Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22295 del 15/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22295
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3696-2019 proposto da:
D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ODOVILIO LOMBARDO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il
10/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
D.S., ivoriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Bologna che gli ha negato la protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno non svolge difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
in unico contesto il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e il vizio di motivazione; assume che “la corte” (rectius, il tribunale) avrebbe errato nell’escludere la valutazione, come motivo di rilascio del permesso umanitario, di condizioni personali relative “al diritto alla sopravvivenza o a diritti umani messi in pericolo per qualsiasi motivo nel paese di origine”, e rammenta che esiste nel sistema “un onere probatorio attenuato e (di) rispetto del principio di verosimiglianza”;
indica quale fatto controverso decisivo la situazione di grave instabilità in Costa d’Avorio;
il ricorso è inammissibile;
il tribunale, oltre a ritenere inattendibile la versione dei fatti resa dal richiedente a proposito della propria vicenda personale, ha dato altresì atto dell’inesistenza nella zona di provenienza del medesimo di situazioni di violenza indiscriminata da conflitto armato;
una tale valutazione, munita dei riferimenti alle fonti di prova, integra un accertamento di fatto insindacabile in cassazione;
la tesi secondo cui il giudice a quo avrebbe dovuto valutare, come motivo di rilascio del permesso umanitario, condizioni personali relative “al diritto alla sopravvivenza” o “a diritti umani messi in pericolo per qualsiasi motivo nel paese di origine” è del tutto generica, non comprendendosi a quali elementi, tra quelli posti a fondamento della domanda, il ricorrente abbia inteso riferirsi.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020