Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22296 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 28002/2015 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135,

presso lo studio dell’avvocato MARCO MORETTI, rappresentata e difesa

dagli avvocati MAURIZIO VALLONI, ISABELLA FORLANI giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GATTEO SCARL, in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO CASADEI

giusta delega in atti;

– controricorrente –

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimata –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ANNA MARIA

SOLDI che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il presente regolamento;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di RAVENNA del 20/10/2015,

depositata il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte Suprema di Cassazione:

Ritenuto che:

– F.P. convenne, dinanzi al Tribunale di Ravenna, la Banca di credito cooperativo di Gatteo, proponendo opposizione al decreto col quale – in forza di un contratto di mutuo e di un distinto contratto di finanziamento all’esportazione stipulati tra il detto istituto di credito e la società (OMISSIS) s.p.a. – venne ingiunto ad essa opponente (quale fideiussore), alla società (OMISSIS) s.p.a. (quale mutuataria), nonchè agli ulteriori fideiussori F.D. e Scrupoli s.r.l., il pagamento della somma di Euro 152.070;

– con l’opposizione F.P. eccepì l’incompetenza territoriale del Tribunale di Ravenna, per essere competente il Tribunale di Forlì, in forza di una clausola – contenuta nel contratto di finanziamento – che individuata il foro esclusivo in quello di Forlì (luogo ove aveva sede l’istituto di credito);

– a seguito del sopravvenuto fallimento della società (OMISSIS) s.p.a., il processo venne interrotto e poi riassunto dall’opponente, quale fideiussore;

– mentre il fallimento rimase contumace, si costituì la Banca di credito cooperativo di Gatteo, che resistette all’opposizione, chiedendo il rigetto della eccezione di incompetenza territoriale;

– il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 27.10.2015, rigettò l’eccezione di incompetenza proposta dall’opponente;

– avverso tale sentenza ha proposto istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., F.P., sulla base di un unico motivo;

– le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva;

– il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dell’istanza di regolamento e la declaratoria della competenza del Tribunale di Ravenna;

– la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-ter c.p.c.;

Atteso che:

– il ricorso va ritenuto ammissibile ai sensi art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con riferimento alla indicazione dei documenti e degli atti di causa sui quali l’impugnazione si fonda, in quanto dagli atti del procedimento – che la Corte può direttamente esaminare, essendo denunciato un error in procedendo relativo alla competenza del giudice – si ricavano agevolmente tutti gli elementi necessari per vagliare il fondamento della questione di competenza sottoposta;

– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 31-33 c.p.c. e art. 1182 c.c., per avere il Tribunale applicato l’art. 33 c.p.c., sul presupposto dell’esistenza di connessione tra i rapporti contrattuali e per avere omesso invece di applicare l’art. 31 c.p.c., pur in presenza di un rapporto di accessorietà tra i contratti di mutuo e le fideiussioni e di dare – conseguentemente – prevalenza al foro competente per la causa principale da individuarsi in quello di Forlì convenzionalmente pattuito) risulta infondato, in quanto: per un verso, l’accordo con il quale le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all’accordo, a nulla rilevando la sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario (Sez. 6-3, Ordinanza n. 24415 del 29/10/2013, Rv. 628727; Sez. 3, Sentenza n. 21875 del 19/11/2004, Rv. 578739) e, nella specie, la ricorrente (quale fideiussore) è rimasta estranea al contratto di finanziamento all’esportazione, laddove è stato pattuito il foro convenzionale esclusivo (quello di Forlì), cosicchè la stessa non è legittimata a proporre l’eccezione di incompetenza territoriale fondata sulla mancata osservanza del detto foro convenzionale; per altro verso, in ogni caso, il foro stabilito dalle parti dà luogo ad un’ipotesi di competenza derogata per effetto della convenzione, e non già ad una competenza inderogabile, ed esso, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza non impedisce (anche quando sia stabilito come esclusivo ai sensi dell’art. 29 c.p.c.) che questa sia suscettibile di modificazioni per ragioni di connessione, ben potendo, nel caso di cumulo soggettivo (art. 33 c.p.c.) l’attore adire il giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti, perchè decida in un unico processo sulle cause promosse contro più persone e connesse per l’oggetto o per il titolo senza limitazioni derivanti da una deroga convenzionale della competenza territoriale, che sia stata pattuita con altro convenuto (Cass. n. 5030 del 2000; n. 159 del 1990; n. 8316 del 1998), cosicchè, esistendo nella specie connessione oggettiva di cui all’art. 33 c.p.c., tra i contratti di mutuo e finanziamento e quelli di fideiussione, esattamente il Tribunale di Ravenna ha ritenuto la propria competenza territoriale, essendo il circondario di Ravenna quello in cui ha la residenza uno dei convenuti (il fideiussore Fusaroli) e in cui si incardina nei suoi confronti il foro generale delle persone fisiche di cui all’art. 18 c.p.c.;

– l’istanza di regolamento va pertanto rigettata, dovendosi confermare la competenza territoriale del Tribunale di Ravenna;

– le spese del presente procedimento vanno rimesse al merito;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta l’istanza e conferma la competenza del Tribunale di Ravenna; spese al merito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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