Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22299 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8180-2019 proposto da:

U.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LIDIA MARONGIU;

– ricorrente –

contro

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE SCARPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 343/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. U.M.A. ricorre con tre motivi in cassazione nei confronti di F.L. ed avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettando l’impugnativa proposta e confermando la sentenza di primo grado, dichiarava, tra l’altro, l’infondatezza della domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile dalla ricorrente introdotta e quella di riconoscimento del diritto a percepire una quota del TFR dell’ex coniuge.

2. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, F.L..

3. Il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale in capo al procuratore della ricorrente, avvocato Lidia Marongiu.

Agli atti non risulta prodotta una procura “a margine/in calce” del ricorso per cassazione e risulta invece solo allegata la procura rilasciata per il giudizio di appello non idonea allo scopo.

Secondo pacifico indirizzo della giurisprudenza di questa Corte di cassazione infatti “ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. E, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorchè conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio” (Cass. n. 13558 del 30/07/2012; Cass. n. 19226 del 11/09/2014; Cass. n. 58 del 07/01/2016).

4. Il ricorso è conclusivamente inammissibile.

In assenza di procura speciale del patrocinato, le spese, secondo il principio della soccombenza, restano a carico del difensore e sono liquidate come in dispositivo. L’attività svolta, infatti, non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio (Cass.

Se2. U. n. 10706 del 10/05/2006; Cass. n. 11551 del 04/06/2015; Cass. n. 58 del 07/01/2016; Cass. n. 10071 del 21/04/2017).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avvocato lidia Marongiu, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis. Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il difensore della parte ricorrente, avvocato Lidia Marongiu, al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 1.700,00 ed Euro 100,00 per esborsi, spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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