Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22295 del 21/10/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 22295 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 27482-2008 proposto da:
BROGNOLI ALBERTO C.F. BRGLRT50E24B035R, già socio
accomandatario della cessata ditta “Calzificio Alberto
1950 s.a.s. di Brognoli Alberto e C.”, già
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ANTONIO
MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO
2014
2414

PROIETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati
NICOLO’ CALANDUCCI, GIUSEPPE DONATI, giusta delega in
atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 21/10/2014

contro

EQUITALIA ESATRI S.P.A.(già ESATRI ESAZIONE TRIBUTI
S.P.A.) C.F. 09816500152, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio

difende unitamente all’avvocato CARLO DALL’ASTA,
giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

I.N.P.S.
SOCIALE,

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
C.F.

80078750587,

in persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.
05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, giusta
delega in calce alla copia notificata del ricorso;
– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 52/2008 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 21/05/2008 r.g.n. 273/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/07/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;

dell’avvocato ANTONINO SPINOSO, che la rappresenta e

udito l’Avvocato MATANO GIUSEPPE per delega SGROI
ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva annullato
la cartella esattoriale opposta da Alberto Brognoli, cui notificata da Esatri, poi Equitalia
Esatri, s.p.a. il 9 aprile 2004 quale socio accomandatario della s.a.s. Calzificio Alberto 1950,
cancellata dal registro delle imprese dal 23 gennaio 1993, rideterminando il credito dell’Inps
nella complessiva minor somma di € 108.403,60, condannandolo, nella qualità, al relativo
pagamento, nonché delle spese di C.t.u. e alla rifusione, in favore dell’Inps, della metà delle
spese di giudizio, compensate per la metà residua), con sentenza 21 maggio 2008, dichiarava
inammissibile l’opposizione proposta dal predetto, che condannava alla rifusione integrale
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in favore dell’Inps, in proprio e quale mandatario di
S.C.C.I. s.p.a. e pure di Equitalia Esatri s.p.a., contumace in primo grado.
Preliminarmente ritenuta la regolarità della notificazione della cartella esattoriale (relativa ad
omissione contributiva a carico della società di persone cessata), ai sensi degli artt. 145 e 140
c.p.c. al suo socio accomandatario, per la vigenza della società, ancorchè cancellata, in virtù
dei rapporti non ancora liquidati, nell’irrilevanza dell’intervenuta modificazione dell’art. 2456
c.c., in quanto disposizione innovativa non retroattiva, la Corte territoriale riteneva la tardività
dell’opposizione, siccome proposta oltre il termine di quaranta giorni prescritto dall’art. 24,
quinto comma d. lg. 46/1999: di natura perentoria, ancorchè non esplicitata nel testo di legge,
per la funzione di decadenza assolta, di delimitazione ad un circoscritto periodo temporale
della possibilità di contestazione della cartella (avente natura di titolo esecutivo
stragiudiziale), nell’irrilevanza della precedente espressa previsione di perentorietà del
termine (art. 2 dell’abrogato d.l. 338/1989, conv. in 1. 389/1989, sostituito dal d. lg. 46/1999,
non innovativo della natura né delle funzioni del procedimento di riscossione mediante ruolo
dei crediti previdenziali) e del difetto di previo accertamento giudiziale nell’iscrizione a ruolo
dei suddetti crediti, senza infine alcun prospettato contrasto con 1′ art. 24 Cost.

I

i

Alberto Brognoli ricorre per cassazione con quattro motivi, cui resiste Equitalia Esatri s.p.a.
con controricorso, mentre l’Inps, in proprio e quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., ha nominato
difensore, in calce alla copia del ricorso notificato, per la partecipazione alla discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

comma, n. 5 c.p.c., sul fatto controverso e decisivo dell’applicazione del termine prescritto
dall’art. 24, quinto comma d. lg. 46/1999 all’opposizione proposta personalmente (e non in
qualità di socio accomandatario della società cancellata, sola obbligata al pagamento della
cartella esattoriale), in quanto non decorso per non essere destinatario della stessa, non
avendone avuto “conoscenza legale”: termine peraltro rispettato, se considerato il 21 luglio
2004 data di ritiro della raccomandata della notificazione presso l’ufficio postale.
Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2312 e 2495,
secondo comma c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per l’estensione
dell’effetto estintivo del novellato testo della seconda disposizione anche alle obbligazioni
delle società cancellate prima dell’entrata in vigore della novella (d. lg. 5/2003), secondo
richiamato indirizzo giurisprudenziale, a superamento del precedente di vigenza di tali società
per la pendenza di rapporti non liquidati, erroneamente applicato dalla Corte territoriale.
Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.p.r. 602/73, 60
d.p.r. 600/73, 145, 139, 140 e 141 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per
la nullità della notificazione della cartella esattoriale a soggetto diverso (egli stesso, in quanto
socio accomandatario della s.a.s. Calzificio Alberto 1950) da quello cui essa destinata, ossia la
società partecipata da tempo cancellata dal registro delle imprese e pertanto inesistente: con
difetto per tale ragione di un requisito essenziale di perfezionamento del procedimento di
notificazione dell’atto, inidoneo al raggiungimento dello scopo.
Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per l’erronea condanna propria alla rifusione
delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di Equitalia Esatri s.p.a., nonostante la sua
contumacia in primo grado e la sua soccombenza in appello, avendo essa richiesto, con il
rigetto dell’appello, la conferma della sentenza del tribunale, invece riformata integralmente.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo

Per rispetto dell’ordine logico — giuridico delle questioni poste, reputa la Corte di avviare
l’esame dal terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.p.r. 602/73,
60 d.p.r. 600/73, 145, 139, 140 e 141 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,
per nullità della notificazione della cartella esattoriale a soggetto (Alberto Brognoli quale
socio accomandatario della s.a.s. Calzificio Alberto 1950) diverso da quello cui destinata,

Esso è infondato.
L’obbligazione per contributi previdenziali contenuta nella cartella notificata non si è estinta
per la cancellazione di Calzificio Alberto 1950 s.a.s. dal registro delle imprese, ma si è
trasferita al socio accomandatario Alberto Brognoli. Ed infatti, le obbligazioni di una società
di persone cancellata non si estinguono, ma, per effetto di un fenomeno di tipo successorio, si
trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della
liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o
illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. s.u. 12 marzo 2013, n. 6070). Il
ricorrente è pertanto legittimo destinatario della notificazione dell’atto, in quanto
illimitatamente responsabile per i debiti sociali, per la sua qualità di socio accomandatario. Ed
in essa, egli è stato attinto dal procedimento di notificazione, ai sensi delle norme denunciate.
Sicchè, bene la cartella gli è stata notificata, quale contribuente (nella qualità di socio
accomandatario della s.a.s., ancorchè cessata) a norma dell’art. 26 d.p.r. 602/73, in esito a
regolare procedimento notificatorio, secondo la previsione degli artt. 60 d.p.r. 600/73 e 145,
140 c.p.c. Esso si è perfezionato il 9 aprile 2004 con il compimento di tutte le formalità
(deposito nella casa comunale, affissione dell’avviso alla porta del destinatario, invio di
raccomandata con avviso di ricevimento), che neppure esigono formule sacramentali (Cass.
12 febbraio 2010, n. 3426), dall’ufficiale notificatore e cui egli ha provveduto con il tentativo
presso l’accomandatario ed il successivo deposito all’albo comunale in data 8 aprile 2004, con
relativo avviso il 9 aprile 2004 e pertanto in uno stesso contesto temporale (Cass. 30 maggio
2002, n. 7939).
Dall’infondatezza del terzo motivo consegue naturalmente anche quella del primo, relativo a
vizio di motivazione sull’applicazione del termine prescritto dall’art. 24, quinto comma d. lg.
46/1999 all’opposizione proposta personalmente (e non in qualità di socio accomandatario
della società cancellata), non decorso in difetto di conoscenza legale della cartella esattoriale

ossia detta società, da tempo cancellata dal registro delle imprese e pertanto inesistente.

dal ricorrente prima del 21 luglio 2004, data di ritiro della raccomandata della sua
notificazione (con rispetto peraltro del suddetto termine).
Se, infatti, il procedimento notificatorio della cartella esattoriale si è regolarmente
perfezionato nei confronti di Alberto Brognoli, per le ragioni illustrate, il 9 aprile 2004 (con
irrilevanza della data del ritiro presso l’ufficio postale della raccomandata di avviso, in data 21

soltanto il 30 luglio 2004, per il decorso dei suoi quaranta giorni, secondo la prescrizione
dell’art. 24, quinto comma d. lg. 46/1999. E termine pure perentorio, per le corrette ragioni
illustrate dalla Corte territoriale (a pgg. da 5 a 10 della sentenza impugnata), senza alcuna
confutazione del ricorrente al riguardo.
Anche il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2312 e 2495,
secondo comma c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per estensione
dell’effetto estintivo del novellato testo della seconda disposizione anche alle obbligazioni
delle società cancellate prima dell’entrata in vigore della novella (d. lg. 5/2003), è infondato.
È stato, infatti, ritenuto, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2495,
secondo comma c.c., come modificato dall’art. 4 d. lg. 6/ 2003, nella parte in cui ricollega alla
cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, a
ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, che la
cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro
capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le
società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità
nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del d. lg. cit. e
con decorrenza dal 1° gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore (Cass.
s.u. 22 febbraio 2010, n. 4060). Ed il riconoscimento alla cancellazione delle società di
persone di un effetto solo dichiarativo, da collocare al l ° gennaio 2004 o successivamente,
resta confermato dalla disciplina delle azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci per
debiti delle società di persone, come stabilita dall’art. 2312 c.c. (e 2324 c.c. per le s.a.s., quale
appunto la s.a.s. Calzificio Alberto 1950), come accade per quelle con personalità giuridica
cancellate, già previsto dal previgente art. 2456 c.c. ed ora dal novellato art. 2495, secondo
comma c.c.: con una netta differenza tra le due discipline, in relazione alla natura dei due tipi
societari, che istituiscono diversi limiti di responsabilità dei soci, nelle società di persone di

luglio 2004), da tale data decorre il termine per la sua opposizione: tardiva, in quanto proposta

regola illimitata dopo l’escussione del capitale sociale, ai sensi degli artt. 2304 e 2324 c.c.
(artt. 2267 e 2268 c.c. per le società semplici) e nelle società di capitali limitata fino alla
concorrenza di quanto riscosso ne riparto del capitale sociale (Cass. 6 novembre 2013, n.
24955; Cass. s.u. 22 febbraio 2010, n. 4060, cit.).
Alla luce delle superiori argomentazioni, risulta esatta l’applicazione delle norme denunciate,

gennaio 2004, nei confronti del socio illimitatamente responsabile, in riferimento a un debito
contributivo della società partecipata, cancellata in data anteriore (23 gennaio 1993).
Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea condanna del ricorrente alla rifusione delle
spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di Equitalia Esatri s.p.a., contumace in primo
grado e soccombente in appello, per la sua richiesta di conferma della sentenza del tribunale,
riformata integralmente, è invece parzialmente fondato.
Nessun provvedimento di condanna può essere correttamente emesso, in danno di Alberto
Brognoli, alla rifusione, in favore della predetta società concessionaria, delle spese di primo
grado, per la sua contumacia in esso; quelle del grado di appello seguono invece il regime di
soccombenza, esattamente applicato dalla Corte, a carico di Alberto Brognoli, per l’accertata
inammissibilità, per tardività, della sua opposizione.
Sicchè, in parziale accoglimento del quarto motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa la
sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, con decisione nel merito ai sensi dell’art.
384, secondo comma, ult. pt . c.p.c., nel senso dell’inesistenza di obbligo di Alberto Brognoli
al pagamento delle spese di primo grado nei confronti di Equitalia Esatri s.p.a.; con la
conferma nel resto della sentenza impugnata e la sua condanna, in applicazione del regime di
soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo, in favore di Equitalia Esatri s.p.a. e dell’Inps (in proprio e nella qualità): per
quest’ultimo, limitatamente alla sola attività di partecipazione all’udienza di discussione del
suo difensore e senza rimborso per spese generali, in quanto assistito dalla propria avvocatura
interna.

P.Q.M.
La Corte

avendo la società concessionaria correttamente posto in riscossione la cartella, dopo il 1°

in parziale accoglimento del quarto motivo, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata
limitatamente a detta censura e, decidendo nel merito, dichiara Alberto Brognoli non tenuto
alle spese di primo grado nei confronti di Equitalia Esatri s.p.a.; conferma nel resto la
sentenza impugnata; condanna il Brognoli alla rifusione delle spese del presente giudizio, in
favore di Equitalia Esatri s.p.a., che liquida in € 100,00 per esborsi e € 6.000,00 per compenso

favore dell’Inps (in proprio e nella qualità) delle spese in € 1.800,00 per compenso
professionale, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2014

Il Presidente

professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% ed accessori di legge e in

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