Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22296 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13167-2019 proposto da:

K.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANNA ROSA ODDONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE

TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

K.C., nigeriano, ha proposto ricorso per cassazione, in tre motivi, contro il decreto del tribunale di Torino che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, in quanto il tribunale di Torino avrebbe disatteso la sua istanza tesa a ottenere la fissazione dell’udienza di comparizione personale, in mancanza di videoregistrazione del colloquio avutosi dinanzi alla commissione territoriale;

il motivo è inammissibile quanto al presupposto, visto che dal provvedimento risulta che l’udienza era stata fissata dinanzi al giudice delegato per la data del 20-2-2019;

col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e comunque il vizio di motivazione, per avere il tribunale escluso che la Nigeria fosse attraversata da violenza indiscriminata da conflitto armato senza valutare le fonti aggiornate di conoscenza;

il motivo è inammissibile poichè genericamente finalizzato a sovvertire la valutazione in fatto, avendo il giudice del merito provveduto all’accertamento che la domanda richiedeva, anche indicando, al riguardo, il corredo di fonti ufficiali appositamente consultato;

col terzo mezzo infine il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento per avere mancato di valutare la condizione di vulnerabilità posta a base della domanda di protezione umanitaria;

il motivo è inammissibile in quanto non pertinente alla ratio decisionale, avendo il tribunale disatteso la domanda per un difetto di allegazione: e segnatamente perchè non erano state allegate situazione afferenti a beni primari della persona cui ancorare la concessione del permesso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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