Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22299 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/09/2017, (ud. 16/05/2017, dep.25/09/2017),  n. 22299

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11859-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’ Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

ANTONELLA PATTERI e SERGIO PREDEN giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.G., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO LEONE, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 172/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02)/02/2011, R. G. N. 1920/2008.

Fatto

RILEVATO

che B.G., già iscritto alla gestione artigiani, dal 1.02.99 aveva conseguito la pensione di anzianità e che, tuttavia, nel 2005 l’INPS rilevava che l’azienda del B. aveva superato il numero di dipendenti massimo per le imprese artigiane, di modo che aveva annullato la pensione e richiesto la restituzione dei ratei percepiti;

che riscattati i contributi da lavoro dipendente per il periodo 1967-69 il B. chiedeva il ripristino della pensione e la restituzione delle somme recuperate; che accolta la domanda dell’assicurato e proposto, di contro, appello dall’INPS, la Corte d’appello di Firenze (sentenza 1.02.11) rigettava l’impugnazione dell’ente, ritenendo che il riscatto aveva l’effetto di collocare la contribuzione all’epoca cui si riferiva, con la conseguenza che la situazione utile non si perfezionava al momento della domanda di riscatto, ma all’atto dell’esistenza degli altri requisiti del diritto a pensione;

che per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INPS con un motivo, al cui accoglimento si oppone il B. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con un solo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 22 l’inps sostiene che nella fattispecie non si trattava di ripristino dell’originaria pensione di anzianità, per la quale era stata riscontrata la mancanza dei requisiti, ma di una nuova domanda di riscatto della pensione decorrente dalla data della relativa presentazione, avvenuta il 18 ottobre 2005, per cui il diritto in esame competeva solo a partire dal mese successivo a tale domanda e non dal 1 febbraio 1999, epoca di decorrenza del precedente trattamento pensionistico di anzianità, ormai revocato;

2. che, pertanto, il riscatto degli ulteriori contributi, eseguito dall’interessato per il recupero della pensione revocatagli, anche se relativo ad epoca antecedente (1967-69) alla domanda di pensione di anzianità non poteva valere a colmare la base contributiva relativa all’originaria domanda che aveva perso definitivamente la sua fondatezza per accertata insussistenza del requisito contributivo, mentre solo al momento di presentazione dell’ultima domanda di riscatto (18.10.2005) sussistevano tutti i requisiti costitutivi, ivi compreso quello contributivo;

che, a differenza di quanto accadeva per la pensione di vecchiaia, in quella di anzianità, quale la prestazione oggetto di causa, rilevava la natura costitutiva della domanda amministrativa che segnava, pertanto, il momento di riferimento per la verifica della relativa decorrenza;

3. che il ricorso è infondato;

che, invero, il riscatto dei contributi ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, analogamente a quanto avviene per la costituzione della rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13 determina, sulla posizione dell’assicurato, gli stessi effetti del versamento dei contributi, senza che rilevino le modalità di calcolo della pensione vigenti all’epoca del riscatto e la conseguente misura della riserva matematica versata;

che, in effetti, la rendita vitalizia, la cui costituzione è contemplata dalla L. n. 1338 del 1962, art. 13 attraverso il ricorso ad un prefigurato meccanismo di adeguamento matematico, nelle ipotesi di omesso versamento da parte del datore di lavoro di contributi che non possono essere più versati per intervenuta prescrizione, integra, per espressa previsione del terzo comma dello stesso art. 13, con effetto immediato la pensione già in essere (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 4013 del 25.2.2005);

4. che nel caso di specie ciò significa che la contribuzione riscattata dall’assicurato, basatosi a tal fine su un pregresso periodo lavorativo non entrato inizialmente a far parte del computo del trattamento pensionistico, vale ad integrare egualmente la pensione di anzianità, nonostante che quest’ultima fosse stata ritenuta, antecedentemente al predetto riscatto, carente del requisito contributivo necessario per il suo riconoscimento;

che, con riferimento ai casi analoghi di riscatto concernenti periodi di lavoro prestati all’estero senza copertura assicurativa, questa Corte ha avuto occasione di statuire (Cass. sez. lav. n. 6568 del 18.3.2010) che la decorrenza della pensione non coincide necessariamente con il momento dell’esercizio della facoltà di riscatto, dovendosi ritenere tempestivi i contributi versati ai sensi del citato art. 13 in corrispondenza dei periodi cui si riferisce la mancanza di contribuzione, fermo restando che la costituzione della rendita presuppone il versamento, oltre alla riserva matematica, anche del capitale necessario alla copertura delle quote di pensione per il periodo compreso tra la data di decorrenza di quest’ultima e la data della domanda”; che le stesse Sezioni unite di questa Corte (S.U. n. 3667 del 28.3.1995) hanno chiarito che il riscatto dei periodi di lavoro prestato all’estero senza copertura assicurativa, previsto dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 51,comma 2, ha effetto non già dal momento della presentazione della relativa domanda, ma da quello di decorrenza della pensione, atteso il riferimento contenuto nella norma suddetta alla L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13 oltre che per le formalità, anche per la disciplina sostanziale, e considerato che i contributi dovuti per il riscatto partecipano della stessa natura dei contributi obbligatori, volontari e figurativi ai fini dell’anzianità assicurativa e contributiva;

che in definitiva il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell’Inps e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’avv. Sergio Leone, dichiaratosi antistatario.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione all’avv. Sergio Leone.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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