della ragionevole durata de processo. Conseguentemente, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, la relativa documentazione (nella specie la copia notificata della sentenza di primo grado ai fini del superamento del termine breve per impugnare) può essere legittimamente prodotta nel giudizio di cassazione (cfr Cass. n. 7515 del 31 marzo 2011; Cass. n. 18129 del 13 novembre 2005).

Non assume decisiva rilevanza, in contrasto a quanto assume a controricorrente, la seconda notificazione della sentenza, effettuata presso il domicilio in Trento del difensore costituito e ricevuta il 3 marzo 2008, in quanto il termine inizia a decorrere dalla prima notificazione validamente eseguita.

2. La ritenuta fondatezza dei primi due motivi ha efficacia assorbente ed esonera dall’esame del terzo e quarto motivo del ricorso, con i quali viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2955 c.c., n. 2, e art. 2959 c.c., e vizio di motivazione in ordine alla declaratoria della prescrizione presuntiva.

3. In conclusione il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., u.c., non potendo il processo essere ulteriormente proseguito, stante il passaggio in giudicato della decisione di primo grado.

Le spese di giudizio di cassazione seguono la soccombenza, mentre ricorrono giustificate ragioni – tenuto conto della particolarità della fattispecie – per compensare le spese dei giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio e condanna la controricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 35,00 oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali. Compensa le spese del grado di appello.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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