Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22295 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/09/2017, (ud. 09/05/2017, dep.25/09/2017),  n. 22295

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10867-2015 proposto da:

FCA ITALY S.P.A., già FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE

LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIA TERESA SALIMBENI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avvocato GIUSEPPE MARZIALE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3026/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/04/2014 R.G.N. 9945/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 17.4.2014 la Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale di Nola, ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato il 7.2.2008 a P.G. da Fiat Group Automobiles in quanto comunicato oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 23 del c.c.n.l. settore Metalmeccanici di 6 giorni dal ricevimento delle giustificazioni della lavoratrice (rese in data 9.2.2008).

2. La Corte distrettuale ha osservato che la prima comunicazione di licenziamento, spedita dalla società il 15.1.2008, doveva ritenersi irrilevante in quanto non pervenuta al domicilio della lavoratrice, la cui variazione doveva ritenersi acquisita dall’azienda mediante la comunicazione che la lavoratrice stessa aveva effettuato nel giugno 2007 per esplicitare l’opzione al mantenimento in azienda del trattamento di fine rapporto.

3. Contro questa sentenza ricorre per Cassazione la società con due motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. La lavoratrice resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 3 c.c.n.l. Metalmeccanici (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Il ricorrente deduce l’erronea interpretazione, da parte della Corte distrettuale, della lettera di comunicazione dell’opzione del mantenimento del trattamento di fine rapporto da parte della P. (effettuata tramite fax all’azienda il 28.6.2007), dovendosi ritenere gravante sulla lavoratrice l’obbligo di effettuare una comunicazione specifica di cambio di domicilio, come richiesto dalla contrattazione collettiva.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 23 del contratto collettivo Metalmeccanici e 1335 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che la disposizione contrattuale richiede – come precisato da numerose pronunce di legittimità – il rispetto del termine decadenziale mediante la (mera) spedizione del provvedimento espulsivo (pacificamente effettuata entro detto termine). La Corte distrettuale, inoltre, ha erroneamente ritenuto non operante la presunzione di conoscenza dettata dall’art. 1335 c.c. a fronte di una insufficiente prova, fornita dalla lavoratrice, di cambio di domicilio effettuata tramite fax all’azienda.

3. Il primo motivo è fondato.

L’art. 3 del c.c.n.l. per gli addetti all’Industria metalmeccanica prevede che i lavoratori all’atto dell’assunzione producano un certificato di residenza (non anteriore a 3 mesi); successivamente “Il lavoratore dovrà comunicare successivi mutamenti di residenza e di domicilio”.

La disposizione negoziale impone, anche in ossequio al principio di buona fede e correttezza che regola il contratto di lavoro, che il lavoratore comunichi per iscritto eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio in modo da rendere tempestivamente edotto il datore di lavoro dell’indirizzo ove lo stesso può essere reperibile.

A fronte della previsione negoziale di un preciso obbligo di comunicazione del cambio di domicilio, la lettera inoltrata nel giugno 2007 dalla P. al fine di manifestare la volontà di mantenere il trattamento di fine rapporto in azienda non può ritenersi idonea a soddisfare, altresì, il suddetto obbligo di comunicazione di domicilio, non potendosi evincere – dal tenore testuale della lettera – alcun intendimento del mittente in tal senso. La lettera, che reca quale oggetto “opzione per il mantenimento del TFR”, riporta l’indirizzo della lavoratrice quale mero, ulteriore, dato di identificazione della stessa, senza evidenziarne la modifica rispetto al dato in possesso del datore di lavoro e senza attribuire alcun crisma di formalità. La Corte distrettuale ha, pertanto, errato nell’attribuire a detta lettera valore di prova dell’effettuata comunicazione di cambio di domicilio da parte della P..

4. Il secondo motivo è fondato.

L’art. 23 del c.c.n.l. per gli addetti all’Industria metalmeccanica stabilisce che:

1) “salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni”;

2) “se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte”;

3) “la comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto”.

Questa Corte, prendendo atto dell’affermazione della Corte Costituzionale del principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione degli atti quale principio generale dell’ordinamento in materia di decadenza processuale (sentenze nn. 477/2002, 28/2004, 3/2010, nonchè ordinanze nn. 97/2004, 154/2005), ha affermato che l’art. 23 del contratto collettivo Industria Metalmeccanica – che prevede un termine massimo di sei giorni entro il quale, dopo l’instaurazione del contraddittorio disciplinare ed il ricevimento delle giustificazioni del lavoratore, la sanzione deve essere emanata, attribuendo all’inutile decorso del termine il significato predeterminato di accoglimento delle giustificazioni dell’incolpato, con conseguente decadenza del datore di lavoro dalla facoltà di esercitare il potere disciplinare – deve essere inteso nel senso che il termine di perfezionamento dell’atto deve essere necessariamente fatto coincidere con la spedizione della lettera contenente l’irrogazione della sanzione, in conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 5714/2015, 15102/2012, 11833/2003, 12457/2011, 5093/2011, 20566/2010).

La sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante la prima comunicazione di licenziamento (del 15.1.2008) osservando che il principio di presunzione di conoscenza dettato dall’art. 1335 c.c. presuppone la ricezione dell’atto, ma non ha affrontato ex professo l’interpretazione della disposizione prevista dalle parti sociali con specifico riferimento all’individuazione del comportamento (spedizione o ricezione del provvedimento sanzionatorio) necessario ad evitare la decadenza dal potere disciplinare.

Dal punto vista della ricostruzione della vicenda processuale, è pacifico che il primo provvedimento espulsivo è stato comunicato alla lavoratrice, a mezzo telegramma, in data 15.1.2008, cioè entro il termine di sei giorni successivi alla ricezione delle giustificazioni della lavoratrice, ricevute dalla Fiat il 9.1.2008.

La Corte distrettuale non si è conformata alla giurisprudenza, ormai consolidatasi, di questa Corte in materia di interpretazione dell’art. 23 del c.c.n.l. settore Metalmeccanici in base alla quale il termine di perfezionamento dell’atto deve essere necessariamente fatto coincidere con la spedizione della lettera contenente l’irrogazione della sanzione.

5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione la quale si atterrà ai seguenti principi di diritto:

“L’art. 23 del c.c.n.l. per gli addetti all’Industria Metalmeccanica richiede una specifica ed espressa comunicazione scritta del lavoratore tesa ad informare il datore di lavoro del cambiamento di domicilio. Il termine – stabilito dall’art. 23 del c.c.n.l. citato – di sei giorni dal ricevimento delle giustificazioni del lavoratore entro cui comminare i provvedimenti disciplinari diversi dal richiamo verbale è rispettato con la spedizione della lettera contenente l’irrogazione della sanzione”.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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