Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22297 del 03/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22297
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 28702/2015 proposto da:
SPECIALE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo
studio dell’avvocato AURELIO RICHICHI, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MARA ZANETTI, LEONARDO COLAFIGLIO giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
VALENTINA SRL;
– intimata –
sulle conclusioni del P.G. in persona del Dott. ALBERTO CELESTE che
visto l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in
camera di consiglio, dichiari inammissibile il regolamento di
competenza, con le conseguenze di legge;
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di LUCCA del 30/10/2015,
depositata il 30/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
è presente l’Avvocato MARA ZANETTI, difensore del ricorrente.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte Suprema di Cassazione:
Ritenuto che:
– la società Speciale s.r.l. convenne, dinanzi al Tribunale di Lucca, la società Valentina s.r.l. e – nel proporre opposizione al decreto notificatole dalla convenuta col quale le venne ingiunto il pagamento della somma di Euro 57.796,52 – eccepì la incompetenza territoriale del Tribunale di Lucca per essere competente il Tribunale di Bologna, in ragione della continenza della causa con altra pendente dinanzi al Tribunale bolognese precedente adito dalla società Valentina s.r.l., che aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificatole dalla società Speciale ed aveva ivi eccepito la compensazione di quanto preteso da quest’ultima col credito azionato presso il Tribunale di Lucca;
– il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 3.12.2015, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza, dichiarò la propria incompetenza territoriale e la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell’art. 39 c.p.c., dinanzi al quale dispose la riassunzione della causa;
– avverso tale ordinanza la società Speciale s.r.l. ha proposto istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., sulla base di un unico motivo;
– la società Valentina s.r.l., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva;
– il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di regolamento;
– la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-ter c.p.c.;
Atteso che:
– l’unico motivo (col quale si deduce che il Tribunale di Lucca, nel dichiarare la propria incompetenza territoriale, avrebbe omesso di revocare il decreto ingiuntivo opposto) risulta inammissibile: sia perchè la declaratoria di incompetenza territoriale contiene, ancorchè implicita, anche la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 26/01/2016, Rv. 638491; Sez. 2, Sentenza n. 21297 del 09/11/2004, Rv. 577980), che deve ritenersi pertanto caducato, con conseguente carenza di interesse della ricorrente a formulare la suddetta doglianza; sia perchè, in ogni caso, la censura non ricade tra i casi per i quali l’art. 42, ammette il regolamento di competenza;
– l’istanza di regolamento va pertanto dichiarata inammissibile;
– le spese del presente procedimento vanno rimesse al merito;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
dichiara inammissibile l’istanza; spese al merito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016