Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22298 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministero pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto negli Uffici di questa in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

B.A., C.I.P., C.C. e

C.M.E., sia in proprio che quali eredi di

C.A., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine

del controricorso, dall’Avv. Matteo De Crescenzo, con domicilio

eletto nello studio dell’Avv. Giuseppe Torre in Roma, via

Cassiodoro, n. 19;

– controricorrenti –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma in data 5 febbraio

2015.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Antonio Colavincenzo, per delega dell’Avv. Matteo De

Crescenzo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che – in un giudizio di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare, iniziata il (OMISSIS) con la dichiarazione di fallimento nei confronti di C.A. e terminata con la chiusura del fallimento il (OMISSIS) – la Corte d’appello di Roma, con Decreto in data 5 febbraio 2015, ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di B.A., C.I.P., C.C. e C.M.E., nella qualità di eredi di C.A., della somma di Euro 9.250, oltre interessi, da ripartirsi tra costoro pro quota haereditatis, ed ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di B.A., C.I.P., C.C. e C.M.E., iure proprio, della somma di Euro 19.000 ciascuno, oltre interessi, regolando le spese del giudizio (Euro 4.000);

che – premesso che il fallito è deceduto in data (OMISSIS) e che nel periodo successivo al decesso del C. la procedura fallimentare è proseguita nei confronti degli eredi, ai sensi della L. Fall., art. 12 – la Corte ha calcolato in sette anni il periodo di durata ragionevole del processo ed ha quantificato l’indennizzo prendendo a parametro l’importo di Euro 750 per ciascuno dei primi tre anni di durata eccessiva e di Euro 1.000 per ciascuno degli anni successivi;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il Ministero ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 settembre 2015, sulla base di tre motivi;

che gli intimati hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che vanno respinte le eccezioni preliminari sollevate dai controricorrenti:

– quella di tardività della notifica del ricorso, posto che il decreto della Corte d’appello è stato depositato il 5 febbraio 2015, mentre il ricorso per cassazione è stato avviato alla notifica, tempestivamente, il 7 settembre 2015, nel rispetto del termine lungo ex art. 327 c.p.c., maggiorato del periodo di sospensione feriale, cadendo il 5 settembre 2015 di sabato, con conseguente proroga di diritto al primo lunedì successivo, e quindi al 7 settembre;

– quella di mancata dell’esposizione sommaria, giacchè il ricorso per cassazione del Ministero riproduce il testo del decreto impugnato, che contiene lo svolgimento del processo: esso pertanto soddisfa il requisito prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3;

che, passando all’esame dei motivi, con il primo mezzo (violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4) si eccepisce la tardività del ricorso per equa riparazione, sul rilievo della non applicabilità della sospensione dei termini per periodo feriale al termine decadenziale della L. n. 89 del 2001, ex art. 4: essendo il dies a quo collocabile nella data del 9 luglio 2010 (di acquisita definitività della decisione conclusiva del procedimento presupposto), il dies ad quem non avrebbe potuto che venire a scadenza il 9 gennaio 2011, con relativa tardività del ricorso per equa riparazione depositato il 12 gennaio 2011;

che il motivo è infondato, muovendo da un inesatto presupposto interpretativo: poichè, infatti, fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass., Sez. 6-2, 18 marzo 2016, n. 5423);

che il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 12, art. 75 c.p.c. e L. n. 89 del 2001, art. 2) lamenta che sia stata riconosciuta la legittimazione attiva iure proprio dei ricorrenti in base alla L. Fall., art. 12, in soluzione di stretta continuità con il decesso del dante causa;

che con il terzo mezzo (violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 75 c.p.c.) si censura l’erroneità del decreto impugnato per l’omesso scomputo del periodo di durata ragionevole a titolo originario riferibile all’erede del fallito;

che i due motivi – da esaminarsi congiuntamente, stante la stretta connessione – sono ammissibili, essendo stati formulati nel rispetto della prescrizione formale dettata dall’art. 366 c.p.c. e sono, nel merito, entrambi fondati;

che, infatti, in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, gli eredi dell’imprenditore fallito nel corso della procedura fallimentare hanno titolo per il riconoscimento dell’indennizzo iure proprio purchè abbiano partecipato alla procedura, mediante istanze, richieste o ricezione di atti, potendo solo in tal caso configurarsi un interesse giuridicamente rilevante alla definizione in tempi ragionevoli del giudizio (Cass., Sez. 6-2, 29 aprile 2016, n. 8508);

che nulla di tutto questo emerge dal decreto impugnato; e gli stessi controricorrenti non si danno cura di precisare quale tipo di attività processuale essi abbiano spiegato nella procedura fallimentare proseguita dopo il decesso del fallito, ma si limitano a rivendicare, iure proprio, un indennizzo da ritardo in quanto eredi del de cuius;

che, d’altra parte, ha errato – in ogni caso – la Corte d’appello a non scomputare il termine di sette anni (individuato dallo stesso giudice quale termine di durata ragionevole, trattandosi di procedura fallimentare di complessità superiore alla media) dal segmento del giudizio per il quale le parti private hanno richiesto la liquidazione dell’indennizzo iure proprio, dopo l’intervenuto decesso del fallito (cfr. Cass., Sez. 1, 19 ottobre 2011, n. 21646);

che il decreto impugnato è cassato in relazione alle censure accolte;

che la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo ed il terzo; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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