Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22298 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8051-2019 proposto da:

D.A., D.E., nella qualità di eredi di

D.V., S.N.A., D.M., D.R.,

DO.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO OJETTI 114,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO CAPUTO,

rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO MARADEI;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA, in persona del Presidente prò tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AWOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 2856/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. D.E. ed D.A., quali eredi di D.V., e D.R., D.M., Do.An. nonchè S.N.A. ricorrono in cassazione, con due motivi, avverso l’ordinanza pronunciata ex art. 702-bis c.p.c., e pubblicata in data 30 ottobre 2018, con cui la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato, per tardività, la domanda di accertamento della somma dovuta a titolo di indennizzo ex art. 42-bis TU espropri che era stata proposta dai ricorrenti in data 15 gennaio 2018 avverso il provvedimento di acquisizione sanante reso dall’Anas S.p.A. in data 15 luglio 2015, notificato il 29 luglio 2015 e contenente la determinazione dell’indennità di esproprio.

2. In applicazione in via estensiva della disciplina di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, la corte di merito ha ritenuto infatti che gli opponenti non avevano proposto il ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di acquisizione.

Resiste con controricorso, per ministero dell’Avvocatura generale dello Stato, Anas S.p.a..

3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, dettati in materia di determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio, con violazione dei principi generali individuati dalla norma, là dove la corte di appello, con l’impugnata ordinanza, aveva ritenuto la tardività del ricorso proposto per inosservanza del termine di trenta giorni di cui all’art. 54 cit..

I giudici territoriali avevano fatto erronea applicazione delle norme non distinguendo, secondo consolidato indirizzo di legittimità, lo strumento dell’opposizione alla stima ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 29 – da valere là dove sia stata determinata l’indennità definitiva all’interno del decreto di esproprio o con l’eventuale stima peritale successiva, attività soggetta a termini di prescrizione e decadenza nell’esercizio – e la determinazione giudiziale della indennità da esproprio, nel caso in cui non sia intervenuta alcuna indennità. Nel caso di specie, l’espropriazione non era avvenuta seguendo le fasi previste dalla legge e non erano stati osservati dall’Anas i criteri di valutazione imposti dal legislatore; l’espropriazione dei beni e la loro valutazione era stata infatti operata all’interno di un giudizio amministrativo instaurato dinanzi al Tar Calabria, e quindi al di fuori dell’ordinaria procedura ablatoria. Nonostante l’Amministrazione avesse adottato, in seguito alla pronuncia del Tar, un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42-bis tu espropri, quest’ultimo non sarebbe valso ad annullare le irregolarità compiute dalla stessa espropriante nel corso della procedura, irregolarità che avrebbero costituito “i presupposti per l’esperimento dell’azione generale di determinazione dell’indennità da esproprio” da far valere nel “termine decennale” di prescrizione.

4. Con il secondo motivo i ricorrenti fanno valere la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di determinazione giudiziale dell’indennità da esproprio nella valutata assenza dei presupposti per l’azione di opposizione alla stima (D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29).

La corte di merito aveva ritenuto, erroneamente, la sussistenza dei presupposti dell’azione di opposizione alla stima – di cui aveva apprezzato la tardività – pur in difetto della notifica agli eredi del decreto di acquisizione sanante del 26 giugno 2015 che nel corso del giudizio dinanzi al Tar Calabria era stato notificato al procuratore dei ricorrenti, formalità priva di rilievo ai fini dell’effettiva conoscenza del provvedimento alla parte sostanziale. Inoltre l’atto era stato notificato non presso l’ultimo domicilio del defunto, ma impersonalmente agli eredi di D.V. nel domicilio eletto del de cuius presso il procuratore costituito in giudizio oltre il termine di un anno previsto dalla legge per siffatta tipologia di notifica e comunque solamente a favore degli eredi di D.V., con esclusione degli altri aventi diritto, nella loro mancata conoscenza.

Il difetto di una stima definitiva avrebbe invece impedito il decorso del termine di decadenza rendendo proponibile l’azione per l’intera durata della prescrizione decennale.

5.1 motivi, che possono trovate congiunta trattazione perchè connessi, sono inammissibili per difetto di autosufficienza e manifesta infondatezza, per ragioni e termini di seguito indicati.

5.1. La proposta questione della inesistenza di una valida notifica del decreto di acquisizione, autonomamente rilevante in quanto incidente sulla statuizione di tardività – e tanto anche a prescindere dalla infondatezza della tesi relativa alla esperibilità, nella specie, di un’azione generale di accertamento al di fuori del termine di decadenza posto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 -, è posta in ricorso senza indicare in quale atto e come la questione implicante anche accertamenti in fatto sia stata posta alla corte territoriale, non risultando ciò dalla motivazione del provvedimento impugnato.

Il motivo è pertanto inammissibile per novità della questione (Cass. n. 32804 del 13/12/2019).

5.2. Nel resto, l’affermazione di questa Corte di legittimità (Cass. SU n. 15283 del 25/07/2016; Cass. SU n. 22096 del 2015) circa Li riconducibilità alla generale competenza, in unico grado, della coite di appello della materia della determinazione giudiziale delle indennità dovute nell’ambito di un procedimento espropriativo a-fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell’espropriato – da valere, quindi, in materia di opposizione alla stima ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 54; di determinazione dell’indennità per la reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio o sostanzialmente espropriativi, di cui al D.P.R. cit., art. 39; dell’indennità di occupazione, di cui al medesimo decreto, art. 50 – una volta qualificato l’indennizzo di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, come “indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativo”, ai sensi dell’art. 133 c.p.a., lett. g), u.p., lascia applicabile, in via estensiva, all’indennizzo riconosciuto al privato dall’amministrazione in seguito all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante, il disposto di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, commi 1 e 2, per il quale sulle “controversie aventi ad oggetto l’opposizione alla stima di cui all’art. 54 del decreto del Presidente della “Repubblica 8 giugno 2001, n. 327… è competente la corte d’appello nel cui distretto si trova il bene espropriato”.

5.3. In contrario avviso non consente di andare nè la mancata menzione dell’indicato strumento dell’acquisizione sanante nella norma di riferimento (art. 29 D.Lgs. cit.), che non avrebbe potuto fare espresso richiamo ad un istituto introdotto nell’ordinamento solo in epoca successiva, nè la caratteristica della cd. espropriazione sanante che si pone come rimedio alla mancanza di un valido provvedimento di esproprio.

Tale particolarità non esclude infatti la natura espropriativa del provvedimento di acquisizione sanante e quella indennitaria del diritto dell’espropriato (Cass. SU n. 15283 del 25/07/2016 pp. 9 e 10 motivazione) con conseguente assoggettabilità dell’azione proposti avverso il provvedimento, nella parte relativa alla quantificazione della relativa indennità, al termine breve di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29.

La quantificazione della indennità, che si accompagna saldamente al provvedimento di acquisizione sanante nella tipicità e definitività degli effetti, non conosce incertezze e non legittima il privato, diversamente orientando il rimedio azionabile, alla proposizione di una generale azione di riconoscimento della giusta indennità assoggettata non al termine breve di decadenza, ma alla ordinaria prescrizione decennale, come riconosciuto, invece, da questa Corte di cassazione nel rapporto tra stima provvisoria e definitiva della indennità di esproprio e dei conseguenti rimedi azionabili dal privato (Cass. n. 2193 del 04/02/2016; Cass. n. 21886 del 21/10/2011; Cass. n. 18314 del 30/08/2007).

6. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (ex Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere ad ANAS S.p.A. le spese di lite che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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