Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22297 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura

Comunale, rappresentato e difeso dall’avv. RAIMONDO ANGELA, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A.P. – Sibilia Appalti Pubblicitari S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Casperia 30, presso l’avv. RINALDI GUIDO, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 10, n. 203/10/05 del 24 ottobre 2005, depositata il 19

dicembre 2005, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 29 settembre

2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Uditi l’avv. Guido Rinaldi, per la parte controricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per la dichiarazione di

estinzione per cessazione della materia del contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Comune di Roma – Ufficio contenzioso, con lettera del 19 aprile 2011 prot. Generale n. 28205 ha comunicato che, in relazione alla controversia in oggetto, la società S.A.P. – Sibilia Appalti Pubblicitari s.r.l. si è avvalsa della definizione agevolata delle liti pendenti relative a tribuni comunali aboliti, sulla base della deliberazione del Consiglio comunale n. 31/2009, con la conseguente cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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