Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22298 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/09/2017, (ud. 10/05/2017, dep.25/09/2017),  n. 22298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18196-2015 proposto da:

CONGREGAZIONE RELIGIOSA SUORE FIGLIE DI MARIA SS.MA MADRE DELLA

DIVINA PROVVIDENZA E DEL BUON PASTORE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GALLONIO 18, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO FREDIANI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANDRO PISEDDU,

CARLO DORE, GIOVANNI DORE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MARCELLO PRESTINARI, 13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

PALLINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 206/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 29/05/2015 R.G.N. 295/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’estinzione del ricorso;

udito l’Avvocato MARA PARPAGLIONI per delega verbale Avvocato MASSIMO

PALLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza pubblicata il 29.5.15 la Corte d’appello di Cagliari, in riforma della sentenza di rigetto emessa in prime cure dal Tribunale di Oristano sull’impugnativa di licenziamento (intimato il 15.4.09) per giustificato motivo,oggettivo proposta da P.S. nei confronti della Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria SS. Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore, dichiarava illegittimo il licenziamento e condannava il predetto ente ecclesiastico a reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro, con le conseguenze economiche di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria SS. Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore affidandosi a tre motivi con i quali ha lamentato che la Corte territoriale abbia negato il giustificato motivo oggettivo di licenziamento malgrado il perdurante stato di grave crisi economica attraversato dalla ricorrente, non abbia considerato tale circostanza come non contestata o come solo tardivamente contestata dal lavoratore ed abbia omesso di esaminare l’eccezione di aliunde percipiendum pur sollevata in sede di merito.

P.S. resiste con controricorso.

Nelle more, il 9.10.15 le parti hanno conciliato la lite e, con successiva istanza congiunta depositata presso la cancelleria di questa Corte, hanno chiesto dichiararsi estinto il giudizio.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’avvenuta transazione comporta la cessazione della materia del contendere.

Le spese del giudizio di legittimità si compensano per intero fra le parti, considerato il tenore della conciliazione in tal senso raggiunta.

PQM

 

dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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