Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22296 del 04/08/2021

Cassazione civile sez. I, 04/08/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 04/08/2021), n.22296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9583-2020 r.g. proposto da:

K.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Giuseppe

Lufrano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Civitanova Marche, Via Fermi n. 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Ancona, depositato in data

4.2.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/5/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Ancona ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da K.M., cittadino pakistano, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ritenuto che la domanda di protezione internazionale, già dichiarata inammissibile dalla commissione territoriale D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 29, comma 1, lett. b, in quanto domanda reiterata, era manifestamente infondata in quanto non erano stati allegati nuovi elementi di valutazione rispetto alla precedente domanda di protezione già rigettata; ha comunque esaminato funditus la domanda reiterata, osservando che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto e perché non erano stati allegati atti di persecuzione in danno del richiedente che era anche venuto meno al suo obbligo di indicare il profilo della personalizzazione del rischio; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Pakistan (Punjab), regione pakistana quest’ultima di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perché il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità.

2. Il decreto, pubblicato il 4.2.2020, è stato impugnato da K.M. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2 nonché dell’art. 276 c.p.c. laddove il giudice avanti al quale era stata discussa la causa e che si era riservato la decisione risultava essere un g.o.t. non facente parte della sezione specializzata e neanche del collegio giudicante, e ciò anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, in ordine alla valutazione di non sussistenza nel paese di provenienza del ricorrente di un conflitto armato generalizzato.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il tribunale ritenuto sussistenti le condizioni di vulnerabilità del ricorrente, nell’ipotesi di rientro forzoso in patria.

4. Il ricorso è infondato.

4.1 Il primo motivo è infondato.

4.1.1 Le doglianze sollevate dal ricorrente risultano in contrasto con quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di vertice di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 5425 del 26/02/2021) secondo cui verbatim “Ne’ la validità del processo è inficiata dalla circostanza che il giudice onorario, delegato all’attività istruttoria, non fa poi parte del collegio giudicante. Da tempo, infatti, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’avviso che nei procedimenti camerali – qual è quello di cui qui si discute, ai sensi del D.Lgs. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4-bis, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, – il principio dell’immutabilità del giudice, sancito dall’art. 276 c.p.c., opera con esclusivo riferimento al momento in cui la causa è introitata in decisione, e pertanto non viene violato per il fatto che il collegio in tale momento abbia una composizione diversa da quella di precedenti fasi processuali (Cass., Sez. I, nn. 545 del 1981, 2350 del 1990, 19216 del 2005; Sez. II, n. 452711984), sicché non rileva la circostanza che il giudice che ha proceduto all’attività istruttoria non faccia poi parte del collegio giudicante (Cass., Sez. I, nn. 7757 del 1990, 20166 del 2004, 5060 del 2007, 16738 del 2011… La rilevanza dell’articolazione del giudizio civile in fasi, ai fini del principio di immodificabilità del giudice, è del resto esplicitata nella stessa disciplina fondamentale dell’immutabilità dei giudice nel processo civile, quella dettata per il rito ordinario dall’art. 276 c.p.c., comma 1, secondo periodo: a mente del quale alla decisione “possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione”, non anche all’istruzione”.

4.1.2 Occorre invero precisare che al giudice onorario possono essere delegati, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, comma 11, “compiti e attività” processuali, tra i quali ben può rientrare la celebrazione dell’udienza prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, (senza dubbio facente parte della “trattazione” riservata al componente del collegio all’uopo designato e dal medesimo, quindi, delegabile al giudice onorario ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, comma 11, cit.) ed anche l’audizione del richiedente. Tuttavia, tale udienza non è da confondere con l’udienza di discussione di cui all’art. 275 c.p.c., la quale è prevista in realtà nel rito ordinario di cognizione, mentre il processo di protezione internazionale segue un suo rito speciale, disciplinato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, cit., sull’impianto del rito camerale di cui agli artt. 737 c.p.c. e ss., che non prevede una “udienza di discussione”, quale atto iniziale della “fase” di decisione propria del rito ordinario.

4.1.3 Inoltre, la dedotta non appartenenza del g.o.t. alla sezione specializzato pone semmai una questione “tabellare”, riguardante l’organizzazione interna dell’ufficio, e non la nullità per difetto di costituzione del giudice.

4.2 I restanti motivi di censura sono invece inammissibili.

4.2.1 Occorre in primis evidenziare che le doglianze proposte sono all’evidenza inammissibili, in relazione al secondo e terzo motivo, perché in realtà non censurano la ratio decidendi principale posta alla base della dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso, e cioè la mancata allegazione di elementi di valutazione nuovi rispetto a quelli già allegati nella precedente domanda di protezione internazionale e che avevano determinato, per la domanda reiterata, la declaratoria di inammissibilità già nella fase amministrativa, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1, lett. b.

Ma i singoli motivi di doglianza sono anche inammissibili per altre concorrenti ragioni.

4.2.1 In relazione, più in particolare al secondo motivo, giova ricordare che, in relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), denunciata con riguardo al mancato approfondimento istruttorio officioso relativo alla situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma dell’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251 del 2007, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014; C-542/13, par. 36; C-285/12; C-465/07), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018).

Il motivo – articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, – è inammissibile perché volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della Pakistan (Punjab), giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato, anche tramite la consultazione di qualificate fonti di informazione internazionale, che nel predetto paese asiatico non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

4.3 Anche il terzo motivo è inammissibile.

Pur essendo indiscutibile che la motivazione impugnata sia in parte qua estremamente generica, tuttavia è altrettanto vero che il motivo di ricorso formulato anch’esso in modo generico e non specifico – non chiarisce né quali siano i profili di vulnerabilità soggettiva né quelli di integrazione sociale non adeguatamente verificati dai giudici del merito né ove tali profili fossero stati allegati nel giudizio il cui provvedimento è qui di nuovo impugnato.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 96602019.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

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