Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22296 del 15/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22296
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13167-2019 proposto da:
K.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANNA ROSA ODDONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
DI (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 12/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
K.C., nigeriano, ha proposto ricorso per cassazione, in tre motivi, contro il decreto del tribunale di Torino che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, in quanto il tribunale di Torino avrebbe disatteso la sua istanza tesa a ottenere la fissazione dell’udienza di comparizione personale, in mancanza di videoregistrazione del colloquio avutosi dinanzi alla commissione territoriale;
il motivo è inammissibile quanto al presupposto, visto che dal provvedimento risulta che l’udienza era stata fissata dinanzi al giudice delegato per la data del 20-2-2019;
col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e comunque il vizio di motivazione, per avere il tribunale escluso che la Nigeria fosse attraversata da violenza indiscriminata da conflitto armato senza valutare le fonti aggiornate di conoscenza;
il motivo è inammissibile poichè genericamente finalizzato a sovvertire la valutazione in fatto, avendo il giudice del merito provveduto all’accertamento che la domanda richiedeva, anche indicando, al riguardo, il corredo di fonti ufficiali appositamente consultato;
col terzo mezzo infine il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento per avere mancato di valutare la condizione di vulnerabilità posta a base della domanda di protezione umanitaria;
il motivo è inammissibile in quanto non pertinente alla ratio decisionale, avendo il tribunale disatteso la domanda per un difetto di allegazione: e segnatamente perchè non erano state allegate situazione afferenti a beni primari della persona cui ancorare la concessione del permesso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020