Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22299 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2068 – 2016 R.G. proposto da:

R.A., cf (OMISSIS) rappresentato e difeso giusta procura

speciale su separato foglio allegato al ricorso per regolamento di

competenza dall’avvocato Alfredo Genovese ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Nomentana, n. 905, presso lo studio

dell’avvocato Cerrachio Vittorio;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE ITALIANA PROTEZIONE INFANZIA – c.f. (OMISSIS) – in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa. giusta procura speciale in calce alla memoria ex art. 47

c.p.c., u.c., dall’avvocato Riccardo Giannelli ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Buccari, n. 3, presso lo studio

dell’avvocato Valentina Ruggiero;

– resistente –

Avverso l’ordinanza assunta dal giudice del tribunale di Napoli,

all’udienza dell’ 1.12.2015, nell’ambito del procedimento iscritto

al n. 72510/2012 R.G.;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 22

settembre 2016 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l’Associazione Italiana Protezione Infanzia” conveniva innanzi al tribunale di Napoli R.A..

Deduceva che con atto per notar F. in data (OMISSIS) aveva alienato un immobile in (OMISSIS), al convenuto; che costui non aveva versato il residuo prezzo di Euro 400.000,00.

Chiedeva accertarsi l’inadempienza contrattuale del compratore e, per l’effetto, pronunciarsene la condanna al versamento del saldo con interessi e rivalutazione.

Costituitosi, R.A. instava per il rigetto dell’avversa domanda.

Al contempo l'”Associazione Italiana Protezione Infanzia – sporgeva denuncia – querela in danno di R.A.: assumeva di essere stata vittima di “artifizi e raggiri” in occasione del mancato versamento del residuo corrispettivo.

Disposto il rinvio a giudizio del R. per il delitto p. e p. dall’art. 640 c.p., “Associazione Italiana Protezione Infanzia” si costituiva ritualmente parte civile.

A seguito della costituzione di parte civile R.A. chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.: adduceva che l’azione civile ex adverso esperita doveva ai sensi dell’art. 75 c.p.p. reputarsi trasferita in sede penale.

Con ordinanza assunta all’udienza dell’1.12.2015 il giudice del tribunale di Napoli opinava per la diversità dell’azione proposta innanzi a sè, siccome di natura contrattuale, rispetto all’azione civile promossa in sede penale; conseguentemente reputava insussistenti i presupposti per la dichiarazione di estinzione ex art. 75 c.p.p..

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza R.A.; ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale – penale – di Nocera Inferiore a pronunciarsi sull’azione civile nei suoi confronti esperita dall'”Associazione Italiana Protezione Infanzia” con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.: con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese.

L'”Associazione Italiana Protezione Infanzia – ha depositato scrittura difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Il ricorrente deduce che il giudice a quo ha erroneamente disconosciuto la litispendenza tra l’azione civile nei suoi confronti proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e l’azione civile promossa in sede penale.

Deduce, segnatamente, che anche tal ultima azione rinviene il suo fondamento nel contratto per notar F. del (OMISSIS); che la richiesta dell’associazione querelante “di condanna dell’imputato anche alle restituzioni e al risarcimento” (così ricorso, pag. 7) va inequivocabilmente interpretata “come richiesta di restituzione dell’ingiusto profitto e, conclusivamente, di quei 400.000,00 oggetto della stessa domanda di cui alla causa civile innanzi al Tribunale di Napoli” (così ricorso, pag. 7).

Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.

Va in linea di principio puntualizzato che la previsione dell’art. 75 c.p.p. eventualmente destinata a rivestire valenza, è segnatamente quella di cui al comma 1, in virtù della quale l’esercizio dell’azione civile in sede penale comporta rinuncia agli atti del giudizio civile.

Tanto, propriamente, a condizione che l’azione “trasferita” in sede penale, alla stregua dei suoi connotati caratterizzanti (soggetti, causa petendi e petitum), sia esattamente quella già esperita in sede civile.

Integrata la condizione surriferita, si determina, evidentemente, una situazione di litispendenza, sicchè la pronuncia al riguardo del giudice civile, siccome assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può senz’altro essere impugnata (soltanto) con il regolamento necessario di competenza Cass. sez. un. (ord.) 31.7.2014, n. 17443, secondo cui la litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicchè la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza).

E, tuttavia, negli enunciati termini inevitabile è il riferimento all’insegnamento di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento a tenor del quale anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito, che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 29.9.2014, n. 20449; Cass. (ord.) 22.10.2015, n. 21561, secondo cui il regolamento di competenza non e esperibile contro il provvedimento del giudice (nella specie monocratico) che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza – senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito – e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3, e art. 177 c.p.c., comma 1).

Ebbene, su tale scorta si rappresenta nel caso di specie che il giudice del procedimento iscritto al n. 72510/2012 R.G. pendente innanzi al tribunale di Napoli per nulla ha fatto precedere la pronuncia dell’ordinanza impugnata dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito; nè, comunque. ha caratterizzato la decisione assunta con la medesima ordinanza in guisa tale da risolvere definitivamente, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la questione concernente la prefigurata litispendenza.

Si è infatti debitamente anticipato che il giudice a giro si è limitato a dar atto della natura contrattuale dell’azione innanzi a sè esperita, in quanto tale diversa da quella promossa in sede penale.

Alla luce delle riferite argomentazioni non si condividono – è evidente – i rilievi del ricorrente di cui alla memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2, all’uopo depositata.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 29.12.2015.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; condanna il ricorrente, R.A., a rimborsare alla resistente. L’Associazione Italiana Protezione Infanzia -, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.700.00, di cui Euro 200.00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali i.v.a., e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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