Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22296 del 25/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 25/09/2017, (ud. 09/05/2017, dep.25/09/2017),  n. 22296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11239-2015 proposto da:

GUCCIO GUCCI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 332, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, rappresentata e difesa

dall’avvocato VITTORIO BECHI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ROMANO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE 204,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BOZZA VENTURI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 531/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/11/2014 R.G.N. 1389/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’estinzione in subordine

cessazione del ricorso. udito l’Avvocato BECHI VITTORIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 13.11.2014 la Corte di appello di Milano, confermando la pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha accolto la domanda, proposta da R.L. nei confronti della Guccio Gucci s.p.a., di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dal datore di lavoro il 25.7.2011, ritenendo sproporzionata la sanzione disciplinare espulsiva comminata per critiche proferite nei riguardo di un superiore gerarchico nel corso di una conversazione privata con un collega di lavoro e per reazioni verbali scomposte tenute all’atto della consegna della prima contestazione disciplinare.

2. Avverso questa decisione la Guccio Gucci s.p.a. propone ricorso in Cassazione affidato a tre motivi. Il lavoratore resiste con controricorso. Con memoria precedente l’udienza, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione integrale delle spese come da accordo raggiunto con la controparte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa manifestata con la rinuncia al ricorso per cassazione, che, peraltro, pur notificata a controparte, non risulta accettata.

La rinuncia risulta, invero, perfezionata – quale atto unilaterale recettizio – tramite notifica effettuata in data 16.2.2016 alla controparte, pur mancando l’accettazione personale del lavoratore (nonchè la procura speciale conferita al difensore).

Le spese di lite sono regolate secondo gli accordi intervenuti tra le parti.

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA